XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2166




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sistema di protezione sociale e di cura).

        1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo".
        2. Sono considerati anziani non autosufficienti coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che necessitano di un'assistenza continua.


Art. 2.

(Servizi e prestazioni).

        1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione, per le patologie acute e croniche e particolarmente per i soggetti non autosufficienti, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

                a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

                b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e da migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

                c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

        2. Le regioni possono provvedere con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati dalla presente legge.


Art. 3.

(Funzionamento del Fondo).

        1. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

                a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;

                b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

                c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e servizi a carico del Fondo;

                d) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

                e) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie.

Art. 4.

(Istituzione dell'assicurazione pubblica
obbligatoria).

        1. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono definiti le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione di una assicurazione pubblica obbligatoria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori subordinati, parasubordinati ed autonomi, le cui risorse sono destinate al finanziamento del Fondo a decorrere dal 1^ gennaio 2003, nonché le misure fiscali atte a compensare il maggiore onere a carico dei lavoratori e delle imprese.


Art. 5.

(Gestione contabile del Fondo).

        1. Presso l'INPS è istituita un'apposita contabilità separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i compensi ed i rimborsi spettanti all'INPS per la gestione del Fondo.


Art. 6.

(Diritti acquisiti).

        1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Fase sperimentale).

        1. Fino all'effettiva istituzione dell'assicurazione pubblica obbligatoria di cui all'articolo 4, è avviata una fase sperimentale del Fondo della durata di un anno. Alla data di istituzione del Fondo confluisce nello stesso la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
        2. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, al netto del gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8.

(Reintroduzione dell'imposta
sulle successioni).

        1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.



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