XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2063




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sistema di rappresentanza militare).

        1. La rappresentanza militare quale istituto dell'ordinamento militare, cura gli interessi generali del personale militare. A tale fine, agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono competono le attività di proposizione, consultazione e contrattazione atte a disciplinare gli aspetti normativi ed economici dei rapporti di lavoro nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento, alla tutela di natura economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare, secondo quanto previsto dalla presente legge.
        2. Gli organi della rappresentanza militare possono fare riferimento per la loro attività alle autorità politiche e locali e alle Commissioni parlamentari competenti ed ai Ministri, come espressamente previsto dalla legge.
        3. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare.


Art. 2.

(Organi della rappresentanza
a livello centrale).

        1. A livello nazionale ed interforze è istituito il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che si articola:

                a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato, categorie, per le questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, la Croce rossa militare, il Corpo delle capitanerie di porto e categorie di appartenenza;

                b) per comparti;

                c) per consigli di categoria, istituite all'interno del COCER, delle sezioni autonome o dei comparti, per l'esame delle questioni di esclusivo interesse di una determinata categoria.

        2. Il COCER delibera:

                a) ordinariamente per sezioni autonome, per le questioni che riguardano l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, la Croce rossa militare, il Corpo delle capitanerie di porto e per categoria;

                b) in modo unitario, per le materie di comune interesse;

                c) per comparti;

                d) per categoria.

        3. I comparti sono: Difesa, Sicurezza e Leva. Essi sono composti rispettivamente dai rappresentanti del personale:

                a) dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Croce rossa militare, con esclusione di quello di leva e dei volontari in ferma breve ed assimilati;

                b) dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, con esclusione di quello di leva;

                c) di leva delle Forze armate, compresi quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, della Croce rossa militare, del Corpo delle capitanerie di porto ed i volontari ed assimilati in ferma breve delle Forze armate.
        4. Il regolamento di cui all'articolo 21 reca le disposizioni necessarie affinché le deliberazioni del COCER di cui alle lettere a) e b) del comma 2, quelle di comparto di cui alla lettera c) del comma 2 e quelle delle commissioni interforze di categoria di cui alla lettera d) del comma 2, siano adottate a maggioranza delle sezioni o delle categorie, indipendentemente dalla loro effettiva consistenza numerica.


Art. 3.

(Organi della rappresentanza
a livello intermedio o locale).

        1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, della Croce rossa militare e del Corpo delle capitanerie di porto, sono istituiti:

                a) Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), a livello di alto comando;

                b) Consigli di base della rappresentanza militare (COBAR), a livello delle unità di ciascuna Forza armata;

        2. I comandi presso i quali costituire i consigli di cui al comma 1 sono individuati:

                a) relativamente ai COIR, dal Ministro della difesa, per le Forze armate e per l'Arma dei carabinieri, e dal Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza;

                b) relativamente ai COBAR, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dal Capo di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze.

        3. Per il Corpo delle capitanerie di porto l'individuazione dei comandi presso i quali costituire i COBAR è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta del Comandante generale del Corpo.
        4. Nel rispetto dei princìpi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sono emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un analogo ed autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare.
        5. Per l'Esercito, i COIR si articolano per regione geografica dove è ubicata la struttura di forza armata. Laddove gli enti ed i reparti non danno origine ad almeno dieci unità COBAR, il COIR può accorpare non più di due regioni limitrofe. L'alto comando corrispondente s'identifica nella carica più alta presente nel territorio di competenza.
        6. Per la Marina militare è istituito un COIR per il Corpo delle capitanerie di porto. Il COIR indica un suo delegato a partecipare anche alle riunioni della sezione COCER della Marina militare, allorché vengono trattate questioni di specifico interesse del Corpo.
        7. Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i COIR sono istituiti, ove possibile, a livello regionale.


Art. 4.

(Categorie di personale militare).

        1. Ai fini della rappresentanza, il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

                a) ufficiali in servizio permanente;

                b) ruolo marescialli o gradi equipollenti;

                c) sergenti o sovrintendenti;

                d) volontari in servizio permanente;
                e) ufficiali di complemento in prima nomina;

                f) volontari in ferma breve ed assimilati;

                g) militari di leva.


