XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2035




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, anche qualora si tratti di pensione non diretta.
        2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto a domanda, inviata all'ente erogatore della pensione.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 2001 e 2.582.284 euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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