XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2144-A-bis
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento)
Articolo 1.
(Riforma del sistema fiscale statale).
1. Il nuovo sistema fiscale statale si basa su tre
imposte principali ordinate in un unico codice: imposta sul
reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore
aggiunto.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Articolo 2.
(Codificazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con uno o più
decreti legislativi, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il codice che ordina il sistema fiscale
sulla base dei principi e delle disposizioni contenuti nello
Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n.
212.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle commissioni parlamentari per
l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei
decreti stessi. Le commissioni possono chiedere una sola volta
ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero dei decreti
trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.
3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la
proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente
alle materie per cui essa sia concessa, i termini per
l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato
comma 2, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma
2, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Il codice può essere derogato o modificato solo
espressamente.
(Alternativo all'articolo 2 del testo della
Commissione).
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove
ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere
alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del
testo della Commissione. Sono altresì indicati, seguendo la
numerazione progressiva, gli articoli del testo della
Commissione per i quali non vengono proposti testi
alternativi. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.
Il testo presuppone la soppressione degli articoli 6 e 7 del
testo della Commissione.
Articolo 3.
(Imposta sul reddito).
1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente
uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per
livello di reddito che per categoria economica e per area
geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti
meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero
soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta
sul reddito si articola come segue:
a) per quanto riguarda l'imponibile:
1) esclusione dall'imposizione di un livello di
reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con
il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da
consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino 15
mila euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18
mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila
euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che
i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i
contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;
2) semplificazione ed unificazione della struttura
delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione
in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge;
3) determinazione delle detrazioni in funzione dei
seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla
presenza di minori, anziani e portatori di handicap,
casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e
con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla
manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca,
assicurazioni, previdenza, collaborazioni familiari ed
assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in
favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a
favore di organizzazioni non profit, volontariato,
associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
accordi e di intese;
4) previsione di una speciale detrazione per i costi
sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro
dipendente;
5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo
un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie,
tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi
anche su quelli medi, fino ad un'aliquota massima del 40 per
cento;
6) riconoscimento di un credito d'imposta
rimborsabile ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore
al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare
pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno
annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari
all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma
di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico,
oppure erogato da sostituto d'imposta privato che
contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio
fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i
soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
7) per la determinazione del reddito d'impresa
imponibile, incluso il reddito delle società di persone,
applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute
nella disciplina della imposta sul reddito delle società;
8) regime differenziato di favore fiscale per la
parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati
dell'impresa;
b) per quanto riguarda il regime fiscale per i
redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli
accordi sottoscritti in sede comunitaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i
redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli
strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai
livelli medi prevalenti nell'Unione europea;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione
agli investitori istituzionali sulla base del principio di
tassazione del risultato di gestione;
4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare
il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto
delle imposte sostitutive;
5) regime differenziato di favore fiscale per il
risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza
privatizzate;
c) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) completamento del processo di semplificazione
degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure
telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo
l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle
leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e
strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi
informatici connessi telematicamente con l'amministrazione
finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di
pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale
di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di
settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente,
per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo
per i soggetti con volume d'affari non superiore a
cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione
dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle
imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro
autonomo;
d) contenimento del costo complessivo della
riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei
20 mila milioni di euro;
e) prima applicazione della riforma di cui al
presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno
2003 e attuazione prioritaria del sistema di imposta negativa
di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle
fasce di reddito più basse.
2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria
sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle
entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di
imposizione personale.
3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono determinati i valori delle
aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le
indicazioni previste dal seguente articolo. La legge
finanziaria dispone i necessari accantonamenti.
(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione).
Articolo 4.
(Imposta sul reddito delle società).
1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si
articola come segue:
a) applicazione opzionale in capo alla società o
ente controllante che possiede una partecipazione non
inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in
accomandita per azioni e società a responsabilità limitata,
della imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità
indicate nel presente comma;
b) coincidenza della data d'inizio e di chiusura
del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al
consolidamento;
c) la percentuale di controllo di cui alla
lettera a) deve sussistere ininterrottamente a partire
dall'inizio del periodo d'imposta;
d) il reddito imponibile di ciascuna delle
società controllate e della società o ente controllante, che
optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è
determinato separatamente in base alle ordinarie
disposizioni;
e) ai fini dell'applicazione dell'imposta in
forma consolidata è trasferito alla società cd ente
controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla
determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società
controllata;
f) le perdite realizzate in periodi d'imposta
anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui
alla lettera a), possono essere portate in compensazione
del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha
prodotte;
g) l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova
ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle
società o enti che intendono applicare l'imposta in forma
consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
h) nel caso di rinuncia all'esercizio della
proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata,
la società o ente controllante deve indicare la ripartizione
degli eventuali residui che deve basarsi, a scelta del
soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero
sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate ed al
soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione
dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste
ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di
controllo di cui alla lettera a);
i) nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio
dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno,
l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di
diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto
controllante;
l) la società o ente controllante deve
presentare, con le stesse modalità e termini di quella
relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa
all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito
modello;
m) al versamento dell'imposta, anche in acconto,
applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo
dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello
stesso, provvede la società o ente controllante. Ciascuna
società controllata risponde in solido con il soggetto
controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;
n) adeguamento delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, prevedendo:
1) l'applicazione automatica del regime di
tassazione;
2) la sua applicazione graduale sull'intero
patrimonio d'impresa entro 5 anni;
3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante
dall'applicazione del coefficiente di rendimento ordinario
pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari
al 35 per cento;
o) adeguamento della disciplina dell'imposta
sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.
