XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2063
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema di rappresentanza militare).
1. La rappresentanza militare quale istituto
dell'ordinamento militare, cura gli interessi generali del
personale militare. A tale fine, agli organi collegiali di
carattere elettivo ed autonomo che la compongono competono le
attività di proposizione, consultazione e contrattazione atte
a disciplinare gli aspetti normativi ed economici dei rapporti
di lavoro nelle materie attinenti alla condizione, al
benessere, al trattamento, alla tutela di natura economica,
sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del
personale militare, secondo quanto previsto dalla presente
legge.
2. Gli organi della rappresentanza militare possono fare
riferimento per la loro attività alle autorità politiche e
locali e alle Commissioni parlamentari competenti ed ai
Ministri, come espressamente previsto dalla legge.
3. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza
militare il rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i
riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale
militare, l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il
settore logistico-operativo e l'impiego del personale
militare.
Art. 2.
(Organi della rappresentanza
a livello centrale).
1. A livello nazionale ed interforze è istituito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che
si articola:
a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o
Corpo armato, categorie, per le questioni che riguardano
specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica
militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di
finanza, la Croce rossa militare, il Corpo delle capitanerie
di porto e categorie di appartenenza;
b) per comparti;
c) per consigli di categoria, istituite
all'interno del COCER, delle sezioni autonome o dei comparti,
per l'esame delle questioni di esclusivo interesse di una
determinata categoria.
2. Il COCER delibera:
a) ordinariamente per sezioni autonome, per le
questioni che riguardano l'Esercito, la Marina militare,
l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, la Croce rossa militare, il Corpo delle
capitanerie di porto e per categoria;
b) in modo unitario, per le materie di comune
interesse;
c) per comparti;
d) per categoria.
3. I comparti sono: Difesa, Sicurezza e Leva. Essi sono
composti rispettivamente dai rappresentanti del personale:
a) dell'Esercito, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Croce rossa militare, con
esclusione di quello di leva e dei volontari in ferma breve ed
assimilati;
b) dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, con
esclusione di quello di leva;
c) di leva delle Forze armate, compresi quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, della Croce rossa militare, del Corpo delle
capitanerie di porto ed i volontari ed assimilati in ferma
breve delle Forze armate.
4. Il regolamento di cui all'articolo 21 reca le
disposizioni necessarie affinché le deliberazioni del COCER di
cui alle lettere a) e b) del comma 2, quelle di
comparto di cui alla lettera c) del comma 2 e quelle
delle commissioni interforze di categoria di cui alla lettera
d) del comma 2, siano adottate a maggioranza delle
sezioni o delle categorie, indipendentemente dalla loro
effettiva consistenza numerica.
Art. 3.
(Organi della rappresentanza
a livello intermedio o locale).
1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, della Croce
rossa militare e del Corpo delle capitanerie di porto, sono
istituiti:
a) Consigli intermedi della rappresentanza
militare (COIR), a livello di alto comando;
b) Consigli di base della rappresentanza militare
(COBAR), a livello delle unità di ciascuna Forza armata;
2. I comandi presso i quali costituire i consigli di cui
al comma 1 sono individuati:
a) relativamente ai COIR, dal Ministro della
difesa, per le Forze armate e per l'Arma dei carabinieri, e
dal Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della
Guardia di finanza;
b) relativamente ai COBAR, dal Capo di stato
maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa,
dal Capo di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale
del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive
competenze.
3. Per il Corpo delle capitanerie di porto
l'individuazione dei comandi presso i quali costituire i COBAR
è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore
della Marina militare, su proposta del Comandante generale del
Corpo.
4. Nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dalla
presente legge, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della difesa, sono emanate apposite
norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un
analogo ed autonomo sistema di rappresentanza degli interessi
generali del personale del Corpo militare della Croce rossa
italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di
collegamento con il sistema della rappresentanza militare.
5. Per l'Esercito, i COIR si articolano per regione
geografica dove è ubicata la struttura di forza armata.
Laddove gli enti ed i reparti non danno origine ad almeno
dieci unità COBAR, il COIR può accorpare non più di due
regioni limitrofe. L'alto comando corrispondente s'identifica
nella carica più alta presente nel territorio di
competenza.
