XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2039




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, come definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e dal disciplinare del registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (Canis lupus italicus familiaris), la promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, in particolare ai fini di pubblica utilità, di soccorso e di protezione civile, nonché la selezione della specie, da attuare secondo le direttive del Ministero delle politiche agricole e forestali che concernono specificatamente la conservazione della sua integrità e della complessità genetica.
        2. Al funzionamento dell'ETLI si provvede mediante conferimento di fondi, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura di 516.457 euro l'anno.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.



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