XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2115




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e oggetto).

        1. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce le attività professionali denominate naturopatia, shiatsu, riflessologia, pranoterapia, svolte nell'ambito della prevenzione, del mantenimento della salute e dello stato di benessere delle persone ed esercitate da operatori non medici.
        2. La Repubblica riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte dell'operatore non medico all'interno di un libero rapporto consensuale ed informato e tutela l'esercizio delle terapie non convenzionali.
        3. Nell'interesse dei pazienti lo Stato garantisce un'adeguata formazione professionale degli operatori di cui al comma 1, ovvero degli operatori nelle terapie non vigilate ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione e di registri di iscrizione professionali, controllando l'attività degli operatori e reprimendo l'esercizio per fini illeciti delle professioni di cui al comma 1 del presente articolo.


Art. 2.

(Definizione delle professioni).

        1. La naturopatia, lo shiatsu, la riflessologia e la pranoterapia integrano i percorsi diagnostico-terapeutici definiti dal medico per il conseguimento del benessere globale del paziente.
        2. Il naturopata esercita la sua attività nel campo dell'informazione sulla salute nonché nel sostegno dello stato di benessere della persona nell'ambito del riequilibrio energetico secondo la medicina tradizionale cinese. Il titolo di naturopata è rilasciato da istituti pubblici o associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al termine di un corso istituito con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, articolato in tre anni, con esame finale. Possono iscriversi ai corsi di naturopatia coloro che hanno terminato la scuola dell'obbligo.
        3. L'operatore di shiatsu si avvale di tecniche di pressione operate con le mani sul corpo della persona trattata, seguendo i meridiani e i punti della medicina tradizionale cinese, per il riequilibrio energetico e il benessere psicofisico. Il titolo di operatore di shiatsu è rilasciato da istituti pubblici o associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al termine di un corso istituito con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, articolato in due anni, con esame finale. Possono iscriversi ai corsi di shiatsu coloro che hanno terminato la scuola dell'obbligo.
        4. La riflessologia è una tecnica che trova applicazione sui piedi e sulle mani dove, secondo la medicina tradizionale cinese, hanno sede punti di corrispondenza energetica con tutte le altre parti del corpo; la digitopressione su tali punti stimola i processi fisiologici ad essi collegati, consentendo all'organismo di ristabilire lo stato di benessere. Il titolo di operatore di riflessologia è rilasciato da istituti pubblici o associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al termine di un corso istituito con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, articolato in due anni, con esame finale. Possono iscriversi ai corsi di riflessologia coloro che hanno terminato la scuola dell'obbligo.
        5. La pranoterapia è una tecnica collegata alle medicine orientali, quali l'ayurveda e la medicina tradizionale cinese che utilizzano il concetto di "energia vitale" per le terapie; consiste in una pratica di passaggio energetico dalle mani del terapeuta al paziente, senza alcuna pressione, per il ripristino dell'armonia psicofisica. Il titolo di pranoterapeuta è rilasciato da istituti pubblici o associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al termine di un corso istituito con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, articolato in due anni, con esame finale. Possono iscriversi ai corsi di pranoterapia coloro che hanno terminato la scuola dell'obbligo e che siano ritenuti idonei alla trasmissione della bioenergia.


Art. 3.

(Commissione nazionale degli operatori non medici delle
terapie non convenzionali).

        1. E' istituita presso il Ministero della salute la Commissione nazionale degli operatori non medici delle terapie non convenzionali di cui all'articolo 2, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui:

                a) un esperto in naturopatia;

                b) un esperto in shiatsu;

                c) un esperto in riflessologia;

                d) un esperto in pranoterapia;

                e) due rappresentanti della medicina convenzionale;

                f) un rappresentante dell'Associazione nazionale fisioterapisti;

                g) un rappresentante del Ministero della salute;

                h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

                i) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

        3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) sono nominati su indicazione delle rispettive associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
        4. La Commissione dura in carica cinque anni, ed elegge al suo interno il presidente ed un segretario.
        5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero della salute, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Art. 4.

(Compiti della Commissione).

