XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2073
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali è riconosciuta la qualifica di "Città d'arte" al
comune di Venosa.
Art. 2.
1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro
e di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico,
artistico, architettonico, culturale ed ambientale del comune
di Venosa è programmata secondo un piano generale predisposto
dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Il piano generale di cui al comma 1 deve prevedere gli
interventi necessari per il recupero, la salvaguardia ed il
restauro dei beni culturali del comune di Venosa appartenenti
allo Stato, ad enti pubblici, a privati, nonché per la
valorizzazione complessiva dell'ambiente naturale e
storico-culturale del territorio comunale.
3. La definizione del piano di cui al comma 1 è realizzata
da un'apposita conferenza di servizi convocata dal sindaco del
comune di Venosa, cui partecipano i rappresentanti della
regione Basilicata, della provincia di Potenza, degli organi
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali
competenti per territorio, della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dell'università degli
studi della Basilicata.
4. La conferenza di cui al comma 3 provvede ad individuare
un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del
piano generale di cui al comma 1 e lo trasmette al Ministero
per i beni e le attività culturali e agli enti partecipanti
alla conferenza medesima.
5. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata
con periodicità semestrale per la verifica degli interventi
realizzati o in corso di realizzazione.
Art. 3.
1. All'atto del riconoscimento della qualifica di Città
d'arte ai sensi dell'articolo 1 è istituito un fondo speciale,
gestito dal comune di Venosa, destinato al finanziamento degli
interventi di attuazione del piano di cui all'articolo 2.
2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1
concorrono:
a) lo stanziamento, di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, per complessivi 15
milioni di euro da iscrivere in apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali;
b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale
sugli immobili destinata dal comune alle finalità di cui al
presente articolo;
c) i proventi dell'apposita lotteria, di cui
all'articolo 4, al netto delle spese di gestione;
d) la quota dell'otto per mille che, in sede di
dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Venosa
assegnano annualmente allo Stato;
e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di
erogazioni liberali finalizzati alla tutela dei beni culturali
e ambientali;
f) le somme già iscritte nel bilancio del comune
di Venosa che non risultano ancora impegnate all'atto del
passaggio al residuo passivo;
g) le somme eventualmente destinate a tale fondo
dalla regione Basilicata e dall'amministrazione provinciale di
Potenza.
Art. 4.
1. E' autorizzata per gli anni 2002-2004 l'effettuazione
di una lotteria nazionale i cui proventi, destinati ad attuare
gli interventi di cui all'articolo 2, concorrono al fondo di
cui all'articolo 3.
2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui
al comma 1 sono affidate al Ministero dell'economia e delle
finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con
soggetti privati per la propaganda, per la vendita e la
distribuzione dei relativi biglietti.
3. La lotteria di cui al comma 1 è abbinata al concorso
Certamen Horatianum, che si svolge annualmente nella
città di Venosa a cura del liceo classico "Q. Orazio Flacco",
i cui organi rappresentativi devono essere coinvolti nella
organizzazione della lotteria di cui al presente articolo.
Art. 5.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, riguardanti
beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota
prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico
del fondo di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del
65 per cento della spesa riconosciuta.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da
parte del comune di Venosa.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è
subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di
Venosa ed il soggetto privato beneficiario. Gli obblighi del
soggetto privato sono determinati dal comune e devono comunque
prevedere la non trasferibilità e la conservazione delle
destinazioni d'uso dei beni di cui al comma 1 per un periodo
di tempo non inferiore a dieci anni.
4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio
competente del comune di Venosa, oltre che da un dettagliato
preventivo di spesa, devono essere corredate dalla ulteriore
documentazione occorrente indicata dall'ufficio medesimo.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati
per la rinuncia del beneficiario oppure per il mancato inizio
dei lavori entro tre mesi dalla data del rilascio delle
prescritte autorizzazioni.
Art. 6.
1. Le erogazioni in denaro a favore del comune di Venosa,
effettuate per le finalità di cui all'articolo 2 sono
deducibili ai fini della determinazione imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
Art. 7.
1. Per lo svolgimento del concorso Certamen
Horatianum il Ministero per i beni e le attività culturali
assegna al liceo "Q. Orazio Flacco" di Venosa, per gli anni
2002-2006 un contributo annuale di 200 mila euro.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3
e 7 della presente legge, pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per l'attuazione degli
articoli 2 e 3, e 200 mila euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 per l'attuazione dell'articolo 7, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.