XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2035
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni,
hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico
prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e
successive modificazioni, anche qualora si tratti di pensione
non diretta.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto a domanda,
inviata all'ente erogatore della pensione.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 2001 e
2.582.284 euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.