XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2092
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 557 del codice di
procedura civile, la parola: "cinque" è sostituita dalla
seguente: "dieci".
Art. 2.
1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il
certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, di data non anteriore a tre mesi dal deposito
del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all'immobile pignorato. La
documentazione relativa all'estratto del catasto e delle mappe
censuarie nonché ai certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all'immobile pignorato può essere
sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze
delle visure catastali e dei registri immobiliari. Ai fini
dell'allegazione del certificato di destinazione urbanistica,
il giudice, su istanza del creditore procedente o di un
creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, affida ad un
esperto tecnico la verifica e la conseguente certificazione
relativa alla destinazione suddetta";
b) dopo il secondo comma, è inserito il
seguente:
"Ai fini delle informazioni, di cui al primo comma
dell'articolo 569, relative alla detenzione ed al godimento
dell'immobile pignorato, il creditore che richiede la vendita
deve comunicare preventivamente al debitore esecutato, con
atto notificato allo stesso e da depositare assieme
all'istanza di vendita, l'obbligo di depositare in cancelleria
entro dieci giorni una dichiarazione contenente tutte le
informazioni con l'indicazione delle generalità complete, del
domicilio e del titolo in forza del quale i terzi
eventualmente occupano l'immobile oggetto dell'espropriazione
con l'avvertenza che, in difetto, saranno applicate le
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del citato
articolo 569".
Art. 3.
1. L'articolo 568 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 568. (Determinazione del valore
dell'immobile).- Agli effetti dell'espropriazione il
valore dell'immobile è determinato dal giudice sulla base
degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può
fornire un esperto da lui nominato".
Art. 4.
1. L'articolo 569 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 569. (Udienza di comparizione e provvedimento per
l'autorizzazione alla vendita). - Sull'istanza di cui
all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, acquisita la
documentazione e la certificazione di cui al secondo comma del
medesimo articolo ed assunte le informazioni del caso in
ordine alla detenzione ed al godimento dell'immobile
pignorato, fissa, con decreto, con l'avvertenza per il
debitore esecutato che la mancata comparizione comporta
l'immediato rilascio dell'immobile da lui detenuto, l'udienza
per l'audizione delle parti, dei creditori di cui all'articolo
498 che non siano intervenuti, e dei terzi interessati in
quanto sono nella detenzione o nel godimento dell'immobile;
con lo stesso decreto il giudice nomina un esperto affinché
gli fornisca gli elementi necessari ed utili ai fini della
determinazione del valore dell'immobile ai sensi dell'articolo
568 e ne ordina la comparizione per la medesima udienza. A
cura del creditore procedente e dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo il decreto che fissa l'audizione
delle parti è notificato, in copia autentica, al debitore
esecutato e ai terzi interessati che sono nella detenzione o
nel godimento dell'immobile.
Alla prima udienza, il giudice, su istanza del creditore
pignorante o di un creditore, può provvedere alla sostituzione
del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai
sensi dell'articolo 559, secondo comma, avuto riguardo alla
osservanza o meno degli obblighi incombenti sul custode ai
sensi dell'articolo 560. Il provvedimento di sostituzione è
adottato di ufficio quando esso sia reso necessario dalla
esigenza di curare l'amministrazione dei beni. Nella stessa
udienza, le parti possono fare osservazioni circa il tempo e
le modalità della vendita e devono proporre, a pena di
decadenza, reclamo contro gli atti esecutivi. Il giudice
dell'esecuzione decide con ordinanza, ai sensi dell'articolo
487. Contro l'ordinanza è ammesso ricorso al collegio, del
quale non può fare parte il giudice che ha emanato il
provvedimento oggetto del ricorso. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni
dall'ordinanza, se assunta in udienza, ovvero dalla sua
comunicazione a cura della cancelleria, se assunta fuori
dell'udienza. Il collegio si pronuncia non oltre venti giorni
dal deposito del ricorso con ordinanza non impugnabile, con la
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento del giudice
dell'esecuzione. Alle esecuzioni immobiliari non si applicano
gli articoli 617 e 618.
