XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2166
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema di protezione sociale e di cura).
1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al
fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura
per le persone anziane non autosufficienti è istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un Fondo
nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito
denominato "Fondo".
2. Sono considerati anziani non autosufficienti coloro che
hanno compiuto sessantacinque anni di età, che si trovano
nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di
un accompagnatore, che non sono in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita e che necessitano di un'assistenza
continua.
Art. 2.
(Servizi e prestazioni).
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, di cura e di
riabilitazione, per le patologie acute e croniche e
particolarmente per i soggetti non autosufficienti, il Fondo è
destinato alle seguenti finalità:
a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con
particolare riguardo agli interventi di assistenza alla
persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui
agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni
sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del
bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di
assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni
dell'autonomia e da migliorare la vita di relazione e la
comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8
novembre 2000, n. 328;
c) erogare le risorse necessarie al pagamento
della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero
in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari
anche a carattere diurno.
2. Le regioni possono provvedere con risorse proprie alla
eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli
determinati dalla presente legge.
Art. 3.
(Funzionamento del Fondo).
1. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definisce con apposito regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400:
a) i criteri di determinazione e di accertamento
della non autosufficienza;
b) le modalità di gestione del Fondo e di
erogazione degli interventi economici;
c) nell'ambito della definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22,
comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia
delle prestazioni e servizi a carico del Fondo;
d) le modalità e le procedure attraverso le quali,
nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo
3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano valutati il bisogno
assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della
persona non autosufficiente;
e) le modalità di controllo e di verifica della
qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute
dalle famiglie.
Art. 4.
(Istituzione dell'assicurazione pubblica
obbligatoria).
1. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono definiti
le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione di una
assicurazione pubblica obbligatoria a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori subordinati, parasubordinati ed
autonomi, le cui risorse sono destinate al finanziamento del
Fondo a decorrere dal 1^ gennaio 2003, nonché le misure
fiscali atte a compensare il maggiore onere a carico dei
lavoratori e delle imprese.
Art. 5.
(Gestione contabile del Fondo).
1. Presso l'INPS è istituita un'apposita contabilità
separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i
compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del
Fondo.
Art. 6.
(Diritti acquisiti).
1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non
autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sia stata riconosciuta
l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Fase sperimentale).
1. Fino all'effettiva istituzione dell'assicurazione
pubblica obbligatoria di cui all'articolo 4, è avviata una
fase sperimentale del Fondo della durata di un anno. Alla data
di istituzione del Fondo confluisce nello stesso la quota
degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento
delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
2. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1 del presente articolo, al netto del gettito derivante
dalla disposizione di cui all'articolo 8, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
(Reintroduzione dell'imposta
sulle successioni).
1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.