XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2089
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, che pone a disposizione una apposita segreteria
tecnica, il Coordinamento nazionale informagiovani, di seguito
denominato "Coordinamento".
2. Il regolamento di attuazione della presente legge è
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. Il Coordinamento promuove per il triennio 2001-2003, in
collaborazione con gli organi del Governo, con il sistema
delle autonomie e con gli altri soggetti pubblici e privati
interessati, il consolidamento e l'estensione del sistema
informativo nazionale relativo alle politiche giovanili nonché
il raccordo con le corrispondenti reti europee. In
particolare, il Coordinamento:
a) sostiene ed indirizza, definendo gli
standard minimi, una rete di centri, collegati in modo
flessibile e diversificati per tipologie organizzative e
gestionali, ma caratterizzati da elementi di qualità comuni
relativi alla tipologia dei servizi e dell'informazione e
della gestione del rapporto con gli utenti;
b) effettua il monitoraggio e la valutazione degli
interventi, progettando e promuovendo l'interscambio tra i
centri e le nuove tipologie di servizi;
c) sviluppa le attività di diffusione e di
pubblicizzazione delle iniziative, anche attraverso la
costituzione di un'apposita banca dati, promuovendo gruppi di
lavoro specifici su temi e ricerche di particolare
rilevanza;
d) programma e gestisce almeno una conferenza
nazionale sui problemi dell'informazione giovanile.
Art. 3.
1. Il Coordinamento, presieduto dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto
da:
a) tre rappresentanti nominati di intesa tra le
città metropolitane istituite ai sensi dell'articolo 23 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) un rappresentante eletto da ciascun
coordinamento regionale informagiovani istituito ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, non individuato nelle città
metropolitane già dotate di rappresentanza ai sensi della
lettera a) del presente comma;
c) tre rappresentanti nominati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante nominato da ciascuno dei
seguenti enti: Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), Unione delle province d'Italia (UPI), Unione nazionale
dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), Lega delle
autonomie locali;
e) un rappresentante nominato dal Ministro per le
pari opportunità nonché da ciascuno dei seguenti Ministri:
degli affari esteri, della difesa, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, delle attività produttive,
per i beni e le attività culturali.
2. Organi del Coordinamento sono l'assemblea plenaria e
l'esecutivo, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5.
Art. 4.
1. L'assemblea del Coordinamento si riunisce almeno due
volte l'anno e può sempre essere convocata su iniziativa del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'esecutivo
o di almeno un terzo dei suoi membri, per discutere e
deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno, che
deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della
riunione.
2. L'assemblea:
a) elegge e può revocare i componenti
dell'esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
con le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 1, comma 2;
b) stabilisce gli indirizzi generali e detta i
princìpi e criteri direttivi cui deve conformarsi l'attività
dell'esecutivo;
c) delibera il piano di lavoro annuale;
d) approva il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo del Coordinamento.
Art. 5.
1. L'esecutivo del Coordinamento è composto da:
a) sei membri eletti dall'assemblea tra i
rappresentanti delle città metropolitane e dei coordinamenti
regionali degli informagiovani, in modo da assicurare una
rappresentanza del nord, del centro e del sud d'Italia;
b) un membro nominato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
c) un membro nominato di intesa tra ANCI, UPI,
UNCEM e Lega delle autonomie locali;
d) un membro nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
2. L'esecutivo:
a) predispone il piano di lavoro annuale, il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo del
Coordinamento;
b) realizza e gestisce le attività del
Coordinamento in conformità agli indirizzi generali ed ai
princìpi e criteri direttivi deliberati dall'assemblea.
3. L'esecutivo può articolarsi in comitati ed organizza i
suoi lavori secondo le modalità definite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 6.
1. La partecipazione dei membri dell'assemblea ai lavori
del Coordinamento è gratuita. Il regolamento di attuazione di
cui all'articolo 1, comma 2, stabilisce i compensi loro
spettanti a titolo di rimborso spese e di indennità di
missione.
Art. 7.
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, un Fondo nazionale con una dotazione annuale di
20.658.000 euro destinato al finanziamento di progetti
informagiovani nonché alla erogazione di contributi ai comuni
che, in forma singola o associata, attivano nel loro
territorio un nuovo servizio informagiovani.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio decreto, sentito il Coordinamento, stabilisce le
modalità di attribuzione dei finanziamenti e di erogazione dei
contributi di cui al comma 1.
Art. 8.
1. Ciascuna regione, con propria legge, istituisce un
coordinamento regionale informagiovani con compiti di
indirizzo, consultivi e di rappresentanza in relazione alle
competenze regionali.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai fini della legislazione regionale ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.