XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2130
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità italiana per l'aviazione
civile).
1. E' istituita l'Autorità italiana per l'aviazione civile
(AIAC), ente pubblico non economico dotato di autonomia
regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile e finanziaria.
2. L'AIAC è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
(Funzioni).
1. L'AIAC esercita le funzioni amministrative attribuite
all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), alla
direzione generale della navigazione aerea del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di cui
all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio
del 18 gennaio 1993, nonché le funzioni di controllo e
monitoraggio relative all'attuazione dei contratti di
programma e di servizio con la società ENAV Spa.
2. Con una o più delibere dell'AIAC, sottoposte a
vigilanza governativa, vengono individuate le funzioni già
attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) il
cui esercizio viene assunto dall'AIAC, con particolare
riferimento a quelle di certificazione del personale addetto
agli impianti e ai sistemi per l'assistenza al volo.
3. Con una o più delibere dell'AIAC, sottoposte a
vigilanza governativa, sono altresì individuate le funzioni
riguardanti l'ENAV, già attribuite ad altre amministrazioni
pubbliche, il cui esercizio viene assunto dall'AIAC.
Art. 3.
(Strutture di vertice).
1. Sono organi dell'AIAC:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente, scelto tra soggetti esperti nei settori
di attività dell'AIAC o di comprovata cultura
giuridico-amministrativa, tecnica o economica, ha la
rappresentanza legale dell'AIAC, presiede il consiglio di
amministrazione e svolge la funzione di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico secondo quanto
stabilito dallo statuto dell'Autorità. E' nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica quattro anni e la nomina
è rinnovabile una sola volta. Il presidente è coadiuvato da un
vice presidente, individuato dal consiglio di amministrazione
tra i propri componenti.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente e da otto membri nominati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti tra soggetti di
comprovata cultura giuridico-tecnica o economica nel settore
aeronautico, sentite le Commissioni parlamentari competenti
per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il
consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi
componenti è rinnovabile per una sola volta. Il consiglio
esercita le competenze stabilite dallo statuto
dell'Autorità.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo
sull'attività dell'Autorità a norma degli articoli 2397 e
seguenti del codice civile. Il collegio è nominato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in
carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei
quali uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli
iscritti al registro dei revisori contabili. Con lo stesso
decreto vengono nominati due membri supplenti.
5. Il direttore generale, scelto tra soggetti di
comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa, è
nominato con delibera del consiglio di amministrazione che ne
definisce contestualmente anche gli emolumenti, su proposta
del presidente, per la durata di quattro anni con possibilità
di conferma per non più di una volta. Il direttore generale
partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di
amministrazione; cura, avvalendosi delle competenti strutture
dell'AIAC, l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni
del consiglio stesso; assicura il coordinamento della
struttura e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo
dell'AIAC; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito
dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale, in caso
di urgenza, adotta, informandone il presidente, i
provvedimenti indifferibili necessari a garantire la
continuità dell'azione dell'AIAC, che devono essere sottoposti
alla ratifica del consiglio di amministrazione. Il direttore
generale è coadiuvato da un vice direttore generale. Con
delibera del consiglio di amministrazione su proposta del
presidente, sentito il direttore generale, si provvede alla
nomina ed alla fissazione degli emolumenti del vice direttore
generale.
6. Per tutta la durata del mandato, i titolari di vertice
di cui al presente articolo, se appartenenti ad
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1 e 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono, a domanda,
collocati fuori ruolo o in aspettativa con assegni, secondo i
rispettivi ordinamenti.
7. I provvedimenti di nomina degli organi dell'AIAC sono
adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati, a valere sul bilancio dell'AIAC,
gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del
consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei
revisori dei conti.
Art. 4.
(Controllo della Corte dei conti e patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato).
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'AIAC con le modalità stabilite dall'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. L'AIAC può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, sulla base di una apposita convenzione.
Art. 5.
(Statuto e regolamento di organizzazione).
1. Lo statuto dell'AIAC, deliberato dal consiglio di
amministrazione in conformità alle previsioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Lo statuto prevede, tra l'altro, l'istituzione di un
Comitato consultivo tecnico-economico e giuridico, per la
valutazione tecnica delle questioni afferenti le materie di
competenza dell'AIAC, e l'istituzione di un Comitato
consultivo degli operatori ed utenti, per l'espressione di
pareri e la formulazione di proposte in materia di sicurezza
del trasporto aereo, di pianificazione del sistema
aeroportuale e tutela dell'ambiente, di determinazione della
misura di tariffe, canoni, tasse e diritti aeroportuali, sulla
definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli
utenti del trasporto aereo e sulla tutela dei diritti del
passeggero.