6. Per la Marina militare è istituito un COIR per il Corpo
delle capitanerie di porto. Il COIR indica un suo delegato a
partecipare anche alle riunioni della sezione COCER della
Marina militare, allorché vengono trattate questioni di
specifico interesse del Corpo.
7. Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia
di finanza i COIR sono istituiti, ove possibile, a livello
regionale.
Art. 4.
(Categorie di personale militare).
1. Ai fini della rappresentanza, il personale militare è
ripartito nelle seguenti categorie:
a) ufficiali in servizio permanente;
b) ruolo marescialli o gradi equipollenti;
c) sergenti o sovrintendenti;
d) volontari in servizio permanente;
e) ufficiali di complemento in prima nomina;
f) volontari in ferma breve ed assimilati;
g) militari di leva.
Art. 5.
(Competenza contrattuale).
1. Gli organismi di rappresentanza ad ogni livello hanno
competenza contrattuale nei confronti dei comandi militari e
delle autorità politiche competenti, sulle materie di cui
all'articolo 1.
2. Nel caso in cui sorga un contrasto interpretativo, il
consiglio della rappresentanza interessato può adire quello
superiore affinché la questione sia risolta al relativo
livello. Decorsi inutilmente due mesi dalla data di
deferimento, della questione è interessato il COCER che, ove
ritenga il contrasto interpretativo fondato, attiva entro un
mese l'apposita Autorità, nominata dalle Camere e composta da
parlamentari e giuristi esperti nel diritto del lavoro. Essa
decide entro il mese successivo. La decisione dell'Autorità è
vincolante per l'amministrazione.
3. Nell'ambito dei procedimenti di concertazione, il COCER
presenta, anche per sezioni, per comparti e per categoria,
almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, al Ministro
della difesa, dandone comunicazione al Ministro per la
funzione pubblica, le proposte e le richieste relative alla
sessione di contrattazione per la definizione ed il rinnovo
dei contenuti del rapporto di impiego del personale
interessato.
Art. 6.
(Ruolo degli organi centrali).
1. Agli organi centrali della rappresentanza militare
spetta il compito di avanzare proposte e richieste e di
fornire pareri ai Ministeri e alle Commissioni parlamentari
competenti, avvalendosi, ove necessario, del supporto
tecnico-professionale degli uffici competenti, su tutte le
questioni che attengono alle seguenti materie:
a) trattamento economico fondamentale ed
accessorio;
b) orario di lavoro;
c) licenze, aspettative, permessi;
d) formazione ed aggiornamento professionale;
e) criteri per la mobilità del personale e per
l'attribuzione degli incarichi;
f) criteri per la gestione degli enti di
assistenza del personale e per la partecipazione delegata nei
rispettivi consigli di amministrazione;
g) criteri per l'attribuzione delle promozioni;
h) condizioni, trattamento, tutela di natura
previdenziale, sanitaria, assicurativa, culturale e morale dei
militari;
i) istanze avanzate anche da singoli militari,
tese a soddisfare reclami o esigenze personali o
collettive.
2. I criteri di cui alla lettera e) del comma 1 sono
concertati dal COCER con l'autorità competente con
programmazione triennale.
3. Il COCER a livello di comparto ha ruolo negoziale in
occasione delle trattative per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro delle Forze armate e dei Corpi
di polizia. Il COCER delle sezioni Arma dei carabinieri e
Corpo della Guardia di finanza concorre in modo paritetico,
con gli organismi rappresentativi della Polizia di Stato, al
ruolo negoziale nelle trattative per il rinnovo del contratto
di lavoro delle Forze di polizia.
4. Per esercitare il ruolo negoziale, il COCER per sezione
e categoria deve ottenere l'approvazione preventiva dei COIR.
Prima della sottoscrizione, il contratto definitivo deve
essere sottoposto ai delegati COIR delle categorie
interessate, riuniti in apposita sessione.
5. Il COCER, nelle materie rientranti nelle proprie
competenze, ha facoltà di attivare scambi di informazione con
gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati
alle attività di contrattazione e concertazione e può
partecipare ad incontri, convegni e seminari di studio
organizzati da tali organismi, informandone l'autorità
corrispondente.