La mancata comparizione del debitore esecutato alla prima
udienza, come la sua mancata collaborazione, comportano il
diniego dell'autorizzazione alla occupazione dell'immobile,
con conseguente ordinanza, esecutiva e non impugnabile, di
immediato rilascio.
Il titolo del diritto personale eventualmente affermato da
terzi nel godimento dell'immobile pignorato è assoggettato,
nei confronti della procedura esecutiva, agli stessi limiti di
opponibilità stabiliti dall'articolo 2923 del codice civile
nei confronti dell'acquirente, e il giudice, alla prima
udienza, accertata la inopponibiltà del titolo alla procedura
esecutiva, può ordinare al terzo l'immediato rilascio
dell'immobile.
Sono inopponibili alla procedura le locazioni stipulate e
registrate dal debitore esecutato nell'anno anteriore al
pignoramento.
Alla prima udienza, le parti possono concordemente
richiedere al giudice la sospensione del processo esecutivo
per un periodo non superiore ad un anno. A conclusione
dell'udienza, il giudice dispone con ordinanza la vendita del
bene, che deve avvenire con gara senza incanto, da effettuare
nel termine di un anno a decorrere dall'ordinanza stessa, e
con incanto comunque solo dopo l'infruttuoso esperimento di
detta gara. Il giudice dell'esecuzione può delegare ad un
notaio, avente sede nel circondario del tribunale, lo
svolgimento delle operazioni di gara. Con la medesima
ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale la stessa
deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la
vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui
all'articolo 498 che non sono comparsi".
Art. 5.
1. L'articolo 570 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 570. (Ordinanza di vendita). - Il giudice
dell'esecuzione, quando ordina la vendita, stabilisce:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell'unico o dei vari lotti,
determinato ai sensi dell'articolo 568;
3) l'ammontare della cauzione;
4) il termine massimo per la formazione di offerte di
acquisto;
5) i provvedimenti esecutivi per consentire l'accesso
all'immobile, anche se in detenzione di terzi, da parte dei
richiedenti che intendano partecipare alla gara.
Dell'ordinanza di vendita è dato dal cancelliere, ai sensi
dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione
del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555 e del
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 568,
con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere
fornite dalla cancelleria del tribunale o dal notaio
delegato".
Art. 6.
1. L'articolo 571 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 571. (Offerte di acquisto). - Ognuno, tranne
il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile
pignorato, personalmente o a mezzo di avvocato.
Gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare.
L'offerente deve presentare in cancelleria dichiarazione
contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo di
pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione
dell'offerta. All'offerente si applica l'articolo 582.
L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo
determinato ai sensi dell'articolo 568 e se l'offerente non
presta cauzione in misura pari a quanto determinato dal
giudice nell'ordinanza di vendita.
L'offerta è irrevocabile per un periodo non inferiore a
sessanta giorni ovvero per il periodo maggiore eventualmente
fissato nella ordinanza di vendita, comunque non superiore a
novanta giorni".
Art. 7.
1. L'articolo 572 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 572. (Deliberazione sull'offerta). -
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i
creditori iscritti non intervenuti.
Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca
gli offerenti e li invita a una gara.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione
degli offerenti, il giudice può disporre la vendita in favore
del maggiore offerente o in favore del primo offerente, in
caso di parità di offerta.
Se vi è una sola offerta, efficace ai sensi dell'articolo
571, lo stesso giudice, in mancanza di dissenso da parte dei
creditori, può far luogo alla vendita in favore dell'unico
offerente".
Art. 8.
