XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2148
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è aggiunto il seguente numero:
"3-bis) coloro che controllano, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private
di cui al numero 1) del presente comma, ovvero che risultino
poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, o che risultino poterne determinare in
qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi".
Art. 2.
1. Sono incompatibili con le cariche di Governo:
a) coloro che in proprio o in qualità di
rappresentanti legali di società o di imprese private
risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di
somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni
amministrative di notevole entità economica, che importino
l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme
generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle
quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;
b) i rappresentanti, gli amministratori e i
dirigenti di società e imprese volte al conseguimento del
profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni
continuative, o con prestazioni di garanzia, quando tali
sussidi non siano concessi in forza di una legge generale
dello Stato;
c) i consulenti legali e amministrativi che
prestino in modo permanente la loro opera alle persone,
società o imprese di cui alle lettere a) e b),
vincolate allo Stato nei modi di cui alle medesime lettere;
d) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui
alla lettera a), ovvero che risultino poterne disporre
in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che
comunque risultino poterne determinare le scelte e gli
indirizzi.
2. La incompatibilità è accertata dalla Corte
costituzionale su ricorso di un quinto dei membri di una
Camera.
Art. 3.
1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle
cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio
dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i
Ministri, i viceministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i
commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400.