XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2056
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 49. - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere, con strutture e metodo
democratici, a determinare la politica nazionale.
La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede
le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il
pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro
fonti di finanziamento.
La legge detta altresì disposizioni dirette a garantire la
partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione
della volontà politica dei partiti, compresa la designazione
dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme
statutarie, la tutela delle minoranze".