XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2058
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Norme di principio).
1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, sono
svolti mediante programmi ed attività didattiche ispirati ai
valori della Costituzione, con particolare riferimento agli
articoli 2 e 27, e ai princìpi contenuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza
il 7 dicembre 2000.
Art. 2.
(Direttive del Ministro dell'interno).
1. Il Ministro dell'interno, nelle sue attribuzioni di
responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e di autorità nazionale di pubblica sicurezza:
a) impartisce annualmente le direttive generali
per l'attività di istruzione, formazione e aggiornamento
svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle
Forze di polizia introducendo le metodologie didattiche più
idonee ad elevare la conoscenza dei valori e l'uso delle
tecniche, delle modalità di servizio e delle strategie della
nonviolenza;
b) fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia
annualmente e sia nell'intero ciclo di istruzione;
c) vigila sugli indirizzi didattici e verifica la
qualità degli interventi formativi realizzati, relativamente
alla promozione della coscienza civica e al rigoroso
apprendimento di una deontologia professionale che sia
conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle Forze di
polizia;
d) fissa la durata inderogabile dei corsi di
istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova
assunzione in servizio;
e) si avvale della consulenza di docenti e
ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza
e dei responsabili delle strutture formative e addestrative
attualmente operanti nelle Forze di polizia sia per l'adozione
della specifica normativa che per la qualificazione dei
docenti.
Art. 3.
(Relazione annuale sull'attività di
istruzione, formazione e aggiornamento).
1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle
Camere, entro il 30 settembre, una relazione sull'attività
svolta dal sistema degli istituti di istruzione delle Forze di
polizia, nella quale siano esposti:
a) gli obiettivi didattici formulati all'inizio
dell'anno;
b) gli indirizzi seguiti per il miglioramento
continuo della preparazione professionale, nei profili
deontologico-valoriale, tecnico-operativo e gestionale;
c) i modelli di valutazione adottati sia per la
programmazione scientifico-didattica sia per la verifica dei
risultati;
d) i risultati raggiunti sia in termini di
formazione del personale delle Forze di polizia di ogni ordine
e grado sia in termini di miglioramento, qualitativo delle
metodologie e delle tecniche di insegnamento, comprese le
metodologie di servizio nonviolento;
e) gli obiettivi didattici per l'anno successivo e
i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto
dell'attività degli istituti di istruzione delle Forze di
polizia e del miglioramento continuo della qualità dei
curricula formativi.
Art. 4.
(Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e
l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di
polizia).
1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi
ispirati al miglioramento continuo della qualità delle Forze
di polizia, è istituito il Comitato parlamentare per
l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale
del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato è composto da cinque deputati e da cinque
senatori, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, sentiti i presidenti dei gruppi
parlamentari.
3. Il Comitato:
a) elegge al suo interno il presidente e resta in
carica per tutta la legislatura;
b) svolge approfondimenti conoscitivi, mediante
audizioni e sopralluoghi;
c) discute e valuta la relazione di cui
all'articolo 3;
d) trasmette semestralmente una nota e annualmente
una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno
acquisire elementi e valutazioni, può deliberare di ascoltare
il Ministro dell'interno, o il Sottosegretario di Stato
delegato, i responsabili delle Forze di polizia e chiunque
altro ricopra un incarico istituzionale nel campo
dell'istruzione del personale delle Forze di polizia.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10.000.000 di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.