XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2124
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, i comuni che hanno percepito
somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative
comminate per infrazioni alle norme che regolano la
circolazione stradale sono tenuti a trasferire il 70 per cento
di quanto riscosso a tale titolo all'amministrazione
provinciale alla quale essi appartengono.
2. L'amministrazione provinciale di cui al comma 1 deve
destinare le somme ad essa trasferite ai sensi del medesimo
comma alla messa in stato di sicurezza di strade provinciali
ritenute pericolose, ed in particolare di quelle montane.
3. Il restante 30 per cento delle somme di cui al comma 1,
a valere sulle disponibilità di bilancio dei comuni, deve
essere impiegato nell'ambito territoriale del comune
interessato per la sistemazione di strade ritenute pericolose
o che necessitano di interventi urgenti per la loro messa in
stato di sicurezza.