1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 574. (Provvedimenti relativi alla vendita). -
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita,
dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e fissa
il termine, dall'udienza o dalla comunicazione del decreto,
entro il quale il versamento deve essere effettuato; indica
altresì la banca presso la quale la somma dovrà essere
depositata e, quando il deposito è avvenuto, emana il decreto
previsto dall'articolo 586. Si applica anche a tale forma di
vendita la disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non è depositato nel modo e nel termine
determinati dal decreto di cui al primo comma, il giudice
provvede ai sensi dell'articolo 587, mediante gara se
esperibile nel termine previsto dall'articolo 569, ultimo
comma, o, altrimenti, mediante incanto.
Il giudice può altresì emettere decreto di trasferimento
una volta acquisita garanzia bancaria a prima richiesta in
ordine al versamento, nel termine stabilito, del prezzo
promesso e degli accessori da parte dell'offerente a favore
del quale è stata disposta la vendita. In tale caso all'atto
del mancato versamento del prezzo da parte dell'offerente a
favore del quale è stata disposta la vendita, il giudice
pronuncia ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva
non opponibile, in danno della banca garante.
Il decreto di trasferimento prevede altresì l'ingiunzione
esecutiva al debitore o al custode o al detentore di
rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la
trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo
esecutivo per il rilascio".
Art. 9.
1. L'articolo 586 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 586. (Trasferimento del bene espropriato). -
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che
il prezzo offerto sia notevolmente inferiore al valore
determinato ai sensi dell'articolo 568, ovvero emettere
decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene
espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza
che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le
trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se
queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assunte
dall'aggiudicatario ai sensi dell' articolo 508.
Il giudice può altresì emettere decreto di trasferimento
una volta acquisita garanzia bancaria a prima richiesta in
ordine al versamento del prezzo promesso e degli accessori da
parte dell'aggiudicatario nel termine di cui all' ordinanza di
vendita.
Il giudice dell'esecuzione, all'atto del mancato
versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, emette
ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva e non
opponibile, in danno della banca garante.
Il decreto di trasferimento contiene altresì l'ingiunzione
esecutiva al debitore o al custode o al detentore di
rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la
trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo
esecutivo per il rilascio".
Art. 10.
1. L'articolo 591-bis del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
"Art. 591-bis. (Delega al notaio delle operazioni di
vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con
la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi degli
articoli 570 e 576, può, sentiti gli interessati, delegare ad
un notaio avente sede nel circondario il compimento delle
operazioni di vendita, sia senza incanto sia con incanto.
Il notaio delegato provvede:
1) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo
508;
2) sulle offerte presentate ai sensi dell'articolo 572.
Nella ipotesi prevista dal terzo comma dello stesso articolo,
trasmette immediatamente al giudice il fascicolo con una
relazione scritta, affinché il giudice provveda alla vendita
ai sensi del medesimo terzo comma;
3) sulle offerte dopo l'incanto ai sensi dell'articolo
584 e sul versamento del prezzo nell'ipotesi di cui
all'articolo 585, secondo comma;
4) sulla fissazione degli ulteriori incanti e sulla
istanza di assegnazione ai sensi degli articoli 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento,
alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni
negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti
volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle
formalità di cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti
e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina
di cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla
sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi
apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
dell'articolo 596.
In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita,
il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il
contenuto di cui all'articolo 570 ovvero di cui all'articolo
576, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo
498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti
previsti dagli articoli 570 e seguenti. Nell'avviso deve
essere specificato che tutte le attività che, ai sensi degli
articoli 570 e seguenti, debbono essere compiute in
cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal
cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal
notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui
indicato.
L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della
destinazione urbanistica risultante dal certificato di
destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, nonché le
notizie di cui agli articoli 17 e 40 della medesima legge, e
successive modificazioni. In caso di insufficienza di tali
notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo
17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della
citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, ne è fatta menzione nell'avviso con avvertenza
che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto
comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge,
e successive modificazioni.
Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale di
gara o d'incanto che deve contenere le circostanze di luogo e
di tempo nelle quali la gara o l'incanto si svolge, le
generalità delle persone ammesse, la descrizione delle
attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione
provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio
allegando la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo
comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne
dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il
fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo o acquisita la garanzia
bancaria a prima richiesta ai sensi degli articoli 574, terzo
comma, o 586, secondo comma, il notaio predispone il decreto
di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato
il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, che conserva validità per un anno dal suo
rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato
sostitutivo; nel decreto deve essere inoltre fatta menzione
della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla
documentazione acquisita nel fascicolo processuale.
Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del
fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o
ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate
presso una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati
al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio
delle operazioni di vendita con gara o con incanto".
Art. 11.
1. L'articolo 591-ter del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:
"Art. 591-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione).
- Quando, nel corso delle operazioni di vendita con gara o
con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può
rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con
ordinanza, nel termine di dieci giorni dal ricevimento
dell'atto del notaio. Avverso la predetta ordinanza, le parti
e gli interessati possono proporre ricorso al collegio, del
quale non può fare parte il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza,
entro dieci giorni dall'ordinanza se assunta in udienza ovvero
dalla sua comunicazione, effettuata a cura della cancelleria,
se assunta fuori dell'udienza. Il collegio si pronuncia, non
oltre venti giorni dal deposito del ricorso, con ordinanza non
impugnabile, con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il ricorso non
sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro i
provvedimenti adottati dal notaio nel corso degli adempimenti
delegati, le parti possono proporre ricorso al giudice della
esecuzione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla
data di emissione del provvedimento del notaio ovvero dalla
data in cui lo stesso provvedimento sia stato comunicato alle
parti a cura del notaio mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a cura del cancelliere con
biglietto di cancelleria".
Art. 12.
1. Al primo comma dell'articolo 576 del codice di
procedura civile, l'alinea è sostituito dal seguente:
"Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto,
stabilisce, sentito nuovamente, quando occorra, un esperto e
se non ha già provveduto ai sensi dei numeri 1)e 2) del primo
comma dell'articolo 570:".
2. Al terzo comma dell'articolo 579 del codice di
procedura civile, le parole: "I procuratori legali" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati".
3. Al primo comma dell'articolo 583 del codice di
procedura civile, le parole: "Il procuratore legale" sono
sostituite dalle seguenti: "L'avvocato"; al secondo comma del
medesimo articolo 583, le parole: "del procuratore" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato".
4. Sono abrogati gli articoli 573 e 575 del codice di
procedura civile, e il secondo comma dell'articolo 176 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368.
Art. 13.
1. All'articolo 161, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, le parole: "ultimo comma" sono soppresse.
Art. 14.
1. L'articolo 179-bis delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, è sostituito dal seguente:
"Art. 179-bis. (Determinazione e liquidazione dei
compensi per le certificazioni notarili previste nel secondo
comma dell'articolo 567 del codice e per le operazioni
delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale
del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei
compensi dovuti ai notai per le certificazioni notarili
previste nel secondo comma dell'articolo 567 del codice e per
le operazioni di vendita con gara o incanto dei beni immobili.
Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice
dell'esecuzione con specifica determinazione delle singole
certificazioni di cui al citato articolo 567 del codice e
della parte riguardante le operazioni di gara o di incanto e
le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il
provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo
esecutivo".
Art. 15.
1. All'articolo 179-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, le parole: "con incanto" sono sostituite dalle seguenti:
"con gara o con incanto".
Art. 16.
1. La presente legge si applica anche ai procedimenti
esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore, ad
eccezione dei procedimenti esecutivi nei quali, a tale data,
sia già stata disposta l'ordinanza di cui all'articolo 576 del
codice di procedura civile.
Art. 17.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, anche alle esecuzioni di
beni mobili registrati.
Art. 18.
1. Al fine di pervenire alla redazione del certificato
notarile di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di
procedura civile, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge, il notaio o suo delegato ha diritto di accesso
ai documenti di cui agli articoli 22 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero
ad ogni altro documento inerente a tale attività.
Art. 19.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.