XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2039
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI),
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1987, come definito dal decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e dal
disciplinare del registro anagrafico ufficiale del lupo
italiano, adottato con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali 24 aprile 1994, ha per
finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo
italiano (Canis lupus italicus familiaris), la
promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, in
particolare ai fini di pubblica utilità, di soccorso e di
protezione civile, nonché la selezione della specie, da
attuare secondo le direttive del Ministero delle politiche
agricole e forestali che concernono specificatamente la
conservazione della sua integrità e della complessità
genetica.
2. Al funzionamento dell'ETLI si provvede mediante
conferimento di fondi, da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali e del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella
misura di 516.457 euro l'anno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.