6. Il COCER partecipa, direttamente o indirettamente con
personale designato, ai consigli di amministrazione degli enti
di assistenza, previdenza e beneficenza del personale militare
nominati dai Ministri della difesa, della salute,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 7.
(Competenze consultive e propositive dei consigli della
rappresentanza militare).
1. Nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla legge,
i consigli della rappresentanza militare, ciascuno
relativamente al rispettivo ambito di rappresentatività e
limitatamente ai provvedimenti di competenza dell'autorità
corrispondente, sono obbligatoriamente e preventivamente
consultati in ordine all'emanazione di disposizioni
applicative relative alle materie oggetto di
contrattazione.
2. I consigli della rappresentanza militare:
a) esprimono il parere o avanzano proposte entro
due mesi dalla richiesta. In caso di necessità e motivata
urgenza il termine si riduce ad un mese;
b) possono chiedere alle autorità politiche e
militari corrispondenti riunioni informative per le questioni
oggetto di parere;
c) hanno facoltà, informandone l'autorità
corrispondente, di intrattenere nelle materie di competenza
rapporti con gli enti pubblici.
Art. 8.
(Competenze degli organi intermedi
e di base).
1. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza
hanno competenza a trattare tutte le materie di cui
all'articolo 6, quando rappresentino problemi di carattere
locale che possono trovare soluzione per intervento o autonoma
decisione del comando militare corrispondente.
2. Per l'esercizio del ruolo negoziale, tutti gli organi
della rappresentanza militare sono tenuti a procedere alla
consultazione preventiva della base rappresentata, sia per
avanzare proposte sia per stipulare accordi.
3. Nei rapporti di collaborazione civile, nella
stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni riguardanti
il personale militare, nelle iniziative di promozione e di
integrazione con le popolazioni locali, i comandanti
responsabili si devono avvalere dei delegati della
rappresentanza militare all'uopo designati dal COIR
corrispondente.
Art. 9.
(Rappresentanti del personale militare di leva delle Forze
armate e del personale ausiliario delle Forze di polizia ad
ordinamento militare).
1. I rappresentanti del personale di leva e dei volontari
in ferma breve delle Forze armate e del personale ausiliario
delle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno specifica
competenza nella formulazione di pareri, proposte e richieste
concernenti tale personale relativamente alle materie di
competenza.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno diritto di
riunirsi e deliberare autonomamente nell'ambito dei consigli
di appartenenza e sono sentiti almeno ogni sei mesi dal
Ministro della difesa.
3. Il Ministro della difesa risponde nel merito alle
istanze avanzate in occasione delle consultazioni di cui al
comma 2, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un
mese.
4. Nell'ambito delle attività di promozione umana e
sociale a favore del personale, il Ministro della difesa, con
proprio decreto dispone l'istituzione, presso gli Stati
maggiori e gli alti comandi, di un servizio di orientamento ed
assistenza dei militari di leva, organizzato anche prevedendo
l'attivazione di specifiche utenze telefoniche o telematiche,
per la soluzione dei particolari problemi di disagio connessi
con la vita privata o con l'inserimento nella collettività
militare che non hanno potuto trovare adeguato soddisfacimento
in ambito locale. Le risultanze di tale servizio sono
periodicamente portate a conoscenza dei corrispondenti
consigli della rappresentanza militare.
Art. 10.
(Composizione dei consigli
della rappresentanza).
1. I consigli della rappresentanza di base sono composti
da un numero di delegati eletti in proporzione alla
consistenza numerica di ciascuna categoria di cui all'articolo
4. Il loro numero non può, in ogni caso, essere inferiore a
due e superiore a quattro delegati per categoria.
2. Gli organi centrali e quelli intermedi sono costituiti
da un numero fisso di delegati in modo da rappresentare tutte
le categorie.
Art. 11.
(Modalità di elezione).
1. Il voto è eguale, diretto, personale, libero e segreto.
La partecipazione alle operazioni di voto non può essere
impedita ed è un dovere.
