XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2159
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita in Sicilia una zona franca ubicata
nell'area che si estende tra il porto di Pozzallo, l'aeroporto
di Comiso, il porto di Scoglitti e l'area di sviluppo
industriale di Ragusa.
2. Alla delimitazione della zona di cui al comma 1, si
provvede, previo parere del consorzio di cui all'articolo 11,
comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e delle attività produttive.
3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del
presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050,
fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.
4. Restano comunque in vigore nel territorio della zona
franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione,
l'esportazione ed il transito di determinate merci a fini
economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologia per
l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in
commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico
nazionale.
Art. 2.
1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività
economiche le cui finalità siano quelle di sottoporre le merci
a trasformazione secondo lavorazioni autorizzate o comunque di
operare su di esse dei perfezionamenti che comportino la
realizzazione di un valore aggiunto. Il regolamento di cui
all'articolo 12 indica le attività consentite.
Art. 3.
1. Le merci nazionali introdotte in zona franca si
considerano, a tutti gli effetti fiscali, come esportate. Tali
merci possono essere rispedite in franchigia nel territorio
doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e
custodite in magazzini a ciò espressamente destinati, che sono
assimilati a depositi doganali.
Art. 4.
1. Le imprese esercenti attività in zona franca possono
essere autorizzate:
a) ad essere considerate attive in territorio
doganale, a condizione che gli insediamenti produttivi si
prestino e siano sottoposti a vigilanza permanente;
b) ad introdurre temporaneamente in zona franca
materie prime nazionali per essere ivi lavorate, al fine di
reintrodurre nel territorio doganale i prodotti con esse
ottenuti.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal
Ministro dell'economia e delle finanze il quale, nei casi di
cui alla lettera b) del medesimo comma 1, stabilisce, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, le
condizioni alle quali le autorizzazioni stesse devono essere
subordinate.
Art. 5.
1. Ai fini delle imposte sui redditi, i redditi prodotti
dalle imprese operanti in zona franca ai sensi dell'articolo 2
non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella
misura in cui siano accantonati in un apposito fondo e siano
destinati alle attività di impresa esercitate in zona franca
entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della loro
realizzazione.
2. I redditi accantonati ai sensi del comma 1 e non
destinati alle attività esercitate in zona franca concorrono a
formare il reddito del quarto periodo d'imposta successivo a
quello della loro realizzazione.
Art. 6.
1. Per i soggetti non residenti esercenti in zona franca,
mediante stabili organizzazioni, attività commerciali
esercitate all'estero, il reddito è determinato nella misura
del 5 per cento delle spese effettivamente sostenute nel
periodo d'imposta.
Art. 7.
1. Sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone
fisiche i redditi prodotti da persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato per un periodo inferiore a ventiquattro
mesi e che esercitano attività di lavoro subordinato in zona
franca.
Art. 8.
1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni
concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le
altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
emanate in materia doganale che non contrastino con le
disposizioni della presente legge.
Art. 9.
1. In relazione al regime di zona franca, costituiscono
violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge
vigente in materia doganale per il contrabbando:
a) l'immissione di merci nei magazzini della zona
franca riservati al deposito delle merci nazionali;
b) il trasporto di merci estere nella zona franca
per strade non permesse, allorquando possa fondatamente
presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio
doganale;
c) il deposito di merci estere nella zona franca
in località ed in quantità non permesse.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati
come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano
soggetti a diritti di confine nell'introduzione in territorio
doganale.
Art. 10.
1. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno
facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di
qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezionare
i libri, i registri e gli altri documenti commerciali.
Art. 11.
1. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea
doganale, per l'impianto ed il funzionamento degli uffici
doganali e per la vigilanza si provvede con appositi
stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Gli interventi per la realizzazione e la gestione della
zona franca sono affidati al consorzio per la zona franca di
Ragusa costituito con la partecipazione della provincia di
Ragusa, del comune di Ragusa, della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dei comuni del
comprensorio, delle categorie imprenditoriali e dei
privati.
Art. 12.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze
emana il relativo regolamento di attuazione per le parti di
sua competenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.