XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2124




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che hanno percepito somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative comminate per infrazioni alle norme che regolano la circolazione stradale sono tenuti a trasferire il 70 per cento di quanto riscosso a tale titolo all'amministrazione provinciale alla quale essi appartengono.
        2. L'amministrazione provinciale di cui al comma 1 deve destinare le somme ad essa trasferite ai sensi del medesimo comma alla messa in stato di sicurezza di strade provinciali ritenute pericolose, ed in particolare di quelle montane.
        3. Il restante 30 per cento delle somme di cui al comma 1, a valere sulle disponibilità di bilancio dei comuni, deve essere impiegato nell'ambito territoriale del comune interessato per la sistemazione di strade ritenute pericolose o che necessitano di interventi urgenti per la loro messa in stato di sicurezza.



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