3. Il regolamento di organizzazione deliberato dall'AIAC e
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, prevede,
tra l'altro, l'istituzione di un ufficio di controllo interno,
secondo i princìpi fissati dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, nonché di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
4. Lo statuto e il regolamento di organizzazione si
conformano alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, limitatamente ai princìpi del titolo I.
Art. 6.
(Fonti di finanziamento).
1. Le entrate dell'AIAC sono costituite da:
a) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge
22 agosto 1985, n. 449;
b) gli introiti delle tariffe per le prestazioni
dei servizi, ivi comprese quelle dovute per lo svolgimento
dell'attività di certificazione, monitoraggio e controllo su
ENAV Spa e quelle dovute per il servizio di coordinamento
nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti ai sensi
del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio
1993, stabilite con apposito regolamento deliberato dal
consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) i trasferimenti da parte dello Stato connessi
all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge,
individuati nella tabella C della legge finanziaria
annuale;
d) i proventi derivanti da entrate diverse.
Art. 7.
(Patrimonio).
1. L'AIAC subentra nella titolarità dei rapporti attivi e
passivi dell'ENAC e della direzione generale della navigazione
aerea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativi anche ai beni del demanio aeroportuale, nonché nella
titolarità dei beni mobili e immobili per l'esercizio delle
attività istituzionali.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, viene effettuata la
ricognizione del patrimonio dell'AIAC.
Art. 8.
(Ordinamento contabile).
1. Con il regolamento di contabilità deliberato dall'AIAC
ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i princìpi e le modalità della
gestione contabile dell'AIAC, in conformità alle previsioni di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
2. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro
dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'approvazione.
3. All'AIAC si applicano gli articoli 25 e 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. L'AIAC è inserita nella parte IV della tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e
nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni.
Art. 9.
(Personale).
1. L'AIAC succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti
dell'ENAC e, su richiesta degli interessati, della direzione
generale della navigazione aerea del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Con delibera dell'AIAC, sottoposta a vigilanza
governativa, si provvede all'inquadramento del personale
proveniente dai soggetti pubblici e privati le cui competenze
sono attribuite all'AIAC ai sensi dell'articolo 2, alle
condizioni previste nel contratto collettivo nazionale di
lavoro dell'ENAC, le cui disposizioni trovano applicazione
sino alla definizione del contratto collettivo nazionale di
lavoro dell'AIAC, fatto salvo l'eventuale riconoscimento ad
personam dei trattamenti economici più vantaggiosi.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AIAC è
regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro definito
secondo le disposizioni dell'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini della costituzione del trattamento di fine
rapporto del personale già in servizio presso la direzione
generale della navigazione aerea del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'inquadramento
definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il
maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota
iniziale da trasferire all'AIAC.
Art. 10.
(Vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti).
1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti:
a) stabilire gli indirizzi generali in materia di
politica tariffaria;
b) vigilare, garantendone l'effettiva autonomia,
affinché l'attività dell'AIAC corrisponda a fini
pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia,
efficienza, economicità e sicurezza;
c) sciogliere gli organi di amministrazione e
proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di
un commissario straordinario per la gestione dell'AIAC in caso
di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento
dei compiti di vigilanza.
2. Le delibere del consiglio di amministrazione dell'AIAC
aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i
provvedimenti concernenti la definizione delle piante
organiche, i provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare acquistano efficacia se il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti non ne chiede il riesame
entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale
ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la
deliberazione a maggioranza assoluta.
Art. 11.
(Esenzioni fiscali).
1. L'acquisizione del patrimonio della direzione generale
della navigazione aerea del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e gli altri atti connessi con l'istituzione
dell'AIAC sono esenti da imposte e tasse.
Art. 12.
(Norme transitorie e finali).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIAC, la
direzione generale della navigazione aerea del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC continuano ad operare
secondo le rispettive competenze.
2. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'AIAC, e comunque entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto
dal comma 3, sono soppressi l'ENAC e la direzione generale
della navigazione aerea del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. Nelle more della definizione dello statuto, del
regolamento contabile, del regolamento di organizzazione e
della disciplina dei rapporti di lavoro secondo le previsioni
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l'AIAC esercita le proprie funzioni con
l'assetto ordinamentale, direzionale e organizzativo
dell'ENAC; resta altresì operativa l'attuale organizzazione
del servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede al rinnovo degli organi dell'ENAV
ed in attesa della definizione del contratto di programma e di
servizio, sui quali esprimono parere le Commissioni
parlamentari competenti per materia, è prorogata la vigenza
del contratto di programma definito ai sensi dell'articolo 9
della legge 21 dicembre 1996, n. 665.
5. Le disposizioni di legge, di regolamento e dei
conseguenti provvedimenti amministrativi concernenti attività
gestionali nel settore del trasporto aereo e attività di
determinazione delle tariffe, tasse e diritti aeroportuali, di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sono da intendersi riferite all'AIAC.