XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2041




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di favorire le esigenze delle famiglie in coincidenza con le giornate di riposo lavorativo, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di norma le scuole di ogni ordine e grado non svolgono attivitą scolastica nelle giornate del sabato.
        2. Il monte ore di cui al comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, rimane invariato.


Art. 2.

        1. Le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 1 sono motivate esclusivamente da cause di forza maggiore.



Frontespizio Relazione