XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2113
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme generali).
1. La Repubblica considera la libertà di apprendimento,
istruzione ed educazione come diritto fondamentale
dell'individuo.
2. La Repubblica riconosce valore e carattere di pubblico
servizio alle iniziative di istruzione e di educazione
promosse da enti pubblici e privati, da singoli o da
associazioni di cittadini, da istituzioni e da associazioni
private dotate di personalità giuridica che corrispondano agli
ordinamenti generali dell'istruzione, siano coerenti con la
domanda formativa delle famiglie e rispondano alle esigenze di
un agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e
dell'educazione, promossa e gestita dai soggetti di cui al
comma 2, si esplica secondo i princìpi di cui all'articolo 33
della Costituzione.
Art. 2.
(Armonizzazione della legislazione in materia di
contributo alle scuole non statali).
1. Al fine di rendere effettivo il diritto di scelta, da
parte delle famiglie, delle scuole e delle altre istituzioni
educative, lo Stato promuove e sostiene la libertà di
educazione.
2. Lo Stato promuove e sostiene il diritto di scelta di
cui al comma 1, riconoscendo alle famiglie il diritto a
fruire, in condizione di non discriminazione tra differenti
ambiti territoriali regionali, dei benefìci derivanti dalla
erogazione di fondi a carico delle regioni o degli enti locali
per le scuole di ogni ordine e grado.
3. Ai fini della presente legge le regioni esercitano le
funzioni amministrative relative all'erogazione dei contributi
alle scuole non statali, nell'ambito della legislazione
nazionale, nonché quelle relative all'attribuzione, nei limiti
delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle
famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e
paritarie private di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese
effettivamente sostenute dalle famiglie. I buoni scuola devono
essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni
economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare
nonché all'entità delle spese scolastiche gravanti
complessivamente sul nucleo medesimo.
4. Le regioni definiscono le modalità di attuazione degli
interventi di cui al comma 3 rispettando e garantendo ad ogni
livello della loro azione il diritto di scelta della famiglia
e del cittadino.
Art. 3.
(Regolamento per la definizione
di parametri).
1. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti:
a) i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, mediante la
determinazione dell'entità dei buoni da concedere per ciascun
nucleo familiare al fine di rendere effettivo il diritto di
scelta di cui all'articolo 2;
b) l'ammontare delle risorse aggiuntive statali,
ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, destinate a
rimuovere gli squilibri economici e sociali conseguenti alle
minori disponibilità finanziarie di determinate regioni da
utilizzare per il finanziamento dei buoni scuola.