XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2056




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 49. - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, con strutture e metodo democratici, a determinare la politica nazionale.
        La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.
        La legge detta altresì disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie, la tutela delle minoranze".



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