XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2113




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme generali).

        1. La Repubblica considera la libertà di apprendimento, istruzione ed educazione come diritto fondamentale dell'individuo.
        2. La Repubblica riconosce valore e carattere di pubblico servizio alle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da singoli o da associazioni di cittadini, da istituzioni e da associazioni private dotate di personalità giuridica che corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione, siano coerenti con la domanda formativa delle famiglie e rispondano alle esigenze di un agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
        3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, promossa e gestita dai soggetti di cui al comma 2, si esplica secondo i princìpi di cui all'articolo 33 della Costituzione.


Art. 2.

(Armonizzazione della legislazione in materia di
contributo alle scuole non statali).

        1. Al fine di rendere effettivo il diritto di scelta, da parte delle famiglie, delle scuole e delle altre istituzioni educative, lo Stato promuove e sostiene la libertà di educazione.
        2. Lo Stato promuove e sostiene il diritto di scelta di cui al comma 1, riconoscendo alle famiglie il diritto a fruire, in condizione di non discriminazione tra differenti ambiti territoriali regionali, dei benefìci derivanti dalla erogazione di fondi a carico delle regioni o degli enti locali per le scuole di ogni ordine e grado.
        3. Ai fini della presente legge le regioni esercitano le funzioni amministrative relative all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, nell'ambito della legislazione nazionale, nonché quelle relative all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e paritarie private di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute dalle famiglie. I buoni scuola devono essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare nonché all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo.
        4. Le regioni definiscono le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 rispettando e garantendo ad ogni livello della loro azione il diritto di scelta della famiglia e del cittadino.


Art. 3.

(Regolamento per la definizione
di parametri).

        1. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

                a) i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, mediante la determinazione dell'entità dei buoni da concedere per ciascun nucleo familiare al fine di rendere effettivo il diritto di scelta di cui all'articolo 2;

                b) l'ammontare delle risorse aggiuntive statali, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, destinate a rimuovere gli squilibri economici e sociali conseguenti alle minori disponibilità finanziarie di determinate regioni da utilizzare per il finanziamento dei buoni scuola.



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