XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2155




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Il comma 14 dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "14. Il voto si esprime:

                a) per il collegio nazionale presso la Corte di Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

                b) per i collegi territoriali con il voto ad uno solo dei candidati".


Art. 2.

        1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 27. - (Assegnazione dei seggi).- 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, ed in caso di parità di servizio, al candidato più anziano di età.
            2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale proclama eletti i candidati con il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età".
        2. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).- 1. Il componente eletto dai magistrati, che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore, è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti validi.
            2. Qualora non sia possibile la sostituzione di cui al comma 1, si procede ad elezione soppletiva, da indire dal Consiglio superiore entro un mese dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26, e 27; nei collegi territoriali, ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire.
            3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore".



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