XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2037
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel distretto della corte di appello di Salerno sono
istituiti il tribunale ordinario di Eboli e la procura della
Repubblica presso il tribunale di Eboli.
2. Il tribunale di Eboli ha giurisdizione nel territorio
dei comuni di: Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara,
Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio,
Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo,
Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Eboli,
Felitto, Giungano, Laviano, Montecorvino Pugliano,
Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra,
Ottati, Palomonte, Pontecagnano Faiano, Postiglione,
Ricigliano, Rocca d'Aspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San
Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santo Menna, Serre,
Sicignano degli Albumi, Trentinara, Valva.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle
dotazioni del medesimo Ministero, gli organici del tribunale
ordinario di Eboli e della procura della Repubblica presso il
tribunale ordinario di Eboli, avuto riguardo ai carichi di
lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori
compresi nel circondario di cui all'articolo 1 ed a fissare la
data di inizio del funzionamento dei predetti uffici
giudiziari.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e
penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed
appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza
del tribunale ordinario di Eboli, sono devoluti alla
cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le
cause civili già passate in decisione e per i procedimenti
penali per i quali è stato già dichiarato aperto il
dibattimento.
Art. 4.
1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici
giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno
2002, la spesa di 5.164.569 euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.