XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2127
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, è data facoltà alla regione Lombardia di
autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei
comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa ai comuni
di cui al medesimo comma 1 con criterio di alternanza
stagionale, in ragione del quale la casa da gioco attiva la
propria sede nei comuni medesimi secondo il seguente
calendario:
a) in San Pellegrino Terme dal 1^ aprile al 30
settembre;
b) in Gardone Riviera dal 1^ ottobre al 31
marzo.
Art. 2.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su
richiesta dei due comuni con decreto del presidente della
giunta regionale della Lombardia, previa delibera dei
rispettivi consigli comunali.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 i sindaci dei comuni
di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera devono indicare
quale struttura debba essere adibita a casa da gioco in ognuno
dei comuni.
3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni
ed è rinnovabile.
Art. 3.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il presidente della giunta regionale della
Lombardia adotta, con proprio decreto, previa deliberazione
della giunta, il regolamento recante le norme per la
disciplina e l'esercizio delle case da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:
a) le disposizioni atte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina d'accesso alle case da
gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, agli
impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici ed
ai militari che espletano la loro attività di servizio
nell'ambito della regione;
b) le specie ed i tipi di gioco che possono essere
autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco
con le slot machines;
c) le particolari, necessarie cautele e i
controlli utili per assicurare la corretta gestione
amministrativa e le corrette risultanze della gestione da
parte degli organi competenti;
d) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario ed il personale
addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 6, comma
1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi
controlli; la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la
mancata ottemperanza da parte del concessionario alle
condizioni previste nella concessione;
e) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad
assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco
per le attività che vi si svolgono.
Art. 4.
1. Il gestore delle case da gioco ha diritto ad almeno il
50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze
attive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai
vincitori.
2. Il gestore deve provvedere a tutte le spese ed agli
oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni
assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione
nel relativo capitolato; deve provvedere alla formazione
professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri
lavoratori subordinati.
3. Il gestore è vincolato al segreto professionale,
esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta
estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché
effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro
identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A
tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili
perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del
codice civile.
5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati
dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla
convenzione. I controllori non possono in alcun caso
interferire con scelte operative di natura squisitamente
tecnica, ma si limitano a fare rapporto ai propri
superiori.
Art. 5.
1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio
comunale una quota degli incassi lordi percepiti ai sensi
dell'articolo 4, destinandola ad iniziative idonee a
promuovere lo sviluppo turistico.
2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al
10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.
Art. 6.
1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di
cui all'articolo 4, devono essere ripartite nel seguente
modo:
a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa
da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di
destinare tale importo ad attività promozionali e strutture di
tipo turistico altamente qualificate. Il comune di Gardone
Riviera è obbligato a destinare almeno il 20 per cento della
quota ad esso spettante alla Fondazione del Vittoriale degli
Italiani per promuovere attività in campo culturale nei
settori di sua specifica competenza;
b) il 10 per cento alla comunità montana in cui ha
sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla
promozione turistica sul proprio territorio;
c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 del presente articolo è effettuato
dai comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, ogni anno, entro
venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle
autorità di controllo.
Art. 7.
1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia,
in caso di violazione delle disposizioni della presente legge
o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso
di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio delle case da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli
agenti o funzionari preposti i locali delle case da gioco sono
considerati pubblici.
3. La frequenza delle case da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nei comuni di San Pellegrino Terme e
Gardone Riviera o in comuni ubicati a meno di venti chilometri
dagli stessi.
Art. 8.
1. Alle case da gioco di cui alla presente legge si
applica la disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.