XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2108
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case
da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e
clandestino nonché di garantire all'industria turistica
nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri
dell'Unione europea, possono essere istituite, su scala
nazionale e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale, nuove case da gioco.
2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura
di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero
dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze e sentite le regioni o province autonome interessate,
ai comuni:
a) la cui vocazione turistica termale dell'area di
appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture
adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche, o
che siano ubicati in zone a vocazione turistica che
necessitano di incentivazione per la realizzazione di
infrastrutture e servizi e quindi in grado di promuovere
efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del
territorio di insediamento, anche attraverso iniziative di
riequilibrio territoriale;
b) la cui vocazione turistica risulti da data
remota dimostrabile dalla esistenza in loco delle
soppresse aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;
c) che abbiano la disponibilità di un idoneo
complesso immobiliare da destinare a sede di casa da gioco;
d) che abbiano già ospitato strutture similari o,
comunque, che abbiano già avanzato richiesta all'istituzione
di una casa sul gioco sul proprio territorio con attività
istruttoria documentata ed avente rilevanza giuridica e
storica.
3. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi
della presente legge, i comuni con popolazione superiore ai 50
mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni per
i quali siano state adottate le misure previste dagli articoli
da 143 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Art. 2.
(Procedura di autorizzazione).
1. L'istanza da parte del comune interessato avente i
requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, diretta
all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, deve
essere deliberata entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approvata dal consiglio comunale
a maggioranza assoluta, e inoltrata alla regione o provincia
autonoma competente a rilasciare il parere sulla
localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, nonché al
Ministero dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata da una
dettagliata relazione comprovante:
a) il possesso di tutti i requisiti di cui
all'articolo 1 comma 2;
b) le motivazioni socio-economiche e storiche che
determinano la richiesta del comune ad essere sede della casa
da gioco;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche ed
eventualmente storico-artistiche della struttura destinata ad
ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali
modifiche agli strumenti urbanistici necessarie per la
realizzazione della struttura stessa e per la sua
operatività.
3. Sulla base delle istanze pervenute di cui al comma 1,
la regione o la provincia autonoma, entro il termine di due
mesi, esprime il parere sulla localizzazione e sulle eventuali
deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti,
dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno. La
mancata espressione del parere entro il termine previsto
equivale all'espressione di parere favorevole.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
dell'interno entro tre mesi dall'acquisizione del parere di
cui al comma 3 ed ha durata ventennale, a fare data
dall'apertura al pubblico della casa da gioco. Alla scadenza
può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta.
5. Per le case da gioco di Sanremo, Campione d'Italia,
Venezia e Saint Vincent, le autorizzazioni di rinnovo, alla
scadenza di quelle in corso, hanno durata ventennale.
Art. 3.
(Istituzione di case da gioco congiuntamente da parte di
più comuni).
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere
rilasciata anche a due o più comuni purchè ubicati nell'ambito
della stessa regione, previa domanda deliberata dai consigli
comunali dei comuni interessati, per l'istituzione di due o
più case da gioco operanti alternativamente nel corso
dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio
stabilita nella medesima deliberazione.
2. I comuni designati come sede di casa da gioco,
definiscono tra loro, con apposita convenzione deliberata dai
consigli comunali interessati, i rapporti di compartecipazione
agli utili ed alle attività promozionali e sociali.
Art. 4.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il comitato per il
coordinamento e la vigilanza di cui all'articolo 10, può con
proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare
l'autorizzazione di cui all'articolo 2 in caso di violazione
delle disposizioni della presente legge o della concessione o
del regolamento di attuazione di cui agli articoli 5 e 9,
nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico
e della sicurezza pubblica.
2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata
al comune cui è stata revocata, prima che sia decorso un
periodo di tempo minimo di cinque anni.
3. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a
violazioni della presente legge o del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 9, il Ministro dell'interno,
sentito il presidente della giunta regionale interessata,
nomina un commissario ad acta per la gestione
straordinaria.
Art. 5.
(Concessione).
1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco sono
affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti
all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6 e individuati
mediante apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base
del capitolato generale di cui all'articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che
sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di
obbligazione tra il comune e i medesimi.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione
di cui al comma 2 del presente articolo e non può cedere ad
altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio della
gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti
l'attività di gioco, di cui rimane del tutto responsabile.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a
prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori
di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di
presidente nonché di altri due membri effettivi, uno di nomina
del Ministero dell'interno e uno di nomina della regione ove
ha sede la casa da gioco.
5. Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i soggetti
titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione
o alla provincia autonoma ed al Ministero dell'interno il
bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni
attività data in concessione ad essa connessa relativo
all'anno precedente.
