XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2143
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge prescrive misure per la tutela da
molestie morali e violenze psicologiche dei lavoratori nei
luoghi di lavoro in tutti i settori di attività, privati o
pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla
loro natura e dalla mansione o dal grado ricoperto dal
lavoratore.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Agli effetti della presente legge, per molestie morali
e violenze psicologiche nell'ambito del posto di lavoro, si
intendono le azioni, esercitate esplicitamente con modalità
lesiva, che sono svolte con carattere iterativo, sistematico e
con intenzionalità punitiva.
2. Gli atti persecutori e di grave maltrattamento, la
comunicazione verbale distorta e critica, anche di fronte a
terzi, le molestie sessuali, la lesione dell'immagine
personale e professionale, le offese alla dignità personale,
attuati da superiori, pari grado, inferiori, o dal datore di
lavoro, per avere il carattere di molestia morale e di
violenza psicologica, devono avere il fine di emarginare,
discriminare, screditare, o, comunque, recare danno al
lavoratore nella propria carriera, nella posizione
professionale acquisita, nella personalità e nella dignità, e
nel rapporto con gli altri, attraverso la rimozione da
incarichi, la esclusione dalla comunicazione e dalla
informazione aziendale, la svalutazione sistematica dei
risultati. Sono altresì considerati atti persecutori: il
sabotaggio del lavoro, quando viene svuotato dei contenuti, la
privazione degli strumenti necessari a svolgere l'attività, il
sovraccarico di lavoro, l'attribuzione di compiti di
impossibile realizzazione, ovvero l'attribuzione di compiti
molto al di sotto o molto al di sopra della qualifica e
preparazione professionali e delle condizioni fisiche e di
salute del lavoratore. Sono inoltre considerate persecutorie
anche le azioni sanzionatorie, se immotivate, quali visite
fiscali, di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi
lontane, rifiuto di permessi, di ferie o trasferimenti, con la
finalità e la conseguenza dell'estromissione del soggetto dal
proprio posto di lavoro.
3. Il danno all'integrità psico-fisica provocato dai
comportamenti ed atti di cui ai commi 1 e 2 è rilevante, ai
fini della presente legge, quando comporta la riduzione della
capacità lavorativa fino a stati invalidanti, disturbi
psichici, quali la depressione, il disturbo da disadattamento
lavorativo, disturbo post-traumatico da stress e
disturbi psicosomatici.
Art. 3.
(Prevenzione).
1. Al fine di prevenire i casi di molestie morali e di
violenze psicologiche e al fine di individuare le condizioni o
i sintomi di cui all'articolo 2, i datori di lavoro, pubblici
e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali
aziendali e con le aziende sanitarie locali, organizzano
iniziative periodiche di informazione dei dipendenti.
2. In concorso con le aziende sanitarie locali,
annualmente il datore di lavoro organizza corsi per i
dirigenti preposti alla gestione del personale, durante i
quali sono illustrati gli effetti devastanti delle molestie
morali e delle violenze psicologiche sulla persona che la
subisce ed il danno economico che ne deriva all'azienda.
3. E' fatto obbligo di partecipazione ai corsi di cui al
comma 2 anche al medico competente ed al rappresentante alla
sicurezza, di cui agli articoli 17 e 18 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Del servizio di prevenzione e protezione delle aziende
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, fa parte uno
specialista in materia di molestie morali e violenze
psicologiche.
Art. 4.
(Informazione).
1. Nelle riunioni periodiche di cui all'articolo 3,
improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti
aziendali e professionali sono fornite ai lavoratori
informazioni relative alle qualifiche, alle mansioni, alle
assegnazioni degli incarichi e ai trasferimenti, nonché agli
altri aspetti organizzativi rilevanti ai fini della presente
legge.
2. Il datore di lavoro e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali qualora siano denunciati i comportamenti di
cui all'articolo 2 da singoli o da gruppi di lavoratori o su
segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero
del rappresentante alla sicurezza, hanno l'obbligo di
accertare tempestivamente i fatti.
3. Accertati i fatti di cui al comma 2, il datore di
lavoro è tenuto a prendere provvedimenti per il loro
superamento. A tale fine vengono sentiti anche i lavoratori
dell'area aziendale interessata.
4. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 da
parte del datore di lavoro costituisce violazione
dell'articolo 2087 del codice civile.
5. Ad integrazione da quanto disposto dall'articolo 20
della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto
a due ore di assemblea annuale, al di fuori dell'orario di
servizio, per trattare il tema delle molestie morali e delle
violenze psicologiche nei luoghi di lavoro.
Art. 5.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Ogni lavoratore che abbia subito molestie morali e
violenze psicologiche nel luogo di lavoro e non ritenga di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio, può
promuovere il tentativo di conciliazione contemplato
dall'articolo 410 del codice di procedura civile, ove del
caso, anche con l'ausilio delle rappresentanze aziendali, là
dove esistenti. Il procedimento è regolato dall'articolo 413
del codice di procedura civile.
2. Il giudice condanna il responsabile del comportamento
sanzionato al risarcimento del danno, la cui liquidazione ha
luogo in forma equitativa.
3. Qualora la vittima di molestie morali e violenze
psicologiche ritiene di dover ricorrere in giudizio, le
procedure hanno carattere di urgenza, e si applica l'articolo
700 del codice di procedura civile.
Art. 6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice).
1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può
disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione
sia data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del
datore di lavoro, omettendo il nome della persona oggetto di
molestie morali e violenze psicologiche.
Art. 7.
(Responsabilità disciplinare).
1. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e
comportamenti previsti all'articolo 2, può essere disposta, da
parte del datore di lavoro o del superiore, una sanzione
disciplinare prevista dal contratto collettivo di lavoro. La
stessa soluzione può essere applicata a chi denuncia fatti
inesistenti, al fine di ottenere vantaggi personali.
Art. 8.
(Nullità degli atti discriminatori).
1. Tutti gli atti discriminatori di cui all'articolo 2
sono nulli.
Art. 9.
(Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la
diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento
lavorativo).
1. Ogni regione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, istituisce un centro per la
prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi di
disadattamento lavorativo. Il centro è diretto da un dirigente
medico psichiatra di adeguata esperienza in materia di
disturbi di disadattamento lavorativo. Il centro ha carattere
sovradistrettuale ed anche ai fini contrattuali è riconosciuto
quale struttura complessa.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è emanato dal Ministro della salute un
regolamento generale recante i criteri generali
dell'organizzazione dei centri regionali per la prevenzione
diagnosi e terapia delle malattie da disadattamento
lavorativo.
Art. 10.
(Tutela del benessere del lavoratore).
1. All'articolo 2087 del codice civile sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ed il loro benessere fisico,
psichico e sociale".