XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2037




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nel distretto della corte di appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Eboli e la procura della Repubblica presso il tribunale di Eboli.
        2. Il tribunale di Eboli ha giurisdizione nel territorio dei comuni di: Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Ricigliano, Rocca d'Aspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santo Menna, Serre, Sicignano degli Albumi, Trentinara, Valva.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni del medesimo Ministero, gli organici del tribunale ordinario di Eboli e della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Eboli, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1 ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.
        2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

        1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza del tribunale ordinario di Eboli, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.


Art. 4.

        1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 5.164.569 euro.
        2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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