6. La concessione ha la durata di dieci anni.
7. In casi eccezionali e per un periodo massimo di dodici
mesi previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il
comune può provvedere direttamente all'esercizio e alla
gestione della casa da gioco nelle forme previste
dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei
gestori di case da gioco di cui all'articolo 6 non può essere
titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la
gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della
concessione per la gestione è approvato dal presidente della
giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una
specifica normativa adottata dal Consiglio di Valle, che tenga
conto dei princìpi generali della presente legge.
10. Per le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e
Venezia alla scadenza delle autorizzazioni in essere il
Ministero dell'interno provvede all'adeguamento alle norme
della presente legge, in accordo con i comuni interessati; per
la ripartizione dei proventi si provvede ai sensi
dell'articolo 8, comma 4.
11. La natura giuridica del contratto di concessione è
eminentemente aleatoria e ad esso non si applica l'articolo
1467 del codice civile.
Art. 6.
(Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito, entro e
non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un apposito Albo dei soggetti
aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da
gioco.
2. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità ed i requisiti per
l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, nonché i casi di
cancellazione dal medesimo. Tra i requisiti per l'iscrizione
all'Albo sono ricompresi quelli previsti dall'articolo 2 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
3. Per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 di società
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative
e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona
fisica proprietaria finale delle azioni o quote della società.
Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o
divisioni di azioni o di quote, deve essere preventivamente
comunicato all'Albo e autorizzato dal Ministro dell'interno,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e
vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
4. Ai soggetti iscritti all'Albo di cui al presente
articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 e successive modificazioni.
5. E' inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente
articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco sia nei Paesi dell'Unione europea
che in altri Stati.
Art. 7.
(Capitolato generale).
1. Il Ministero dell'interno predispone, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente
le modalità di gara pubblica di cui all'articolo 5,
disciplinando inoltre:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere
al concessionario, il quale deve, altresì, prestare adeguate
fideiussioni bancarie;
b) i requisiti morali e professionali, ulteriori a
quelli già indicati nella presente legge, e le condizioni
finanziarie e patrimoniali che deve possedere il
concessionario;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo
a favore del concessionario da applicare in sede di gara per
l'affidamento, da determinare in relazione alle
caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del
gestore da destinare ad iniziative promozionali e a
manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che
vanno indicate in modo analitico dall'amministrazione comunale
concedente;
e) le ipotesi di revoca della concessione senza
titolo al risarcimento danni, qualora il concessionario perda
le qualità necessarie per mantenere la concessione o
l'iscrizione all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6,
ovvero violi le condizioni previste dalla concessione;
f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in
materia di controlli di cui agli articoli 9, 10 e 11;
g) la composizione della commissione giudicatrice
e aggiudicatrice della gara di appalto della concessione per
la gestione della casa da gioco, in modo da assicurare una
prevalenza di membri estranei al comune ed alla regione sede
dell'attività.
Art. 8.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di
concessione, sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da
gioco, con vincolo di destinazione:
1) al potenziamento dei servizi turistici e degli
uffici informazione e stampa;
2) a manifestazioni di significativa rilevanza nel
mondo musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale
e sportivo;
3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e
delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui
eventualmente accesi a tale scopo;
4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità,
acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello
sviluppo turistico ed al restauro di immobili di interesse
storico e artistico;
5) al finanziamento dei servizi sociali con
particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione
di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio
ricade la casa da gioco per il finanziamento dei sistemi
turistici di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il
finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e
fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico
preferibilmente nei comuni limitrofi a quello sede della casa
da gioco, nonché al finanziamento di progetti socialmente
utili con valenza su tutto il territorio regionale,
particolarmente per la prevenzione di fenomeni di disagio
sociale connessi al gioco compulsivo;
c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per
essere riassegnato agli stati di previsione della spesa dei
Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle
finanze, per il potenziamento degli organici e
l'ammodernamento delle strutture e attrezzature dell'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia
di finanza.
2. I proventi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 sono sottoposti all'obbligo
della rendicontazione distinta e separata nei rispettivi
bilanci.
3. Per le finalità di cui al presente articolo le
amministrazioni interessate sono autorizzate a procedere a
nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali
disposizioni di programmazione delle assunzioni ai sensi della
normativa vigente, purché tali assunzioni siano finalizzate
alla soddisfazione di quanto previsto dalla presente legge.
4. Le case da gioco di San Remo, Venezia e Campione
d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di ripartizione delle entrate come previsto dal
presente articolo. Per la casa da gioco di Saint Vincent, per
quanto riguarda il riparto dei proventi, rimane in vigore la
vigente normativa.
