XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2128
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, dopo le parole: "nonché la promozione
della massima diffusione della pratica sportiva," sono
inserite le seguenti: "sia per i normodatati che per i
disabili".
2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis.- (Promozione delle sport dei
disabili ed adeguamento delle norme in materia di atleti
guida). - 1. Gli organi di cui all'articolo 3 si impegnano
presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in
materia di sport e presso le federazioni nazionali sportive,
affinché:
a) sia promosso e sviluppato, con risorse
adeguate, nell'ambito di tali strutture, lo sport dei
disabili;
b) sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso
trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli
atleti normodotati;
c) le Paraolimpiadi e le Olimpiadi siano unificate
in un solo ed unico appuntamento, senza distinzioni temporali
e programmatiche, comprendendo nelle Olimpiadi stesse la
partecipazione di atleti normodotati e di atleti disabili con
parità di diritti e nel rispetto della diversità di
condizioni.
2. Gli atleti guida di atleti disabili sono
equiparati a tutti gli effetti agli atleti che accompagnano,
ai fini del trattamento premiale ed economico e del diritto a
salire sul podio. Il CONI si impegna ad affermare i medesimi
diritti anche in sede CIO, affinché tale riconoscimento si
realizzi anche nelle gare internazionali".