XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2095




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori è autorizzata la concessione al comune di Bisignano di un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
        2. Ai fini del potenziamento della rete stradale provinciale di accesso al comune di Bisignano è autorizzata la concessione di un contributo alla provincia di Cosenza di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e a 1 milione di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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