Art. 9.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il parere del
Ministro dell'economia e delle finanze, emana, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il regolamento di attuazione della medesima,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 prevede
in particolare:
a) le specie ed i tipi di giochi che possono
essere praticati e la loro specifica regolamentazione, nonché
i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto
divieto di esercitare il gioco;
b) le disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla
disciplina di accesso dei giocatori alle sale da gioco,
prevedendo che, ferma restando la facoltà del gestore di non
ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati,
è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti
penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per
usura, o comunque per quei reati che comportano la perdita del
diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è comunque
vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune
sede della casa da gioco;
c) le disposizioni particolari sui criteri della
gestione e del controllo all'interno della casa da gioco,
prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo
video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui vengono
praticati i giochi e sui tavoli da gioco;
d) le modalità di svolgimento per le operazioni di
cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da
praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso
ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti
gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei
crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del
codice civile. L'autorizzazione all'esercizio della attività
di recupero crediti di cui al precedente periodo deve essere
preventivamente autorizzata dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale
al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità
della gestione, sullo svolgimento del gioco, sugli incassi e
sulla loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono
essere accettati dal gestore e fare parte integrante della
convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 5.
3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco
ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine di tre mesi
antecedenti la gara di appalto, adottare con delibera del
consiglio il regolamento di attuazione prevedendo eventuali
norme più restrittive che le particolari caratteristiche del
proprio territorio rendono opportune.
4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i
controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla
regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri
fissati dal decreto di autorizzazione del Ministro
dell'interno.
Art. 10.
(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).
1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge è istituito presso il Ministero
dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza
delle attività previste dalla presente legge, di seguito
denominato "Comitato", con compiti di indirizzo, di
coordinamento e, avvalendosi anche del nucleo speciale di
polizia dei giochi di cui all'articolo 11, di controllo
dell'applicazione delle norme della presente legge.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro
dell'interno ed è composto da un suo rappresentante con
funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un
rappresentante della conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, da un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dal
responsabile del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui
all'articolo 11, dal presidente dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 6 e dal presidente dell'Albo
nazionale dei croupier di cui all'articolo 12.
3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola
casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alla
seduta del Comitato il sindaco ed il presidente della società
di gestione della casa da gioco interessata; analogamente, nel
caso di problemi specifici del personale delle case da gioco,
devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti dei
sindacati di settore.
Art. 11.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, è istituito un nucleo speciale di
polizia dei giochi composto da personale specializzato della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza con compiti specifici di prevenzione, di
informazione e di polizia giudiziaria per il controllo
dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da
gioco, delle sale bingo e comunque di tutti i giochi
autorizzati.
2. Al fine dei controlli di cui al comma 1, nonché per
l'azione penale contro il gioco clandestino, il nucleo
speciale di polizia dei giochi può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per
fini di indagine e accertamento;
b) verificare per conto dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità
finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società
richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in
maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case
da gioco;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche
dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
delle società che gestiscono case da gioco, sale bingo e sale
"giochi e scommesse" e comunque tutte le aziende e persone
coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di
case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o in qualunque
altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.
3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco,
comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente
articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate a fini
fiscali contro la stessa.
4. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 1 è
affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere
composto anche da specialisti esterni, i cui compiti
essenziali sono il controllo e la verifica del regolare
svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il
servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera e), nonché la verifica ed il controllo dei
bilanci e dei libri sociali delle società concessionarie,
anche ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 6. Il nucleo
speciale di polizia ed il gruppo tecnico-amministrativo hanno
libero accesso a tutte le case da gioco ed a qualsiasi dato
contabile e amministrativo ritenuto necessario.
Art. 12.
(Albo nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupier).
2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria,
stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le
modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, di
sospensione e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
croupier sono definiti attraverso apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale,
da stipulare fra le parti.
Art. 13.
(Case da gioco sulle navi).
1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco
sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritti nel
Registro internazionale come previsto dal comma 3
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, le società armatoriali interessate devono richiedere
apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la
rilascia d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di
quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli
impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono
determinate da apposite norme contenute nel contratto
nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 12.
Art. 14.
(Disposizioni comuni e regime fiscale).
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
3. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente
costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura
pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate
tributarie, anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge
1^ luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488.
4. Il trattamento dei proventi di cui al comma 1 si
applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.
5. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane
sono esenti da imposte.
Art. 15.
(Incompatibilità).
1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni sedi di
casa da gioco ed i loro congiunti, parenti e affini sino al
quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma alla
gestione delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti
di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se
non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione
dalla carica o dal servizio.
2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni
direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case
da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti
in linea retta sono ineleggibili alla carica di sindaco,
assessore e consigliere dei comuni sede della casa da gioco,
se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di
ineleggibilità.
Art. 16.
(Sanzioni penali).
1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai
giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.