XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2073




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è riconosciuta la qualifica di "Città d'arte" al comune di Venosa.


Art. 2.

        1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico, culturale ed ambientale del comune di Venosa è programmata secondo un piano generale predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
        2. Il piano generale di cui al comma 1 deve prevedere gli interventi necessari per il recupero, la salvaguardia ed il restauro dei beni culturali del comune di Venosa appartenenti allo Stato, ad enti pubblici, a privati, nonché per la valorizzazione complessiva dell'ambiente naturale e storico-culturale del territorio comunale.
        3. La definizione del piano di cui al comma 1 è realizzata da un'apposita conferenza di servizi convocata dal sindaco del comune di Venosa, cui partecipano i rappresentanti della regione Basilicata, della provincia di Potenza, degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'università degli studi della Basilicata.
        4. La conferenza di cui al comma 3 provvede ad individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di cui al comma 1 e lo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e agli enti partecipanti alla conferenza medesima.
        5. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata con periodicità semestrale per la verifica degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

Art. 3.

        1. All'atto del riconoscimento della qualifica di Città d'arte ai sensi dell'articolo 1 è istituito un fondo speciale, gestito dal comune di Venosa, destinato al finanziamento degli interventi di attuazione del piano di cui all'articolo 2.
        2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1 concorrono:

            a) lo stanziamento, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, per complessivi 15 milioni di euro da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;

            b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale sugli immobili destinata dal comune alle finalità di cui al presente articolo;

            c) i proventi dell'apposita lotteria, di cui all'articolo 4, al netto delle spese di gestione;

            d) la quota dell'otto per mille che, in sede di dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Venosa assegnano annualmente allo Stato;

            e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di erogazioni liberali finalizzati alla tutela dei beni culturali e ambientali;

            f) le somme già iscritte nel bilancio del comune di Venosa che non risultano ancora impegnate all'atto del passaggio al residuo passivo;

            g) le somme eventualmente destinate a tale fondo dalla regione Basilicata e dall'amministrazione provinciale di Potenza.


Art. 4.

        1. E' autorizzata per gli anni 2002-2004 l'effettuazione di una lotteria nazionale i cui proventi, destinati ad attuare gli interventi di cui all'articolo 2, concorrono al fondo di cui all'articolo 3.
        2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui al comma 1 sono affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con soggetti privati per la propaganda, per la vendita e la distribuzione dei relativi biglietti.
        3. La lotteria di cui al comma 1 è abbinata al concorso Certamen Horatianum, che si svolge annualmente nella città di Venosa a cura del liceo classico "Q. Orazio Flacco", i cui organi rappresentativi devono essere coinvolti nella organizzazione della lotteria di cui al presente articolo.


Art. 5.

        1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 65 per cento della spesa riconosciuta.
        2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte del comune di Venosa.
        3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di Venosa ed il soggetto privato beneficiario. Gli obblighi del soggetto privato sono determinati dal comune e devono comunque prevedere la non trasferibilità e la conservazione delle destinazioni d'uso dei beni di cui al comma 1 per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
        4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio competente del comune di Venosa, oltre che da un dettagliato preventivo di spesa, devono essere corredate dalla ulteriore documentazione occorrente indicata dall'ufficio medesimo.
        5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati per la rinuncia del beneficiario oppure per il mancato inizio dei lavori entro tre mesi dalla data del rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Art. 6.

        1. Le erogazioni in denaro a favore del comune di Venosa, effettuate per le finalità di cui all'articolo 2 sono deducibili ai fini della determinazione imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.


Art. 7.

        1. Per lo svolgimento del concorso Certamen Horatianum il Ministero per i beni e le attività culturali assegna al liceo "Q. Orazio Flacco" di Venosa, per gli anni 2002-2006 un contributo annuale di 200 mila euro.


Art. 8.

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per l'attuazione degli articoli 2 e 3, e 200 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per l'attuazione dell'articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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