XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2079
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta
nella misura del 4 per cento per le cessioni ed importazioni
di preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la
vendita al minuto, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
b), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202.
Art. 2.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 1, valutate in lire 40 miliardi, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.