XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2142
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Per la realizzazione delle infrastrutture funzionali
allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del
2005 in Valtellina sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002
e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, quale
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di
mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia
è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento
per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti
finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui
al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo
di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
dell'economia e delle finanze e gli enti locali
interessati.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.