XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2163
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). -
1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3
e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2
del predetto articolo 3 sono trasferite, entro il 31 dicembre
2002, alle regioni Basilicata, Puglia, Campania e Molise, con
una ripartizione in proporzione alla qualità di patrimonio
idrico prelevata nei rispettivi territori ed immessa nella
rete dell'acquedotto. Le regioni, entro i successivi sei mesi,
possono avviare la dismissione delle rispettive partecipazioni
azionarie, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto
della disciplina comunitaria, e possono riservarsi la
maggioranza del pacchetto azionario per quanto riguarda la
gestione delle risorse idriche nella costituenda società".