XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2115
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo
scientifico come fattore essenziale per il progresso della
scienza e dell'arte medica e riconosce le attività
professionali denominate naturopatia, shiatsu,
riflessologia, pranoterapia, svolte nell'ambito della
prevenzione, del mantenimento della salute e dello stato di
benessere delle persone ed esercitate da operatori non
medici.
2. La Repubblica riconosce la libertà di scelta
terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte
dell'operatore non medico all'interno di un libero rapporto
consensuale ed informato e tutela l'esercizio delle terapie
non convenzionali.
3. Nell'interesse dei pazienti lo Stato garantisce
un'adeguata formazione professionale degli operatori di cui al
comma 1, ovvero degli operatori nelle terapie non vigilate ai
sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promovendo
l'istituzione di appositi corsi di formazione e di registri di
iscrizione professionali, controllando l'attività degli
operatori e reprimendo l'esercizio per fini illeciti delle
professioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2.
(Definizione delle professioni).
1. La naturopatia, lo shiatsu, la riflessologia e la
pranoterapia integrano i percorsi diagnostico-terapeutici
definiti dal medico per il conseguimento del benessere globale
del paziente.
2. Il naturopata esercita la sua attività nel campo
dell'informazione sulla salute nonché nel sostegno dello stato
di benessere della persona nell'ambito del riequilibrio
energetico secondo la medicina tradizionale cinese. Il titolo
di naturopata è rilasciato da istituti pubblici o associazioni
di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
al termine di un corso istituito con il decreto di cui al
comma 1 del medesimo articolo, articolato in tre anni, con
esame finale. Possono iscriversi ai corsi di naturopatia
coloro che hanno terminato la scuola dell'obbligo.
3. L'operatore di shiatsu si avvale di tecniche di
pressione operate con le mani sul corpo della persona
trattata, seguendo i meridiani e i punti della medicina
tradizionale cinese, per il riequilibrio energetico e il
benessere psicofisico. Il titolo di operatore di shiatsu
è rilasciato da istituti pubblici o associazioni di
categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al
termine di un corso istituito con il decreto di cui al comma 1
del medesimo articolo 5, articolato in due anni, con esame
finale. Possono iscriversi ai corsi di shiatsu coloro
che hanno terminato la scuola dell'obbligo.
4. La riflessologia è una tecnica che trova applicazione
sui piedi e sulle mani dove, secondo la medicina tradizionale
cinese, hanno sede punti di corrispondenza energetica con
tutte le altre parti del corpo; la digitopressione su tali
punti stimola i processi fisiologici ad essi collegati,
consentendo all'organismo di ristabilire lo stato di
benessere. Il titolo di operatore di riflessologia è
rilasciato da istituti pubblici o associazioni di categoria
riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al termine di
un corso istituito con il decreto di cui al comma 1 del
medesimo articolo 5, articolato in due anni, con esame finale.
Possono iscriversi ai corsi di riflessologia coloro che hanno
terminato la scuola dell'obbligo.
5. La pranoterapia è una tecnica collegata alle medicine
orientali, quali l'ayurveda e la medicina tradizionale
cinese che utilizzano il concetto di "energia vitale" per le
terapie; consiste in una pratica di passaggio energetico dalle
mani del terapeuta al paziente, senza alcuna pressione, per il
ripristino dell'armonia psicofisica. Il titolo di
pranoterapeuta è rilasciato da istituti pubblici o
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo
5, comma 2, al termine di un corso istituito con il decreto di
cui al comma 1 del medesimo articolo 5, articolato in due
anni, con esame finale. Possono iscriversi ai corsi di
pranoterapia coloro che hanno terminato la scuola dell'obbligo
e che siano ritenuti idonei alla trasmissione della
bioenergia.
Art. 3.
(Commissione nazionale degli operatori non medici delle
terapie non convenzionali).
1. E' istituita presso il Ministero della salute la
Commissione nazionale degli operatori non medici delle terapie
non convenzionali di cui all'articolo 2, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci membri, nominati con
decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di cui:
a) un esperto in naturopatia;
b) un esperto in shiatsu;
c) un esperto in riflessologia;
d) un esperto in pranoterapia;
e) due rappresentanti della medicina
convenzionale;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale
fisioterapisti;
g) un rappresentante del Ministero della
salute;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
i) un rappresentante delle associazioni dei
consumatori e degli utenti.
3. I membri di cui al comma 2, lettere a), b), c) e
d) sono nominati su indicazione delle rispettive
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo
5, comma 2.
4. La Commissione dura in carica cinque anni, ed elegge al
suo interno il presidente ed un segretario.