Art. 5.

(Competenza contrattuale).

        1. Gli organismi di rappresentanza ad ogni livello hanno competenza contrattuale nei confronti dei comandi militari e delle autorità politiche competenti, sulle materie di cui all'articolo 1.
        2. Nel caso in cui sorga un contrasto interpretativo, il consiglio della rappresentanza interessato può adire quello superiore affinché la questione sia risolta al relativo livello. Decorsi inutilmente due mesi dalla data di deferimento, della questione è interessato il COCER che, ove ritenga il contrasto interpretativo fondato, attiva entro un mese l'apposita Autorità, nominata dalle Camere e composta da parlamentari e giuristi esperti nel diritto del lavoro. Essa decide entro il mese successivo. La decisione dell'Autorità è vincolante per l'amministrazione.
        3. Nell'ambito dei procedimenti di concertazione, il COCER presenta, anche per sezioni, per comparti e per categoria, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, al Ministro della difesa, dandone comunicazione al Ministro per la funzione pubblica, le proposte e le richieste relative alla sessione di contrattazione per la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale interessato.


Art. 6.

(Ruolo degli organi centrali).

        1. Agli organi centrali della rappresentanza militare spetta il compito di avanzare proposte e richieste e di fornire pareri ai Ministeri e alle Commissioni parlamentari competenti, avvalendosi, ove necessario, del supporto tecnico-professionale degli uffici competenti, su tutte le questioni che attengono alle seguenti materie:

                a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

                b) orario di lavoro;

                c) licenze, aspettative, permessi;

                d) formazione ed aggiornamento professionale;

                e) criteri per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi;

                f) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e per la partecipazione delegata nei rispettivi consigli di amministrazione;

                g) criteri per l'attribuzione delle promozioni;

                h) condizioni, trattamento, tutela di natura previdenziale, sanitaria, assicurativa, culturale e morale dei militari;

                i) istanze avanzate anche da singoli militari, tese a soddisfare reclami o esigenze personali o collettive.

        2. I criteri di cui alla lettera e) del comma 1 sono concertati dal COCER con l'autorità competente con programmazione triennale.
        3. Il COCER a livello di comparto ha ruolo negoziale in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Il COCER delle sezioni Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza concorre in modo paritetico, con gli organismi rappresentativi della Polizia di Stato, al ruolo negoziale nelle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze di polizia.
        4. Per esercitare il ruolo negoziale, il COCER per sezione e categoria deve ottenere l'approvazione preventiva dei COIR. Prima della sottoscrizione, il contratto definitivo deve essere sottoposto ai delegati COIR delle categorie interessate, riuniti in apposita sessione.
        5. Il COCER, nelle materie rientranti nelle proprie competenze, ha facoltà di attivare scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e può partecipare ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi, informandone l'autorità corrispondente.
        6. Il COCER partecipa, direttamente o indirettamente con personale designato, ai consigli di amministrazione degli enti di assistenza, previdenza e beneficenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa, della salute, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 7.

(Competenze consultive e propositive dei consigli della
rappresentanza militare).

        1. Nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla legge, i consigli della rappresentanza militare, ciascuno relativamente al rispettivo ambito di rappresentatività e limitatamente ai provvedimenti di competenza dell'autorità corrispondente, sono obbligatoriamente e preventivamente consultati in ordine all'emanazione di disposizioni applicative relative alle materie oggetto di contrattazione.
        2. I consigli della rappresentanza militare:

                a) esprimono il parere o avanzano proposte entro due mesi dalla richiesta. In caso di necessità e motivata urgenza il termine si riduce ad un mese;

                b) possono chiedere alle autorità politiche e militari corrispondenti riunioni informative per le questioni oggetto di parere;

                c) hanno facoltà, informandone l'autorità corrispondente, di intrattenere nelle materie di competenza rapporti con gli enti pubblici.

Art. 8.

(Competenze degli organi intermedi
e di base).

