XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2079




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta nella misura del 4 per cento per le cessioni ed importazioni di preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.


Art. 2.

        1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, valutate in lire 40 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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