XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2130




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità italiana per l'aviazione
civile).

        1. E' istituita l'Autorità italiana per l'aviazione civile (AIAC), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
        2. L'AIAC è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 2.

(Funzioni).

        1. L'AIAC esercita le funzioni amministrative attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), alla direzione generale della navigazione aerea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, nonché le funzioni di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei contratti di programma e di servizio con la società ENAV Spa.
        2. Con una o più delibere dell'AIAC, sottoposte a vigilanza governativa, vengono individuate le funzioni già attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) il cui esercizio viene assunto dall'AIAC, con particolare riferimento a quelle di certificazione del personale addetto agli impianti e ai sistemi per l'assistenza al volo.
        3. Con una o più delibere dell'AIAC, sottoposte a vigilanza governativa, sono altresì individuate le funzioni riguardanti l'ENAV, già attribuite ad altre amministrazioni pubbliche, il cui esercizio viene assunto dall'AIAC.

Art. 3.

(Strutture di vertice).

        1. Sono organi dell'AIAC:

                a) il presidente;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il collegio dei revisori dei conti.

        2. Il presidente, scelto tra soggetti esperti nei settori di attività dell'AIAC o di comprovata cultura giuridico-amministrativa, tecnica o economica, ha la rappresentanza legale dell'AIAC, presiede il consiglio di amministrazione e svolge la funzione di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico secondo quanto stabilito dallo statuto dell'Autorità. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta. Il presidente è coadiuvato da un vice presidente, individuato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
        3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da otto membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra soggetti di comprovata cultura giuridico-tecnica o economica nel settore aeronautico, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Il consiglio esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Autorità.
        4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Autorità a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Con lo stesso decreto vengono nominati due membri supplenti.
        5. Il direttore generale, scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa, è nominato con delibera del consiglio di amministrazione che ne definisce contestualmente anche gli emolumenti, su proposta del presidente, per la durata di quattro anni con possibilità di conferma per non più di una volta. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione; cura, avvalendosi delle competenti strutture dell'AIAC, l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; assicura il coordinamento della struttura e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo dell'AIAC; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale, in caso di urgenza, adotta, informandone il presidente, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione dell'AIAC, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. Con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentito il direttore generale, si provvede alla nomina ed alla fissazione degli emolumenti del vice direttore generale.
        6. Per tutta la durata del mandato, i titolari di vertice di cui al presente articolo, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono, a domanda, collocati fuori ruolo o in aspettativa con assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.
        7. I provvedimenti di nomina degli organi dell'AIAC sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati, a valere sul bilancio dell'AIAC, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti.


Art. 4.

(Controllo della Corte dei conti e patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato).

        1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'AIAC con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
        2. L'AIAC può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di una apposita convenzione.


Art. 5.

(Statuto e regolamento di organizzazione).

        1. Lo statuto dell'AIAC, deliberato dal consiglio di amministrazione in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
        2. Lo statuto prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico-economico e giuridico, per la valutazione tecnica delle questioni afferenti le materie di competenza dell'AIAC, e l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori ed utenti, per l'espressione di pareri e la formulazione di proposte in materia di sicurezza del trasporto aereo, di pianificazione del sistema aeroportuale e tutela dell'ambiente, di determinazione della misura di tariffe, canoni, tasse e diritti aeroportuali, sulla definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti del trasporto aereo e sulla tutela dei diritti del passeggero.
        3. Il regolamento di organizzazione deliberato dall'AIAC e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, prevede, tra l'altro, l'istituzione di un ufficio di controllo interno, secondo i princìpi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        4. Lo statuto e il regolamento di organizzazione si conformano alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai princìpi del titolo I.


Art. 6.

(Fonti di finanziamento).

        1. Le entrate dell'AIAC sono costituite da:

                a) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449;

                b) gli introiti delle tariffe per le prestazioni dei servizi, ivi comprese quelle dovute per lo svolgimento dell'attività di certificazione, monitoraggio e controllo su ENAV Spa e quelle dovute per il servizio di coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, stabilite con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                c) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, individuati nella tabella C della legge finanziaria annuale;

                d) i proventi derivanti da entrate diverse.


Art. 7.

(Patrimonio).

        1. L'AIAC subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dell'ENAC e della direzione generale della navigazione aerea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi anche ai beni del demanio aeroportuale, nonché nella titolarità dei beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene effettuata la ricognizione del patrimonio dell'AIAC.


Art. 8.

(Ordinamento contabile).

        1. Con il regolamento di contabilità deliberato dall'AIAC ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'AIAC, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
        2. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione.
        3. All'AIAC si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        4. L'AIAC è inserita nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Personale).

        1. L'AIAC succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'ENAC e, su richiesta degli interessati, della direzione generale della navigazione aerea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Con delibera dell'AIAC, sottoposta a vigilanza governativa, si provvede all'inquadramento del personale proveniente dai soggetti pubblici e privati le cui competenze sono attribuite all'AIAC ai sensi dell'articolo 2, alle condizioni previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'ENAC, le cui disposizioni trovano applicazione sino alla definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'AIAC, fatto salvo l'eventuale riconoscimento ad personam dei trattamenti economici più vantaggiosi.
        3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AIAC è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro definito secondo le disposizioni dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        4. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la direzione generale della navigazione aerea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'AIAC.


Art. 10.

(Vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti).

        1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

                a) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;

                b) vigilare, garantendone l'effettiva autonomia, affinché l'attività dell'AIAC corrisponda a fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicità e sicurezza;

                c) sciogliere gli organi di amministrazione e proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'AIAC in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza.

        2. Le delibere del consiglio di amministrazione dell'AIAC aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare acquistano efficacia se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta.


Art. 11.

(Esenzioni fiscali).

        1. L'acquisizione del patrimonio della direzione generale della navigazione aerea del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e gli altri atti connessi con l'istituzione dell'AIAC sono esenti da imposte e tasse.


Art. 12.

(Norme transitorie e finali).

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIAC, la direzione generale della navigazione aerea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAC continuano ad operare secondo le rispettive competenze.
        2. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'AIAC, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dal comma 3, sono soppressi l'ENAC e la direzione generale della navigazione aerea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Nelle more della definizione dello statuto, del regolamento contabile, del regolamento di organizzazione e della disciplina dei rapporti di lavoro secondo le previsioni dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'AIAC esercita le proprie funzioni con l'assetto ordinamentale, direzionale e organizzativo dell'ENAC; resta altresì operativa l'attuale organizzazione del servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993.
        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rinnovo degli organi dell'ENAV ed in attesa della definizione del contratto di programma e di servizio, sui quali esprimono parere le Commissioni parlamentari competenti per materia, è prorogata la vigenza del contratto di programma definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665.
        5. Le disposizioni di legge, di regolamento e dei conseguenti provvedimenti amministrativi concernenti attività gestionali nel settore del trasporto aereo e attività di determinazione delle tariffe, tasse e diritti aeroportuali, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono da intendersi riferite all'AIAC.



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