        1. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza hanno competenza a trattare tutte le materie di cui all'articolo 6, quando rappresentino problemi di carattere locale che possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione del comando militare corrispondente.
        2. Per l'esercizio del ruolo negoziale, tutti gli organi della rappresentanza militare sono tenuti a procedere alla consultazione preventiva della base rappresentata, sia per avanzare proposte sia per stipulare accordi.
        3. Nei rapporti di collaborazione civile, nella stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni riguardanti il personale militare, nelle iniziative di promozione e di integrazione con le popolazioni locali, i comandanti responsabili si devono avvalere dei delegati della rappresentanza militare all'uopo designati dal COIR corrispondente.


Art. 9.

(Rappresentanti del personale militare di leva delle Forze
armate e del personale ausiliario delle Forze di polizia ad
ordinamento militare).

        1. I rappresentanti del personale di leva e dei volontari in ferma breve delle Forze armate e del personale ausiliario delle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno specifica competenza nella formulazione di pareri, proposte e richieste concernenti tale personale relativamente alle materie di competenza.
        2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno diritto di riunirsi e deliberare autonomamente nell'ambito dei consigli di appartenenza e sono sentiti almeno ogni sei mesi dal Ministro della difesa.
        3. Il Ministro della difesa risponde nel merito alle istanze avanzate in occasione delle consultazioni di cui al comma 2, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un mese.
        4. Nell'ambito delle attività di promozione umana e sociale a favore del personale, il Ministro della difesa, con proprio decreto dispone l'istituzione, presso gli Stati maggiori e gli alti comandi, di un servizio di orientamento ed assistenza dei militari di leva, organizzato anche prevedendo l'attivazione di specifiche utenze telefoniche o telematiche, per la soluzione dei particolari problemi di disagio connessi con la vita privata o con l'inserimento nella collettività militare che non hanno potuto trovare adeguato soddisfacimento in ambito locale. Le risultanze di tale servizio sono periodicamente portate a conoscenza dei corrispondenti consigli della rappresentanza militare.


Art. 10.

(Composizione dei consigli
della rappresentanza).

        1. I consigli della rappresentanza di base sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione alla consistenza numerica di ciascuna categoria di cui all'articolo 4. Il loro numero non può, in ogni caso, essere inferiore a due e superiore a quattro delegati per categoria.
        2. Gli organi centrali e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati in modo da rappresentare tutte le categorie.


Art. 11.

(Modalità di elezione).

        1. Il voto è eguale, diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere.
        2. L'elezione del COBAR è effettuata dal corpo elettorale composto dai militari effettivi all'unità di base. L'elezione dei delegati del COIR è effettuata dal corpo elettorale composto dai delegati eletti nei COBAR collegati. L'elezione dei delegati del COCER è effettuata dai delegati eletti nei COIR e nei COBAR.
        3. I delegati eletti durano in carica:

                a) due anni per gli eletti nelle categorie ufficiali in servizio permanente, marescialli e gradi equipollenti, sergenti e gradi equipollenti, volontari in servizio permanente;

                b) un anno per gli eletti nella categoria volontari in ferma breve ed assimilati;

                c) sei mesi per gli eletti nella categoria ufficiali di complemento e militari di leva.

        4. I delegati possono essere rieletti. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza militare.
        5. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 21.


Art. 12.

(Decadenza e mozione di sfiducia).

        1. I consigli della rappresentanza militare di ogni ordine e grado decadono in caso di dimissioni contemporanee dei due terzi dei componenti.
        2. I consigli ed i singoli delegati del COCER e del COIR decadono dal mandato a seguito di delibera di sfiducia, votata almeno dai due terzi dei consigli e presentata almeno dal cinquanta per cento più uno dei consigli che hanno dato luogo alla loro elezione.
        3. I delegati del COBAR decadono dal mandato a seguito di sfiducia espressa almeno dai due terzi degli aventi diritto al voto, presentata per iscritto al comandante dell'unità di base che ne informa il COIR collegato.

Art. 13.

(Elettorato passivo).