        1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

                a) stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi;

                b) stabilisce il programma di studio per ciascuna delle professioni di cui all'articolo 2, dopo avere consultato le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

                c) verifica il programma di studio degli istituti pubblici e delle associazioni di categoria riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e abilitati a rilasciare il diploma di operatore non medico per le professioni di cui all'articolo 2;

                d) controlla e si rende garante della regolarità delle iscrizioni ai registri professionali di cui all'articolo 6, comma 1;

                e) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni di cui all'articolo 2;

                f) predispone, dopo avere consultato le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ed aggiorna periodicamente, il codice deontologico delle professioni di cui all'articolo 2;

                g) promuove la corretta divulgazione delle tematiche legate alle professioni di cui all'articolo 2 nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
                h) coordina e promuove la ricerca scientifica, normativa ed economica nel campo delle terapie non convenzionali per gli operatori non medici, anche al fine dell'eventuale individuazione di nuove discipline;

                i) decide sui ricorsi degli operatori, delle scuole pubbliche e delle associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, avverso i provvedimenti disciplinari;

                l) stipula convenzioni con enti pubblici e privati;

                m) designa, a richiesta, propri rappresentanti negli enti e nelle commissioni a livello nazionale ed internazionale;

                n) trasmette annualmente al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte.


Art. 5.

(Corsi di formazione).

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono istituiti, presso gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi del comma 2, i corsi di formazione per le professioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
        2. Le associazioni di categoria che attestano, con idonea documentazione, la conformità dell'attività svolta alle disposizioni di cui al comma 4 possono richiedere il riconoscimento ai sensi del comma 1. Ai fini del riconoscimento le associazioni presentano al Ministero della salute:

                a) lo statuto costituente dell'associazione, approvato da almeno dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Lo statuto deve, in particolare, recare norme sulla selezione dei membri dell'associazione, prevedendo esclusivamente l'accettazione di operatori in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nonché disposizioni sanzionatorie in caso di comportamenti non conformi alla deontologia professionale rilevati nell'esercizio dell'attività di vigilanza posta in essere ai sensi del medesimo statuto;

                b) i registri, tenuti e aggiornati in conformità alla vigente normativa in materia, degli operatori iscritti alla associazione con le relative qualifiche;

                c) il profilo professionale richiesto ai fini dell'iscrizione nei registri di cui alla lettera b), comprendente la formazione richiesta, le norme deontologiche, i criteri di valutazione professionale, l'indicazione delle tecniche terapeutiche consentite.

        3. La Commissione di cui all'articolo 3 può chiedere la revoca del riconoscimento alle associazioni di categoria in caso di riscontrata mancata conformità alle disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.
        4. I corsi di formazione di cui al comma 1 devono comprendere un iter teorico-pratico e un esame di qualificazione. La durata minima dell'iter di formazione specifico è di due anni.
        5. Le associazioni di categoria riconosciute ai sensi del presente articolo devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e del programma di base di insegnamento.


Art. 6.

(Istituzione dei registri professionali).

        1. Presso gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, sono istituiti i registri degli operatori delle professioni di naturopata, di massaggiatore shiatsu, di riflessologo e di pranoterapeuta, di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5. Ai registri di cui al presente comma possono essere iscritti coloro che hanno superato l'esame finale del relativo corso istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
        2. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 7.

(Norme transitorie).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 6, comma 1, è effettuata previa richiesta degli interessati presentando le documentazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, agli istituti pubblici e alle associazioni di categoria, riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
        2. Gli istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, provvedono all'iscrizione nel proprio registro istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, all'atto del riconoscimento della propria attività effettuato ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
        3. Nel caso di corsi sostenuti prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso un istituto pubblico o un'associazione di categoria che non ha ottenuto successivamente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, l'interessato può ottenere il diploma frequentando l'ultimo anno e superando l'esame finale di uno dei corsi istituiti ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, salvo che:

                a) abbia già svolto le attività professionali cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ininterrottamente per un periodo di tre anni in un Paese membro dell'Unione europea in cui tali attività siano disciplinate per legge;

                b) abbia esercitato in Italia le attività professionali di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ininterrottamente e in conformità alle disposizioni delle associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, per un periodo minimo di tre anni.

        4. Coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti stranieri ed attestante la qualifica delle attività professionali di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, devono sostenere, ai fini dell'iscrizione ai registri, un esame presso gli istituti pubblici o le associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, salvo che abbiano già svolto le attività professionali ininterrottamente per un periodo di tre anni in un Paese membro dell'Unione europea in cui tali attività siano riconosciute.



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