XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2089




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che pone a disposizione una apposita segreteria tecnica, il Coordinamento nazionale informagiovani, di seguito denominato "Coordinamento".
        2. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. Il Coordinamento promuove per il triennio 2001-2003, in collaborazione con gli organi del Governo, con il sistema delle autonomie e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, il consolidamento e l'estensione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili nonché il raccordo con le corrispondenti reti europee. In particolare, il Coordinamento:

                a) sostiene ed indirizza, definendo gli standard minimi, una rete di centri, collegati in modo flessibile e diversificati per tipologie organizzative e gestionali, ma caratterizzati da elementi di qualità comuni relativi alla tipologia dei servizi e dell'informazione e della gestione del rapporto con gli utenti;

                b) effettua il monitoraggio e la valutazione degli interventi, progettando e promuovendo l'interscambio tra i centri e le nuove tipologie di servizi;

                c) sviluppa le attività di diffusione e di pubblicizzazione delle iniziative, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati, promuovendo gruppi di lavoro specifici su temi e ricerche di particolare rilevanza;

                d) programma e gestisce almeno una conferenza nazionale sui problemi dell'informazione giovanile.


Art. 3.

        1. Il Coordinamento, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da:

                a) tre rappresentanti nominati di intesa tra le città metropolitane istituite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

                b) un rappresentante eletto da ciascun coordinamento regionale informagiovani istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, non individuato nelle città metropolitane già dotate di rappresentanza ai sensi della lettera a) del presente comma;

                c) tre rappresentanti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

                d) un rappresentante nominato da ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), Unione delle province d'Italia (UPI), Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), Lega delle autonomie locali;

                e) un rappresentante nominato dal Ministro per le pari opportunità nonché da ciascuno dei seguenti Ministri: degli affari esteri, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali.

        2. Organi del Coordinamento sono l'assemblea plenaria e l'esecutivo, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5.


Art. 4.

        1. L'assemblea del Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e può sempre essere convocata su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'esecutivo o di almeno un terzo dei suoi membri, per discutere e deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno, che deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della riunione.
        2. L'assemblea:

                a) elegge e può revocare i componenti dell'esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2;

                b) stabilisce gli indirizzi generali e detta i princìpi e criteri direttivi cui deve conformarsi l'attività dell'esecutivo;

                c) delibera il piano di lavoro annuale;

                d) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Coordinamento.


Art. 5.

        1. L'esecutivo del Coordinamento è composto da:

                a) sei membri eletti dall'assemblea tra i rappresentanti delle città metropolitane e dei coordinamenti regionali degli informagiovani, in modo da assicurare una rappresentanza del nord, del centro e del sud d'Italia;

                b) un membro nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

                c) un membro nominato di intesa tra ANCI, UPI, UNCEM e Lega delle autonomie locali;

                d) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

        2. L'esecutivo:

                a) predispone il piano di lavoro annuale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Coordinamento;

                b) realizza e gestisce le attività del Coordinamento in conformità agli indirizzi generali ed ai princìpi e criteri direttivi deliberati dall'assemblea.
        3. L'esecutivo può articolarsi in comitati ed organizza i suoi lavori secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2.


Art. 6.

        1. La partecipazione dei membri dell'assemblea ai lavori del Coordinamento è gratuita. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 2, stabilisce i compensi loro spettanti a titolo di rimborso spese e di indennità di missione.


Art. 7.

        1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo nazionale con una dotazione annuale di 20.658.000 euro destinato al finanziamento di progetti informagiovani nonché alla erogazione di contributi ai comuni che, in forma singola o associata, attivano nel loro territorio un nuovo servizio informagiovani.
        2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentito il Coordinamento, stabilisce le modalità di attribuzione dei finanziamenti e di erogazione dei contributi di cui al comma 1.


Art. 8.

        1. Ciascuna regione, con propria legge, istituisce un coordinamento regionale informagiovani con compiti di indirizzo, consultivi e di rappresentanza in relazione alle competenze regionali.
        2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai fini della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.


Art. 9.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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