XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2108




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco).

        1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite, su scala nazionale e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.
        2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le regioni o province autonome interessate, ai comuni:

            a) la cui vocazione turistica termale dell'area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche, o che siano ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture e servizi e quindi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, anche attraverso iniziative di riequilibrio territoriale;

            b) la cui vocazione turistica risulti da data remota dimostrabile dalla esistenza in loco delle soppresse aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

            c) che abbiano la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede di casa da gioco;

            d) che abbiano già ospitato strutture similari o, comunque, che abbiano già avanzato richiesta all'istituzione di una casa sul gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata ed avente rilevanza giuridica e storica.

        3. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni per i quali siano state adottate le misure previste dagli articoli da 143 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 2.

(Procedura di autorizzazione).

        1. L'istanza da parte del comune interessato avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, diretta all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, deve essere deliberata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta, e inoltrata alla regione o provincia autonoma competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, nonché al Ministero dell'interno.
        2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata da una dettagliata relazione comprovante:

            a) il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 1 comma 2;

            b) le motivazioni socio-economiche e storiche che determinano la richiesta del comune ad essere sede della casa da gioco;

            c) le caratteristiche tecniche, logistiche ed eventualmente storico-artistiche della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali modifiche agli strumenti urbanistici necessarie per la realizzazione della struttura stessa e per la sua operatività.

        3. Sulla base delle istanze pervenute di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma, entro il termine di due mesi, esprime il parere sulla localizzazione e sulle eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno. La mancata espressione del parere entro il termine previsto equivale all'espressione di parere favorevole.
        4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'interno entro tre mesi dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 ed ha durata ventennale, a fare data dall'apertura al pubblico della casa da gioco. Alla scadenza può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta.
        5. Per le case da gioco di Sanremo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata ventennale.


Art. 3.

(Istituzione di case da gioco congiuntamente da parte di
più comuni).

        1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere rilasciata anche a due o più comuni purchè ubicati nell'ambito della stessa regione, previa domanda deliberata dai consigli comunali dei comuni interessati, per l'istituzione di due o più case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nella medesima deliberazione.
        2. I comuni designati come sede di casa da gioco, definiscono tra loro, con apposita convenzione deliberata dai consigli comunali interessati, i rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e sociali.


Art. 4.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

        1. Il Ministro dell'interno, sentito il comitato per il coordinamento e la vigilanza di cui all'articolo 10, può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 2 in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui agli articoli 5 e 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
        2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune cui è stata revocata, prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.
        3. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, il Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina un commissario ad acta per la gestione straordinaria.


Art. 5.

(Concessione).

        1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco sono affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6 e individuati mediante apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.
        2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i medesimi.
        3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio della gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco, di cui rimane del tutto responsabile.
        4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente nonché di altri due membri effettivi, uno di nomina del Ministero dell'interno e uno di nomina della regione ove ha sede la casa da gioco.
        5. Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione o alla provincia autonoma ed al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa relativo all'anno precedente.
        6. La concessione ha la durata di dieci anni.
        7. In casi eccezionali e per un periodo massimo di dodici mesi previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il comune può provvedere direttamente all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori di case da gioco di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
        9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio di Valle, che tenga conto dei princìpi generali della presente legge.
        10. Per le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e Venezia alla scadenza delle autorizzazioni in essere il Ministero dell'interno provvede all'adeguamento alle norme della presente legge, in accordo con i comuni interessati; per la ripartizione dei proventi si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
        11. La natura giuridica del contratto di concessione è eminentemente aleatoria e ad esso non si applica l'articolo 1467 del codice civile.


Art. 6.

(Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.
        2. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo sono ricompresi quelli previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
        3. Per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona fisica proprietaria finale delle azioni o quote della società. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o divisioni di azioni o di quote, deve essere preventivamente comunicato all'Albo e autorizzato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
        4. Ai soggetti iscritti all'Albo di cui al presente articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
        5. E' inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nei Paesi dell'Unione europea che in altri Stati.


Art. 7.

(Capitolato generale).

        1. Il Ministero dell'interno predispone, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:

            a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, il quale deve, altresì, prestare adeguate fideiussioni bancarie;

            b) i requisiti morali e professionali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, e le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

            c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

            d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che vanno indicate in modo analitico dall'amministrazione comunale concedente;

            e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione o l'iscrizione all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione;

            f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 9, 10 e 11;

            g) la composizione della commissione giudicatrice e aggiudicatrice della gara di appalto della concessione per la gestione della casa da gioco, in modo da assicurare una prevalenza di membri estranei al comune ed alla regione sede dell'attività.