        1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza i militari che:

                a) abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi, esclusi i reati di opinione, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli da 178 a 181 del codice penale;

                b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

                c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;

                d) non debbano svolgere almeno sei mesi di servizio se militari di leva, un anno se militari in ferma breve, a decorrere dalla data delle elezioni;

                e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833;

                f) si trovino in aspettativa.

        2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato per una delle seguenti cause:

                a) cessazione dal servizio;

                b) trasferimento ad altro alto comando se delegato del COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;

                c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);

                d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 4;

                e) dimissioni;

                f) aspettativa superiore a novanta giorni.

Art. 14.

(Propaganda elettorale).

        1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali è convocata un'apposita assemblea organizzata per categoria di appartenenza.
        2. La propaganda orale per l'elezione del COIR e del COCER ha durata minima di due giorni e massima di quattro ed è ratificata dal presidente su votazione, a maggioranza, dell'assemblea.
        3. Le assemblee si svolgono durante le ore di servizio.


Art. 15.

(Facoltà e limiti del mandato).

        1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza militare di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.
        2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti hanno il dovere di assicurare ai consigli della rappresentanza militare un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, strumenti idonei per il loro funzionamento.
        3. Le spese relative alle elezioni ed al funzionamento degli organi della rappresentanza militare comprese le spese per trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e materiale d'ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri competenti.
        4. L'attività della rappresentanza deve essere considerata prioritaria rispetto ad ogni altro impiego ed è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare la partecipazione all'attività, adeguata al rilievo di ciascun consiglio, e per poter assolvere i compiti ad esso connessi, i comandanti, ai vari livelli, devono consentire, senza riserve, l'esercizio della rappresentanza per tutta la durata del mandato ed in particolare ricercare e creare le condizioni per conciliare l'incarico di servizio con quello di delegato.
        5. I delegati sono compensati da specifica indennità. Tale indennità è commisurata al compenso corrisposto ai membri dei consigli di circoscrizione amministrativa della città sede del consiglio di rappresentanza. I delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del relativo mandato, informandone l'autorità corrispondente, hanno facoltà di proseguire i lavori oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. I periodi aggiuntivi non danno luogo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.
        6. I delegati eletti al COCER svolgono il loro mandato con preminenza esclusiva sugli impegni di servizio senza essere valutati; essi mantengono valide le valutazioni antecedenti all'elezione. In caso di trasferimento durante il mandato, sono reimpiegati, tenendo conto delle loro richieste e caratteristiche.
        7. Le norme di partecipazione dei delegati alle riunioni dei consigli sono previste nel regolamento di cui all'articolo 21.
        8. I delegati partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui sono presenti.
        9. I delegati possono partecipare alle attività di cui all'articolo 6, comma 6, anche a titolo personale. L'intervento del delegato in rappresentanza di categorie, sezioni e comparti può avvenire solo previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 21.
        10. I delegati del COCER e dei COIR, informandone le autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR collegati.

Art. 16.

(Tutela e diritti dei delegati).

        1. Sono vietati tutti gli atti volti ad impedire o limitare l'esercizio della rappresentanza; influenzare o limitare, attraverso i rapporti gerarchici, il libero esercizio di voto; discriminare i delegati o ex delegati della rappresentanza militare.
        2. I delegati possono acquisire tutte le notizie utili all'espletamento del mandato anche attraverso la convocazione di militari. A tale fine il militare che a titolo individuale o insieme con altri, avanza formale istanza o segnalazione all'organo della rappresentanza, non può essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare o discriminatorio.
        3. I militari eletti nei consigli non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse sulle materie di competenza della rappresentanza.
        4. I delegati non possono essere trasferiti senza il loro consenso e quello del consiglio di appartenenza ad altra sede o reparto.
        5. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportata nella documentazione personale e costituisce titolo di merito utile, da valutare ai fini dell'avanzamento.


Art. 17.

(Composizione dei consigli).

        1. Sono organi dei consigli della rappresentanza militare: l'assemblea; l'ufficio di presidenza; il segretario.
        2. L'assemblea è costituita dai delegati eletti.
        3. L'ufficio di presidenza è l'organo esecutivo del consiglio ed è costituito da:

            a) presidente;

            b) segretario;

            c) un delegato per ciascuna categoria non rappresentata.

