XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2155
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Il comma 14 dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"14. Il voto si esprime:
a) per il collegio nazionale presso la Corte di
Cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;
b) per i collegi territoriali con il voto ad uno
solo dei candidati".
Art. 2.
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Assegnazione dei seggi).- 1.
L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi
del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio
delle funzioni di legittimità. I seggi sono attribuiti ai
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parità di parità di voti il seggio è assegnato al
candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine
giudiziario, ed in caso di parità di servizio, al candidato
più anziano di età.
2. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio
territoriale proclama eletti i candidati con il maggior numero
di voti validi. In caso di parità di voti il seggio è
assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio
nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di
servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di
età".
2. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai
magistrati).- 1. Il componente eletto dai
magistrati, che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima
della scadenza del Consiglio superiore, è sostituito dal
magistrato che lo segue per numero di voti validi.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione di cui
al comma 1, si procede ad elezione soppletiva, da indire dal
Consiglio superiore entro un mese dalla cessazione della
carica del componente o dei componenti da sostituire. Le
elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25,
26, e 27; nei collegi territoriali, ciascuna lista non può
essere composta da un numero di candidati superiore al numero
dei componenti da sostituire.
3. Le operazioni di sostituzione sono di competenza
del Consiglio superiore".