XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2101




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, č sostituito dal seguente:

        "Art. 22 (Nomina di agenti giurati volontari per la vigilanza sulla pesca, ambiente e coste).- 1. In conformitā alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare agenti giurati volontari da adibire, previa frequentazione di appositi corsi teorici e pratici, alla vigilanza sulla pesca, alla salvaguardia dell'ambiente marino e della fascia costiera.
            2. La vigilanza volontaria per l'applicazione delle leggi sulla pesca č affidata agli agenti dipendenti degli enti locali ed alle guardie ambientali volontarie delle associazioni sportive, professionali di categoria e ambientaliste nazionali, ai quali č riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza.
            3. La gestione della vigilanza di cui al comma 2 č affidata alle capitanerie di porto che possono affidare ad essa anche compiti di stretta collaborazione con i corpi di polizia giā operanti nel settore.
            4. Le guardie ambientali volontarie di cui al comma 2 svolgono le proprie funzioni nei limiti stabiliti della legislazione vigente in materia, nell'ambito del compartimento marittimo nel quale operano.
            5. Gli agenti dipendenti dagli enti locali e dalle associazioni sportive e ambientaliste, ai fini della presente legge esercitano funzioni di polizia giudiziaria.
            6. Gli agenti e le guardie ambientali volontarie devono possedere i requisiti previsti dalla legge di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina č approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo".

Art. 2.

        1. La lettera z) del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, č sostituita dalla seguente:

        "z) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali della pesca sportiva designate da ciascuna associazione o federazione maggiormente rappresentative su base nazionale".


Art. 3.

        1. La lettera m) del primo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, č sostituita dalla seguente:

        "m) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali o provinciali designati da ciascuna associazione o federazione maggiormente rappresentative su base nazionale".



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