XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2053
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abolizione di sanzioni).
1. Gli articoli 4, comma 4, 5, comma 6, 8, comma 3, 9,
comma 5, 10, comma 5 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. Gli ordini professionali, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono alla
definizione e alla regolamentazione di sanzioni deontologiche
per le violazioni previste dalle disposizioni citate al comma
1.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.