XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2041
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di favorire le esigenze delle famiglie in
coincidenza con le giornate di riposo lavorativo, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di norma le
scuole di ogni ordine e grado non svolgono attivitą scolastica
nelle giornate del sabato.
2. Il monte ore di cui al comma 3 dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, rimane invariato.
Art. 2.
1. Le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 1 sono
motivate esclusivamente da cause di forza maggiore.