XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2081




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Erogazioni liberali ai partiti politici da parte di
persone fisiche).

        1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2002, le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore di partiti e movimenti politici sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) se l'ammontare è compreso fra 516 e 25.823 euro su base annua.
        2. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo non possono superare il 40 per cento del reddito annuo del contribuente valutato al netto delle contribuzioni previdenziali obbligatorie. La parte eccedente tale limite non è deducibile.
        3. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo devono essere documentate in sede di dichiarazione dei redditi attraverso quietanze sottoscritte dal donatore e dal responsabile del partito o del movimento percipiente.
        4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni del modello di dichiarazione dei redditi.


Art. 2.

(Erogazioni liberali ai partiti politici da parte di
parlamentari e consiglieri regionali).

        1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2002, le erogazioni liberali ai partiti di appartenenza effettuate da parlamentari e consiglieri regionali sono deducibili dal reddito ai fini dell'IRPEF.
        2. L'ammontare annuale delle erogazioni di cui al comma 1 non può superare il 40 per cento dell'indennità parlamentare o dell'indennità del consigliere regionale, al netto delle contribuzioni previdenziali obbligatorie. La parte eccedente tale limite non è deducibile.
        3. Le erogazioni liberali di cui al comma 1, eventualmente ridotto secondo il disposto del comma 2, devono essere trasmesse, al partito o movimento politico designato, dall'ente erogante l'indennità ed annotate, nella distinta di liquidazione mensile della stessa, fra i componenti negativi che concorrono alla formazione dell'imponibile.
        4. L'ente erogante indica, nell'apposito modello, la quota imponibile dell'indennità al netto delle erogazioni liberali di cui al comma 1, e nei limiti di cui al comma 2. Nessuna ulteriore annotazione dovrà essere prevista nei modelli per la dichiarazione dei redditi per le liberalità di cui al presente articolo.


Art. 3.

(Natura dell'erogazione).

        1. Le erogazioni di cui agli articoli 1 e 2 costituiscono, a tutti gli effetti, finanziamenti ai partiti o movimenti politici e di conseguenza sottostanno alle norme vigenti in materia di controllo e di trasparenza degli stessi nonché agli adempimenti di legge ad essi connessi.
        2. Il comma 1-bis dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.615.000 euro per l'anno 2002 ed in 12.911.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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