5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a
carico del Ministero della salute, che vi provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 4.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce i criteri di valutazione dei titoli
di studio equipollenti conseguiti in Paesi membri dell'Unione
europea e in Paesi terzi;
b) stabilisce il programma di studio per ciascuna
delle professioni di cui all'articolo 2, dopo avere consultato
le associazioni di categoria riconosciute ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
c) verifica il programma di studio degli istituti
pubblici e delle associazioni di categoria riconosciuti ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, e abilitati a rilasciare il
diploma di operatore non medico per le professioni di cui
all'articolo 2;
d) controlla e si rende garante della regolarità
delle iscrizioni ai registri professionali di cui all'articolo
6, comma 1;
e) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti le professioni di cui all'articolo
2;
f) predispone, dopo avere consultato le
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo
5, comma 2, ed aggiorna periodicamente, il codice deontologico
delle professioni di cui all'articolo 2;
g) promuove la corretta divulgazione delle
tematiche legate alle professioni di cui all'articolo 2
nell'ambito di più generali programmi di educazione alla
salute;
h) coordina e promuove la ricerca scientifica,
normativa ed economica nel campo delle terapie non
convenzionali per gli operatori non medici, anche al fine
dell'eventuale individuazione di nuove discipline;
i) decide sui ricorsi degli operatori, delle
scuole pubbliche e delle associazioni di categoria
riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, avverso i
provvedimenti disciplinari;
l) stipula convenzioni con enti pubblici e
privati;
m) designa, a richiesta, propri rappresentanti
negli enti e nelle commissioni a livello nazionale ed
internazionale;
n) trasmette annualmente al Ministero della salute
una relazione sulle attività svolte.
Art. 5.
(Corsi di formazione).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono istituiti, presso gli
istituti pubblici e le associazioni di categoria riconosciute
ai sensi del comma 2, i corsi di formazione per le professioni
di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
2. Le associazioni di categoria che attestano, con idonea
documentazione, la conformità dell'attività svolta alle
disposizioni di cui al comma 4 possono richiedere il
riconoscimento ai sensi del comma 1. Ai fini del
riconoscimento le associazioni presentano al Ministero della
salute:
a) lo statuto costituente dell'associazione,
approvato da almeno dieci anni antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge. Lo statuto deve, in
particolare, recare norme sulla selezione dei membri
dell'associazione, prevedendo esclusivamente l'accettazione di
operatori in possesso di adeguate e comprovate capacità
professionali, nonché disposizioni sanzionatorie in caso di
comportamenti non conformi alla deontologia professionale
rilevati nell'esercizio dell'attività di vigilanza posta in
essere ai sensi del medesimo statuto;
b) i registri, tenuti e aggiornati in conformità
alla vigente normativa in materia, degli operatori iscritti
alla associazione con le relative qualifiche;
c) il profilo professionale richiesto ai fini
dell'iscrizione nei registri di cui alla lettera b),
comprendente la formazione richiesta, le norme
deontologiche, i criteri di valutazione professionale,
l'indicazione delle tecniche terapeutiche consentite.
3. La Commissione di cui all'articolo 3 può chiedere la
revoca del riconoscimento alle associazioni di categoria in
caso di riscontrata mancata conformità alle disposizioni di
cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.
4. I corsi di formazione di cui al comma 1 devono
comprendere un iter teorico-pratico e un esame di
qualificazione. La durata minima dell'iter di formazione
specifico è di due anni.
5. Le associazioni di categoria riconosciute ai sensi del
presente articolo devono garantire lo svolgimento dell'iter
di formazione specifico e del programma di base di
insegnamento.
Art. 6.
(Istituzione dei registri professionali).
1. Presso gli istituti pubblici e le associazioni di
categoria riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, sono
istituiti i registri degli operatori delle professioni di
naturopata, di massaggiatore shiatsu, di riflessologo e
di pranoterapeuta, di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
Ai registri di cui al presente comma possono essere iscritti
coloro che hanno superato l'esame finale del relativo corso
istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
2. Agli iscritti ai registri di cui al presente articolo
si applica l'articolo 622 del codice penale.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo
6, comma 1, è effettuata previa richiesta degli interessati
presentando le documentazioni di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo, agli istituti pubblici e alle associazioni
di categoria, riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma
2.
2. Gli istituti pubblici e le associazioni di categoria
riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, provvedono
all'iscrizione nel proprio registro istituito ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, all'atto del riconoscimento della
propria attività effettuato ai sensi dell'articolo 5, comma
2.
3. Nel caso di corsi sostenuti prima della data di entrata
in vigore della presente legge, presso un istituto pubblico o
un'associazione di categoria che non ha ottenuto
successivamente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, l'interessato può ottenere il diploma frequentando
l'ultimo anno e superando l'esame finale di uno dei corsi
istituiti ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, salvo
che:
a) abbia già svolto le attività professionali cui
all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ininterrottamente per un
periodo di tre anni in un Paese membro dell'Unione europea in
cui tali attività siano disciplinate per legge;
b) abbia esercitato in Italia le attività
professionali di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,
ininterrottamente e in conformità alle disposizioni delle
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo
5, comma 2, per un periodo minimo di tre anni.
4. Coloro che sono in possesso di un titolo di studio
rilasciato da istituti stranieri ed attestante la qualifica
delle attività professionali di cui all'articolo 2, commi 2,
3, 4 e 5, devono sostenere, ai fini dell'iscrizione ai
registri, un esame presso gli istituti pubblici o le
associazioni di categoria riconosciute ai sensi dell'articolo
5, comma 2, salvo che abbiano già svolto le attività
professionali ininterrottamente per un periodo di tre anni in
un Paese membro dell'Unione europea in cui tali attività siano
riconosciute.