XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2144-A-bis




TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)


Articolo 1.

(Riforma del sistema fiscale statale).

          1. Il nuovo sistema fiscale statale si basa su tre imposte principali ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).


Articolo 2.

(Codificazione).

          1. Il Governo è delegato ad emanare, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il codice che ordina il sistema fiscale sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
          2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Le commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.
          3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 2, il parere si intende espresso favorevolmente.
          4. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.

(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).


          (*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Sono altresì indicati, seguendo la numerazione progressiva, gli articoli del testo della Commissione per i quali non vengono proposti testi alternativi. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 6 e 7 del testo della Commissione.

Articolo 3.

(Imposta sul reddito).

          1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

              a) per quanto riguarda l'imponibile:

                1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino 15 mila euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

                2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

                3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di handicap, casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza, collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

                4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

                5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie, tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi, fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

                6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsabile ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

                7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

                8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

              b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

                1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

                2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

                3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

                4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

                5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

              c) per quanto riguarda le semplificazioni:

                1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

                2) potenziamento degli studi di settore;

                3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

              d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;
              e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e attuazione prioritaria del sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

          2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.
          3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione).


Articolo 4.

(Imposta sul reddito delle società).

          1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si articola come segue:

              a) applicazione opzionale in capo alla società o ente controllante che possiede una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, della imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente comma;

              b) coincidenza della data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento;

              c) la percentuale di controllo di cui alla lettera a) deve sussistere ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta;

              d) il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni;

              e) ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata è trasferito alla società cd ente controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;

              f) le perdite realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui alla lettera a), possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte;

              g) l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

              h) nel caso di rinuncia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui che deve basarsi, a scelta del soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate ed al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui alla lettera a);

              i) nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto controllante;

              l) la società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello;

              m) al versamento dell'imposta, anche in acconto, applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello stesso, provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;

              n) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendo:

                1) l'applicazione automatica del regime di tassazione;

                2) la sua applicazione graduale sull'intero patrimonio d'impresa entro 5 anni;

                3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento ordinario pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari al 35 per cento;

              o) adeguamento della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per cento;

              p) adeguamento della disciplina delle minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni in società sia residenti sia non residenti, con loro riconoscimento ad un aliquota del 19 per cento, e corrispondente adeguamento della deducibilità degli ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota del 19 per cento.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).

Articolo 5.

(Imposta sul valore aggiunto).

          1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria, come segue:

              a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile;

              b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

              c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

              d) semplificazione degli adempimenti formali.


          2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.
          3. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).


Articolo 6.

(Imposizione forfetaria sul reddito delle navi).

          1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, nel rispetto degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi" del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di allineare il sistema a quello di altri importanti paesi marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.
          2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

              a) il modello dell'imposta, calcolata su un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere compreso fra 0.45 e 0.10 euro;
              b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

              c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

              d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

              e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima e il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

              f) le regole per l'ammissione al regime sostitutive per le attività "secondarie" e "collaterali" a quelle primarie di cabotaggio.

          3. Il decreto di cui comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti commissioni.
          4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'U.p.b. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.
          5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 7.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni
valutarie).

          1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo nazionale, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.
          2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:

              a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

              b) transazioni intracomunitarie;

              c) esportazione od importazione di beni e servizi;
              d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

              e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

          3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.
          4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno altri quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.
          5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1^ gennaio di ogni anno.
          6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.
          7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.
          8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

              a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti, l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

              b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

          9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.
          10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

              a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

              b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

              c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

              d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.


Articolo 8.

(Riforma dell'imposta regionale sulle attività
produttive).

          1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare la determinazione dalla base imponibile eliminando il cosiddetto "terzo binario" e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale.
          2. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla base imponibile dell'Irap è progressivamente escluso il costo del lavoro, e, per le piccole e medie imprese, la base imponibile così rideterminata è ridotta di almeno il 30 per cento. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).


Articolo 9.

(Attuazione e copertura finanziaria).

          1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
          2. Quanto previsto dal comma 1, prima di entrare in vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.
          3. In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.
          4. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
          5. Restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. L'eventuale riduzione delle entrate delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché degli enti locali, derivante dall'attuazione della presente riforma sarà compensata, d'intesa con le regioni e gli enti locali, da trasferimenti o da compartecipazioni.
          6. Ad ogni riduzione della pressione fiscale statale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato.

(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione).


Articolo 10 (Articolo 10 del testo della Commissione).

(Disposizioni finali).

Non vengono proposti testi alternativi.



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