XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2081
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Erogazioni liberali ai partiti politici da parte di
persone fisiche).
1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2002, le erogazioni
liberali effettuate dalle persone fisiche in favore di partiti
e movimenti politici sono deducibili dal reddito ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) se
l'ammontare è compreso fra 516 e 25.823 euro su base annua.
2. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo non
possono superare il 40 per cento del reddito annuo del
contribuente valutato al netto delle contribuzioni
previdenziali obbligatorie. La parte eccedente tale limite non
è deducibile.
3. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo
devono essere documentate in sede di dichiarazione dei redditi
attraverso quietanze sottoscritte dal donatore e dal
responsabile del partito o del movimento percipiente.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
alle conseguenti variazioni del modello di dichiarazione dei
redditi.
Art. 2.
(Erogazioni liberali ai partiti politici da parte di
parlamentari e consiglieri regionali).
1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2002, le erogazioni
liberali ai partiti di appartenenza effettuate da parlamentari
e consiglieri regionali sono deducibili dal reddito ai fini
dell'IRPEF.
2. L'ammontare annuale delle erogazioni di cui al comma 1
non può superare il 40 per cento dell'indennità parlamentare o
dell'indennità del consigliere regionale, al netto delle
contribuzioni previdenziali obbligatorie. La parte eccedente
tale limite non è deducibile.
3. Le erogazioni liberali di cui al comma 1, eventualmente
ridotto secondo il disposto del comma 2, devono essere
trasmesse, al partito o movimento politico designato,
dall'ente erogante l'indennità ed annotate, nella distinta di
liquidazione mensile della stessa, fra i componenti negativi
che concorrono alla formazione dell'imponibile.
4. L'ente erogante indica, nell'apposito modello, la quota
imponibile dell'indennità al netto delle erogazioni liberali
di cui al comma 1, e nei limiti di cui al comma 2. Nessuna
ulteriore annotazione dovrà essere prevista nei modelli per la
dichiarazione dei redditi per le liberalità di cui al presente
articolo.
Art. 3.
(Natura dell'erogazione).
1. Le erogazioni di cui agli articoli 1 e 2 costituiscono,
a tutti gli effetti, finanziamenti ai partiti o movimenti
politici e di conseguenza sottostanno alle norme vigenti in
materia di controllo e di trasparenza degli stessi nonché agli
adempimenti di legge ad essi connessi.
2. Il comma 1-bis dell'articolo 13-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
abrogato.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 3.615.000 euro per l'anno 2002 ed in
12.911.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.