XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2101
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, č
sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Nomina di agenti giurati volontari per la
vigilanza sulla pesca, ambiente e coste).- 1. In
conformitā alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha
interesse possono nominare agenti giurati volontari da
adibire, previa frequentazione di appositi corsi teorici e
pratici, alla vigilanza sulla pesca, alla salvaguardia
dell'ambiente marino e della fascia costiera.
2. La vigilanza volontaria per l'applicazione delle
leggi sulla pesca č affidata agli agenti dipendenti degli enti
locali ed alle guardie ambientali volontarie delle
associazioni sportive, professionali di categoria e
ambientaliste nazionali, ai quali č riconosciuta la qualifica
di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica
sicurezza.
3. La gestione della vigilanza di cui al comma 2 č
affidata alle capitanerie di porto che possono affidare ad
essa anche compiti di stretta collaborazione con i corpi di
polizia giā operanti nel settore.
4. Le guardie ambientali volontarie di cui al comma
2 svolgono le proprie funzioni nei limiti stabiliti della
legislazione vigente in materia, nell'ambito del compartimento
marittimo nel quale operano.
5. Gli agenti dipendenti dagli enti locali e dalle
associazioni sportive e ambientaliste, ai fini della presente
legge esercitano funzioni di polizia giudiziaria.
6. Gli agenti e le guardie ambientali volontarie
devono possedere i requisiti previsti dalla legge di pubblica
sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro
nomina č approvata dal prefetto, previo parere favorevole del
capo del compartimento marittimo".
Art. 2.
1. La lettera z) del primo comma dell'articolo 6
della legge 14 luglio 1965, n. 963, č sostituita dalla
seguente:
"z) un rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni nazionali della pesca sportiva designate da
ciascuna associazione o federazione maggiormente
rappresentative su base nazionale".
Art. 3.
1. La lettera m) del primo comma dell'articolo 8
della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive
modificazioni, č sostituita dalla seguente:
"m) un rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni regionali o provinciali designati da ciascuna
associazione o federazione maggiormente rappresentative su
base nazionale".