XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2058




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Norme di principio).

        1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, sono svolti mediante programmi ed attività didattiche ispirati ai valori della Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 e 27, e ai princìpi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.


Art. 2.

(Direttive del Ministro dell'interno).

        1. Il Ministro dell'interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorità nazionale di pubblica sicurezza:

                a) impartisce annualmente le direttive generali per l'attività di istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle Forze di polizia introducendo le metodologie didattiche più idonee ad elevare la conoscenza dei valori e l'uso delle tecniche, delle modalità di servizio e delle strategie della nonviolenza;

                b) fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo di istruzione;

                c) vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualità degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle Forze di polizia;
                d) fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

                e) si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle Forze di polizia sia per l'adozione della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.


Art. 3.

(Relazione annuale sull'attività di
istruzione, formazione e aggiornamento).

        1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle Camere, entro il 30 settembre, una relazione sull'attività svolta dal sistema degli istituti di istruzione delle Forze di polizia, nella quale siano esposti:

                a) gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno;

                b) gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico-operativo e gestionale;

                c) i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica sia per la verifica dei risultati;

                d) i risultati raggiunti sia in termini di formazione del personale delle Forze di polizia di ogni ordine e grado sia in termini di miglioramento, qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, comprese le metodologie di servizio nonviolento;

                e) gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attività degli istituti di istruzione delle Forze di polizia e del miglioramento continuo della qualità dei curricula formativi.

Art. 4.

(Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e
l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di
polizia).

        1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualità delle Forze di polizia, è istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari.
        3. Il Comitato:

                a) elegge al suo interno il presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

                b) svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

                c) discute e valuta la relazione di cui all'articolo 3;

                d) trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

        4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, può deliberare di ascoltare il Ministro dell'interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle Forze di polizia e chiunque altro ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione del personale delle Forze di polizia.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione