XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2142




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Per la realizzazione delle infrastrutture funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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