Art. 8.

(Ripartizione dei proventi).

        1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, sono ripartiti nel modo seguente:
            a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione:

                1) al potenziamento dei servizi turistici e degli uffici informazione e stampa;

                2) a manifestazioni di significativa rilevanza nel mondo musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale e sportivo;

                3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi a tale scopo;

                4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico ed al restauro di immobili di interesse storico e artistico;

                5) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

            b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio ricade la casa da gioco per il finanziamento dei sistemi turistici di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico preferibilmente nei comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco, nonché al finanziamento di progetti socialmente utili con valenza su tutto il territorio regionale, particolarmente per la prevenzione di fenomeni di disagio sociale connessi al gioco compulsivo;

            c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per essere riassegnato agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, per il potenziamento degli organici e l'ammodernamento delle strutture e attrezzature dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza.

        2. I proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono sottoposti all'obbligo della rendicontazione distinta e separata nei rispettivi bilanci.
        3. Per le finalità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate sono autorizzate a procedere a nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali disposizioni di programmazione delle assunzioni ai sensi della normativa vigente, purché tali assunzioni siano finalizzate alla soddisfazione di quanto previsto dalla presente legge.
        4. Le case da gioco di San Remo, Venezia e Campione d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate come previsto dal presente articolo. Per la casa da gioco di Saint Vincent, per quanto riguarda il riparto dei proventi, rimane in vigore la vigente normativa.


Art. 9.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Ministro dell'interno, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, emana, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 prevede in particolare:

            a) le specie ed i tipi di giochi che possono essere praticati e la loro specifica regolamentazione, nonché i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

            b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei giocatori alle sale da gioco, prevedendo che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura, o comunque per quei reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune sede della casa da gioco;

            c) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui vengono praticati i giochi e sui tavoli da gioco;

            d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. L'autorizzazione all'esercizio della attività di recupero crediti di cui al precedente periodo deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

            e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, sullo svolgimento del gioco, sugli incassi e sulla loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono essere accettati dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 5.

        3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine di tre mesi antecedenti la gara di appalto, adottare con delibera del consiglio il regolamento di attuazione prevedendo eventuali norme più restrittive che le particolari caratteristiche del proprio territorio rendono opportune.
        4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal decreto di autorizzazione del Ministro dell'interno.

Art. 10.

(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).

        1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito denominato "Comitato", con compiti di indirizzo, di coordinamento e, avvalendosi anche del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 11, di controllo dell'applicazione delle norme della presente legge.
        2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da un suo rappresentante con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dal responsabile del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 11, dal presidente dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 e dal presidente dell'Albo nazionale dei croupier di cui all'articolo 12.
        3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alla seduta del Comitato il sindaco ed il presidente della società di gestione della casa da gioco interessata; analogamente, nel caso di problemi specifici del personale delle case da gioco, devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti dei sindacati di settore.


Art. 11.

(Polizia dei giochi).

        1. Nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è istituito un nucleo speciale di polizia dei giochi composto da personale specializzato della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti specifici di prevenzione, di informazione e di polizia giudiziaria per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle sale bingo e comunque di tutti i giochi autorizzati.
        2. Al fine dei controlli di cui al comma 1, nonché per l'azione penale contro il gioco clandestino, il nucleo speciale di polizia dei giochi può:

            a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagine e accertamento;

            b) verificare per conto dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case da gioco;

            c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sale bingo e sale "giochi e scommesse" e comunque tutte le aziende e persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.

        3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate a fini fiscali contro la stessa.
        4. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 1 è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, i cui compiti essenziali sono il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), nonché la verifica ed il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società concessionarie, anche ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia ed il gruppo tecnico-amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da gioco ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.


Art. 12.

(Albo nazionale dei croupier).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier).
        2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, di sospensione e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
        3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale, da stipulare fra le parti.


Art. 13.

(Case da gioco sulle navi).

        1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritti nel Registro internazionale come previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le società armatoriali interessate devono richiedere apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
        3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 12.


Art. 14.

(Disposizioni comuni e regime fiscale).

        1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
        3. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate tributarie, anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1^ luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
        4. Il trattamento dei proventi di cui al comma 1 si applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.
        5. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.


Art. 15.

(Incompatibilità).

        1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni sedi di casa da gioco ed i loro congiunti, parenti e affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma alla gestione delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.
        2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili alla carica di sindaco, assessore e consigliere dei comuni sede della casa da gioco, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità.


Art. 16.

(Sanzioni penali).

        1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.



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