XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2148




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente numero:

            "3-bis) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui al numero 1) del presente comma, ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che risultino poterne determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi".


Art. 2.

        1. Sono incompatibili con le cariche di Governo:

                a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

                b) i rappresentanti, gli amministratori e i dirigenti di società e imprese volte al conseguimento del profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative, o con prestazioni di garanzia, quando tali sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

                c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società o imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato nei modi di cui alle medesime lettere;

                d) coloro che controllano, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le società o le imprese private di cui alla lettera a), ovvero che risultino poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o che comunque risultino poterne determinare le scelte e gli indirizzi.

        2. La incompatibilità è accertata dalla Corte costituzionale su ricorso di un quinto dei membri di una Camera.


Art. 3.

        1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i viceministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.



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