2. L'elezione del COBAR è effettuata dal corpo elettorale
composto dai militari effettivi all'unità di base. L'elezione
dei delegati del COIR è effettuata dal corpo elettorale
composto dai delegati eletti nei COBAR collegati. L'elezione
dei delegati del COCER è effettuata dai delegati eletti nei
COIR e nei COBAR.
3. I delegati eletti durano in carica:
a) due anni per gli eletti nelle categorie
ufficiali in servizio permanente, marescialli e gradi
equipollenti, sergenti e gradi equipollenti, volontari in
servizio permanente;
b) un anno per gli eletti nella categoria
volontari in ferma breve ed assimilati;
c) sei mesi per gli eletti nella categoria
ufficiali di complemento e militari di leva.
4. I delegati possono essere rieletti. Alla scadenza del
mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione
dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza
militare.
5. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali
di cui al presente articolo sono definite con il regolamento
di cui all'articolo 21.
Art. 12.
(Decadenza e mozione di sfiducia).
1. I consigli della rappresentanza militare di ogni ordine
e grado decadono in caso di dimissioni contemporanee dei due
terzi dei componenti.
2. I consigli ed i singoli delegati del COCER e del COIR
decadono dal mandato a seguito di delibera di sfiducia, votata
almeno dai due terzi dei consigli e presentata almeno dal
cinquanta per cento più uno dei consigli che hanno dato luogo
alla loro elezione.
3. I delegati del COBAR decadono dal mandato a seguito di
sfiducia espressa almeno dai due terzi degli aventi diritto al
voto, presentata per iscritto al comandante dell'unità di base
che ne informa il COIR collegato.
Art. 13.
(Elettorato passivo).
1. Non sono eleggibili presso gli organi della
rappresentanza i militari che:
a) abbiano riportato condanne definitive per
delitti non colposi, esclusi i reati di opinione, a meno che
sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli
articoli da 178 a 181 del codice penale;
b) si trovino sottoposti a misure cautelari
limitative della libertà personale o a misure interdittive;
c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di
un qualsiasi COIR o COBAR;
d) non debbano svolgere almeno sei mesi di
servizio se militari di leva, un anno se militari in ferma
breve, a decorrere dalla data delle elezioni;
e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di
stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio
1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833;
f) si trovino in aspettativa.
2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato per una
delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio;
b) trasferimento ad altro alto comando se delegato
del COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del
COBAR;
c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui
al comma 1, lettere a), b), c) ed e);
d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui
all'articolo 4;
e) dimissioni;
f) aspettativa superiore a novanta giorni.
Art. 14.
(Propaganda elettorale).
1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei
candidati e dei relativi programmi elettorali è convocata
un'apposita assemblea organizzata per categoria di
appartenenza.
2. La propaganda orale per l'elezione del COIR e del COCER
ha durata minima di due giorni e massima di quattro ed è
ratificata dal presidente su votazione, a maggioranza,
dell'assemblea.
3. Le assemblee si svolgono durante le ore di servizio.
Art. 15.
(Facoltà e limiti del mandato).
1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza
nei consigli della rappresentanza militare di cui fanno parte
e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni
per le quali sono stati eletti.
2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti
hanno il dovere di assicurare ai consigli della rappresentanza
militare un'adeguata disponibilità di personale, di
infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse
finanziarie assegnate, strumenti idonei per il loro
funzionamento.
3. Le spese relative alle elezioni ed al funzionamento
degli organi della rappresentanza militare comprese le spese
per trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e
materiale d'ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli
degli stati di previsione dei Ministeri competenti.
4. L'attività della rappresentanza deve essere considerata
prioritaria rispetto ad ogni altro impiego ed è svolta durante
l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare la
partecipazione all'attività, adeguata al rilievo di ciascun
consiglio, e per poter assolvere i compiti ad esso connessi, i
comandanti, ai vari livelli, devono consentire, senza riserve,
l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del
mandato ed in particolare ricercare e creare le condizioni per
conciliare l'incarico di servizio con quello di delegato.