358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento
dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello
dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per
cento;
p) adeguamento della disciplina delle
minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni
in società sia residenti sia non residenti, con loro
riconoscimento ad un aliquota del 19 per cento, e
corrispondente adeguamento della deducibilità degli
ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota
del 19 per cento.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
Articolo 5.
(Imposta sul valore aggiunto).
1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si
articola, nel pieno rispetto ed in applicazione della
normativa comunitaria, come segue:
a) progressiva riduzione delle forme di
indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in
modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in
funzione della particolarità dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali.
2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare
oneri per il bilancio pubblico.
3. Nel documento di programmazione economico-finanziaria
sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale,
nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume
degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in
quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri
finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi
finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende
operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume
d'affari previsto.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).
Articolo 6.
(Imposizione forfetaria sul reddito delle navi).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, nel rispetto degli
"Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai
trasporti marittimi" del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di
allineare il sistema a quello di altri importanti paesi
marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli
adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è
introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle
attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individua:
a) il modello dell'imposta, calcolata su un utile
teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola
nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti
per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere
compreso fra 0.45 e 0.10 euro;
b) l'utile teorico annuale, determinato in base
all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei
giorni di effettiva attività che sarà assoggettato
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
c) la durata del regime sostitutivo con vincolo
non inferiore ad un triennio e natura opzionale;
d) le modalità del pagamento dell'imposta
indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività
marittima;
e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione
sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività
primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di
merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi
di assistenza marittima e il trasporto in riferimento a
servizi necessariamente forniti in mare;
f) le regole per l'ammissione al regime
sostitutive per le attività "secondarie" e "collaterali" a
quelle primarie di cabotaggio.
3. Il decreto di cui comma 2 è trasmesso al Parlamento
per l'espressione del parere delle competenti commissioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al
Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, sull'U.p.b. 7.1.3.3. - Fondo
speciale di parte corrente - dello stato di previsione del
medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 7.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni
valutarie).
1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla
cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7
per cento del prodotto interno lordo nazionale, di annullare i
crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a
più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire
alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una
imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a
termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.
2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le
operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni
internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e
servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni
qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone
fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque
paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a
quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma
1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media
delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi
membri dell'Unione europea.
4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene
effettuata a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale sarà verificato che almeno altri quattro
paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta
equivalente a quella di cui al comma 1.
5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni
delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione
europea sono effettuate il 1^ gennaio di ogni anno.
6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata
facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle
imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in
vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso
dell'anno precedente.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce
con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da
applicare in Italia.
8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione
dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi
internazionali, al fine di:
a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i
mercati finanziari più importanti, l'adozione dell'imposta di
cui al presente articolo;
b) istituire un fondo internazionale, che veda la
partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non
OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di
organizzazioni non governative, per la raccolta e la
distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di
cui al comma 1.
9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con
regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle
transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui
al comma 3 del presente articolo.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle
transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli
o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da
parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito
e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni
valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta
di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché
l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal
Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia
imposizione;
d) la destinazione del gettito derivante
dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli
interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle
misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più
basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla
povertà su scala mondiale.
Articolo 8.
(Riforma dell'imposta regionale sulle attività
produttive).
1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza dei presidenti
delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione,
è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di
semplificare la determinazione dalla base imponibile
eliminando il cosiddetto "terzo binario" e prevedendo, in via
opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo
addizionale.
2. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1,
lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, dalla base imponibile dell'Irap è
progressivamente escluso il costo del lavoro, e, per le
piccole e medie imprese, la base imponibile così rideterminata
è ridotta di almeno il 30 per cento. La legge finanziaria
dispone i necessari accantonamenti.
(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).
Articolo 9.
(Attuazione e copertura finanziaria).
1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta
al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio
dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della
presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo
presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato
per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il
programma è corredato da una relazione che ne dimostra la
fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati
rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli
eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro
copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giorni dalla
trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per
i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la
violazione del quarto comma dell'articolo 81 della
Costituzione, deliberano l'adozione del programma.
L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri
aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi
finanziari occorrenti per la relativa copertura.
2. Quanto previsto dal comma 1, prima di entrare in
vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione
della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei
saldi di bilancio previsti.
3. In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni
caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed
i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie
imprese.
4. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente
legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie
indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il
comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
5. Restano garantiti in termini quantitativi e
qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale.
L'eventuale riduzione delle entrate delle regioni a statuto
ordinario e speciale, nonché degli enti locali, derivante
dall'attuazione della presente riforma sarà compensata,
d'intesa con le regioni e gli enti locali, da trasferimenti o
da compartecipazioni.
6. Ad ogni riduzione della pressione fiscale statale
derivante dalla presente legge non deve corrispondere un
incremento della pressione fiscale del settore pubblico
allargato.
(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione).
Articolo 10 (Articolo 10 del testo della Commissione).
(Disposizioni finali).
Non vengono proposti testi alternativi.