XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2128




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: "nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva," sono inserite le seguenti: "sia per i normodatati che per i disabili".
        2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis.- (Promozione delle sport dei disabili ed adeguamento delle norme in materia di atleti guida). - 1. Gli organi di cui all'articolo 3 si impegnano presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni nazionali sportive, affinché:

                a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, lo sport dei disabili;

                b) sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati;

                c) le Paraolimpiadi e le Olimpiadi siano unificate in un solo ed unico appuntamento, senza distinzioni temporali e programmatiche, comprendendo nelle Olimpiadi stesse la partecipazione di atleti normodotati e di atleti disabili con parità di diritti e nel rispetto della diversità di condizioni.

            2. Gli atleti guida di atleti disabili sono equiparati a tutti gli effetti agli atleti che accompagnano, ai fini del trattamento premiale ed economico e del diritto a salire sul podio. Il CONI si impegna ad affermare i medesimi diritti anche in sede CIO, affinché tale riconoscimento si realizzi anche nelle gare internazionali".



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