5. I delegati sono compensati da specifica indennità. Tale
indennità è commisurata al compenso corrisposto ai membri dei
consigli di circoscrizione amministrativa della città sede del
consiglio di rappresentanza. I delegati, qualora lo ritengano
necessario per il proficuo assolvimento del relativo mandato,
informandone l'autorità corrispondente, hanno facoltà di
proseguire i lavori oltre il normale orario di servizio,
usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro
disposizione. I periodi aggiuntivi non danno luogo a recuperi
compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
6. I delegati eletti al COCER svolgono il loro mandato con
preminenza esclusiva sugli impegni di servizio senza essere
valutati; essi mantengono valide le valutazioni antecedenti
all'elezione. In caso di trasferimento durante il mandato,
sono reimpiegati, tenendo conto delle loro richieste e
caratteristiche.
7. Le norme di partecipazione dei delegati alle riunioni
dei consigli sono previste nel regolamento di cui all'articolo
21.
8. I delegati partecipano ai turni di servizio presso gli
enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui
sono presenti.
9. I delegati possono partecipare alle attività di cui
all'articolo 6, comma 6, anche a titolo personale.
L'intervento del delegato in rappresentanza di categorie,
sezioni e comparti può avvenire solo previa delega
dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite nel
regolamento di cui all'articolo 21.
10. I delegati del COCER e dei COIR, informandone le
autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i
reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente
con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative,
possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad
altre iniziative dei COBAR collegati.
Art. 16.
(Tutela e diritti dei delegati).
1. Sono vietati tutti gli atti volti ad impedire o
limitare l'esercizio della rappresentanza; influenzare o
limitare, attraverso i rapporti gerarchici, il libero
esercizio di voto; discriminare i delegati o ex delegati della
rappresentanza militare.
2. I delegati possono acquisire tutte le notizie utili
all'espletamento del mandato anche attraverso la convocazione
di militari. A tale fine il militare che a titolo individuale
o insieme con altri, avanza formale istanza o segnalazione
all'organo della rappresentanza, non può essere sottoposto ad
alcun procedimento disciplinare o discriminatorio.
3. I militari eletti nei consigli non sono perseguibili
disciplinarmente per le opinioni espresse sulle materie di
competenza della rappresentanza.
4. I delegati non possono essere trasferiti senza il loro
consenso e quello del consiglio di appartenenza ad altra sede
o reparto.
5. L'espletamento della funzione rappresentativa è
riportata nella documentazione personale e costituisce titolo
di merito utile, da valutare ai fini dell'avanzamento.
Art. 17.
(Composizione dei consigli).
1. Sono organi dei consigli della rappresentanza militare:
l'assemblea; l'ufficio di presidenza; il segretario.
2. L'assemblea è costituita dai delegati eletti.
3. L'ufficio di presidenza è l'organo esecutivo del
consiglio ed è costituito da:
a) presidente;
b) segretario;
c) un delegato per ciascuna categoria non
rappresentata.
4. Il presidente è il delegato eletto nell'ambito del
consiglio. Egli ha il compito di garantire che l'attività del
consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente
legge e dal regolamento di cui all'articolo 21.
5. Il segretario è organo esecutivo dell'ufficio di
presidenza ed ha il compito di assicurare la continuità
dell'attività del consiglio. In particolare:
a) adotta, tenendo informato l'ufficio di
presidenza ed il presidente, le iniziative conseguenti alle
determinazioni del consiglio;
b) cura la verbalizzazione delle riunioni
dell'ufficio di presidenza e la predisposizione delle
deliberazioni e dei comunicati;
c) procede, secondo quanto previsto dalla presente
legge e dal regolamento di cui all'articolo 21, alla
convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.
6. Il presidente ed il segretario, su delega dell'ufficio
di presidenza, curano i contatti con l'autorità corrispondente
e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.
7. I consigli della rappresentanza si articolano in
commissioni di categoria, quali organi interni competenti per
l'approfondimento di specifiche questioni proprie delle
categorie di personale di cui all'articolo 4 e per le
conseguenti deliberazioni.
8. Le sedute di consiglio sono verbalizzate a cura di un
segretario di seduta, non delegato della rappresentanza
militare, nominato con delibera del consiglio, su indicazione
dell'ufficio di presidenza.