        4. Il presidente è il delegato eletto nell'ambito del consiglio. Egli ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21.
        5. Il segretario è organo esecutivo dell'ufficio di presidenza ed ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio. In particolare:

            a) adotta, tenendo informato l'ufficio di presidenza ed il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

            b) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'ufficio di presidenza e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

            c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21, alla convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

        6. Il presidente ed il segretario, su delega dell'ufficio di presidenza, curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.
        7. I consigli della rappresentanza si articolano in commissioni di categoria, quali organi interni competenti per l'approfondimento di specifiche questioni proprie delle categorie di personale di cui all'articolo 4 e per le conseguenti deliberazioni.
        8. Le sedute di consiglio sono verbalizzate a cura di un segretario di seduta, non delegato della rappresentanza militare, nominato con delibera del consiglio, su indicazione dell'ufficio di presidenza.


Art. 18.

(Convocazione dei consigli
della rappresentanza).

        1. I consigli sono convocati:

            a) per decisione dell'ufficio di presidenza;

            b) per iniziativa del presidente;
            c) su richiesta di almeno un quinto dei delegati;

            d) su richiesta della metà più uno degli elettori, anche di una singola categoria.

        2. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.
        3. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.
        4. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il consiglio abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede.
        5. I consigli possono costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche e possono richiedere l'intervento di personale in servizio esperto delle materie da trattare.
        6. Il COCER può avere rapporti con:

            a) organismi similari degli stati membri dell'Unione europea;

            b) associazioni di militari in congedo e di pensionati;

            c) organizzazioni sindacali e patronali;

            d) associazioni combattentistiche e d'arma;

            e) associazioni aventi fini morali e culturali.

        7. Il COCER ed i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte con i consigli collegati, su richiesta degli stessi e anche limitatamente a singole categorie tra quelle di cui all'articolo 4.
        8. I COIR, analogamente al COCER, hanno facoltà di riunirsi a livello interforze.
        9. Il COCER può convocare direttamente i COBAR, con i rispettivi COIR, per problematiche locali, anche limitatamente a singole categorie.
        10. I COBAR indicono riunioni con il personale rappresentato per informarlo dell'attività svolta dalla rappresentanza militare almeno una volta all'anno.

Art. 19.

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità
delle deliberazioni e comunicati).

        1. Le riunioni dei consigli e delle relative articolazioni sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 21, può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.
        2. Le deliberazioni di ciascun consiglio sono affisse ad appositi albi delle unità in esso confluenti e, ove necessario, delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.
        3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi e dai singoli delegati, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza ulteriori oneri per l'amministrazione militare rispetto a quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 14.


Art. 20.

(Ufficio stampa).

        1. E' istituito presso gli organi centrali ed intermedi della rappresentanza militare l'ufficio stampa. Esso è reso funzionale da un adeguato numero di operatori designati con deliberazioni dai rispettivi consigli.
        2. L'ufficio stampa, in piena autonomia, cura la redazione di una pubblicazione periodica inerente l'attività svolta dalla rappresentanza militare e sui principali provvedimenti legislativi in itinere.
        3. Per la tempestiva, efficace e capillare informazione è costituito un sito INTERNET proprio della rappresentanza e una pagina sul servizio Televideo RAI volti ad informare sulle attività correnti, con particolare riferimento ai provvedimenti legislativi di maggior interesse per il benessere del personale militare e delle loro famiglie. Al sito INTERNET sono collegati tutti i COIR e COBAR.

Art. 21.

(Regolamento di attuazione).

        1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo preventiva consultazione del COCER, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è emanato il regolamento per l'attuazione della presente legge, che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni.
        2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono definiti:

            a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto di cui all'articolo 11;

            b) le modalità di convocazione delle riunioni congiunte, in rapporto all'attività ordinaria, delle sezioni, dei comparti e delle commissioni di categoria;

            c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere il proprio mandato;

            d) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;

            e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza militare.


Art. 22.

(Disposizioni finali).

        1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, i consigli in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge.
        2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computabile ai fini di quanto previsto all'articolo 11.



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