XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2107
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni fiscali per chi usufruisce
dei servizi di vigilanza).
1. Ai fini delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e giuridiche, è detraibile dall'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 20 per
cento delle spese sostenute, sino ad un importo annuo massimo
delle stesse di 10.000 euro, per i servizi di vigilanza resi
dagli istituti di cui all'articolo 134 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Art. 2.
(Agevolazioni fiscali per gli istituti
di vigilanza privata).
1. Gli istituti di vigilanza privata di cui all'articolo
1, che svolgono a favore dei comuni con popolazione superiore
a 15 mila abitanti, a titolo gratuito ed in base a convenzioni
stipulate in forma scritta, servizi di vigilanza e custodia
dei beni comunali ovvero di controllo del territorio, limitato
al pattugliamento dello stesso e alla segnalazione alle
autorità di polizia giudiziaria di eventuali ipotesi di reato,
possono beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda sul
reddito per un importo pari al 70 per cento del costo
presuntivo, da indicare nelle convenzioni dei servizi di cui
al presente articolo. L'ammontare della detrazione non può
comunque superare l'importo annuo di 25.000 euro.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.