Art. 18.
(Convocazione dei consigli
della rappresentanza).
1. I consigli sono convocati:
a) per decisione dell'ufficio di presidenza;
b) per iniziativa del presidente;
c) su richiesta di almeno un quinto dei
delegati;
d) su richiesta della metà più uno degli elettori,
anche di una singola categoria.
2. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine
del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi
eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.
3. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento
delle attività di istituto di ciascun consiglio, le
convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono
concordate con le autorità corrispondenti.
4. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede
istituzionale, salvo che il consiglio abbia deciso che la
riunione abbia luogo in altra sede.
5. I consigli possono costituire gruppi di lavoro per lo
studio e l'approfondimento di problematiche specifiche e
possono richiedere l'intervento di personale in servizio
esperto delle materie da trattare.
6. Il COCER può avere rapporti con:
a) organismi similari degli stati membri
dell'Unione europea;
b) associazioni di militari in congedo e di
pensionati;
c) organizzazioni sindacali e patronali;
d) associazioni combattentistiche e d'arma;
e) associazioni aventi fini morali e culturali.
7. Il COCER ed i COIR possono riunirsi in sessioni
congiunte con i consigli collegati, su richiesta degli stessi
e anche limitatamente a singole categorie tra quelle di cui
all'articolo 4.
8. I COIR, analogamente al COCER, hanno facoltà di
riunirsi a livello interforze.
9. Il COCER può convocare direttamente i COBAR, con i
rispettivi COIR, per problematiche locali, anche limitatamente
a singole categorie.
10. I COBAR indicono riunioni con il personale
rappresentato per informarlo dell'attività svolta dalla
rappresentanza militare almeno una volta all'anno.
Art. 19.
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità
delle deliberazioni e comunicati).
1. Le riunioni dei consigli e delle relative articolazioni
sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei
delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui
all'articolo 21, può prevedere casi in cui, per l'importanza
delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli
devono essere adottate con maggioranze qualificate.
2. Le deliberazioni di ciascun consiglio sono affisse ad
appositi albi delle unità in esso confluenti e, ove
necessario, delle unità elementari in cui si articola l'unità
di base.
3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati
dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi e dai
singoli delegati, anche attraverso i mezzi di informazione e
gli organi di stampa, purché senza ulteriori oneri per
l'amministrazione militare rispetto a quelli previsti dal
comma 2 dell'articolo 14.
Art. 20.
(Ufficio stampa).
1. E' istituito presso gli organi centrali ed intermedi
della rappresentanza militare l'ufficio stampa. Esso è reso
funzionale da un adeguato numero di operatori designati con
deliberazioni dai rispettivi consigli.
2. L'ufficio stampa, in piena autonomia, cura la redazione
di una pubblicazione periodica inerente l'attività svolta
dalla rappresentanza militare e sui principali provvedimenti
legislativi in itinere.
3. Per la tempestiva, efficace e capillare informazione è
costituito un sito INTERNET proprio della rappresentanza e una
pagina sul servizio Televideo RAI volti ad informare sulle
attività correnti, con particolare riferimento ai
provvedimenti legislativi di maggior interesse per il
benessere del personale militare e delle loro famiglie. Al
sito INTERNET sono collegati tutti i COIR e COBAR.
Art. 21.
(Regolamento di attuazione).
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e dopo preventiva consultazione
del COCER, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è
emanato il regolamento per l'attuazione della presente legge,
che sostituisce il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e
successive modificazioni.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono definiti:
a) le modalità di svolgimento delle operazioni di
voto di cui all'articolo 11;
b) le modalità di convocazione delle riunioni
congiunte, in rapporto all'attività ordinaria, delle sezioni,
dei comparti e delle commissioni di categoria;
c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede
per assolvere il proprio mandato;
d) le modalità di attuazione di quanto previsto
dall'articolo 14, comma 2;
e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei
consigli della rappresentanza militare.
Art. 22.
(Disposizioni finali).
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 21, i consigli in carica sono sciolti e sono
avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per
il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente
legge.
2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al
comma 1 non è computabile ai fini di quanto previsto
all'articolo 11.