XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2163




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2002, alle regioni Basilicata, Puglia, Campania e Molise, con una ripartizione in proporzione alla qualità di patrimonio idrico prelevata nei rispettivi territori ed immessa nella rete dell'acquedotto. Le regioni, entro i successivi sei mesi, possono avviare la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria, e possono riservarsi la maggioranza del pacchetto azionario per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche nella costituenda società".



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