XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2095
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di
locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento
delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori è
autorizzata la concessione al comune di Bisignano di un
contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002
e 2003.
2. Ai fini del potenziamento della rete stradale
provinciale di accesso al comune di Bisignano è autorizzata la
concessione di un contributo alla provincia di Cosenza di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003
e a 1 milione di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.