XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2107




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per chi usufruisce
dei servizi di vigilanza).

        1. Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, è detraibile dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 20 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo annuo massimo delle stesse di 10.000 euro, per i servizi di vigilanza resi dagli istituti di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


Art. 2.

(Agevolazioni fiscali per gli istituti
di vigilanza privata).

        1. Gli istituti di vigilanza privata di cui all'articolo 1, che svolgono a favore dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, a titolo gratuito ed in base a convenzioni stipulate in forma scritta, servizi di vigilanza e custodia dei beni comunali ovvero di controllo del territorio, limitato al pattugliamento dello stesso e alla segnalazione alle autorità di polizia giudiziaria di eventuali ipotesi di reato, possono beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per un importo pari al 70 per cento del costo presuntivo, da indicare nelle convenzioni dei servizi di cui al presente articolo. L'ammontare della detrazione non può comunque superare l'importo annuo di 25.000 euro.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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