XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2053




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Abolizione di sanzioni).

        1. Gli articoli 4, comma 4, 5, comma 6, 8, comma 3, 9, comma 5, 10, comma 5 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, sono abrogati.
        2. Gli ordini professionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla definizione e alla regolamentazione di sanzioni deontologiche per le violazioni previste dalle disposizioni citate al comma 1.


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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