XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2020
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità generali).
1. La Repubblica, a garanzia del godimento dei diritti
sociali e civili su tutto il territorio nazionale, riconosce e
tutela la famiglia quale nucleo fondamentale della società e
ne esalta il ruolo determinante nella formazione e nello
sviluppo educativo dei figli; protegge e promuove la maternità
in quanto valore ed evento di grande rilevanza personale e
sociale.
2. La presente legge, in relazione agli articoli 29, 30 e
31 della Costituzione, determina i livelli essenziali che
devono essere assicurati negli asili nido quali servizi di
interesse pubblico per la prima infanzia, finalizzati a
favorire la cura, la formazione e la socializzazione delle
bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre
anni ed a fornire azioni di sostegno ai bisogni sociali dei
genitori.
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di
libertà di scelta delle famiglie, inteso anche in senso
orizzontale, le attività inerenti i servizi degli asili nido
sono svolte anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini, come
singoli e attraverso le loro formazioni sociali.
Art. 2.
(Funzioni degli asili nido).
1. Negli asili nido sono garantiti in particolare:
a) l'offerta alle bambine ed ai bambini di una
sede di cura, di formazione, di socializzazione e di
ricreazione, al fine di favorire il loro benessere
psico-fisico e la promozione delle loro potenzialità cognitive
e affettive;
b) il sostegno alle famiglie, con particolare
attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli, anche
allo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e
comunque di promuovere la conciliazione tra scelte
professionali e familiari;
c) il rispetto e la valorizzazione del ruolo
educativo attivo dei genitori mediante una completa
informazione sulla gestione dei servizi e, se necessario, la
loro partecipazione alle scelte organizzative e formative;
d) il diritto all'inserimento delle bambine e dei
bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali;
e) la conciliazione delle esigenze professionali e
familiari dei genitori lavoratori mediante l'eventuale
istituzione di micro-nidi nei luoghi di lavoro.
Art. 3.
(Cooperazione tra Stato,
regioni ed enti locali).
1. Lo Stato può contribuire alla realizzazione e alla
gestione di asili nido, assegnando annualmente alle regioni le
risorse finanziarie di cui all'articolo 9.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di
favorire lo sviluppo in modo equilibrato dei servizi degli
asili nido sull'intero territorio nazionale e di garantire
standard minimi qualitativi e organizzativi, concordano,
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) i criteri generali per la realizzazione e lo
sviluppo degli asili nido da parte delle regioni e dei comuni,
sulla base di strumenti unitari di rilevazione delle esigenze
sociali presenti nella varie aree del territorio nazionale;
b) i requisiti minimi organizzativi, con
riferimento alle dimensioni strutturali ed al personale, per
autorizzare il funzionamento degli asili nido e dei micro-nidi
nei luoghi di lavoro, intesi questi ultimi come strutture
destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti
del medesimo datore di lavoro e aventi una particolare
flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei
lavoratori stessi;
c) gli orientamenti nazionali circa gli obiettivi
di formazione e di socializzazione da perseguire negli asili
nido;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie
statali disponibili sulla base dei seguenti criteri:
1) tasso di natalità;
2) tasso di occupazione delle donne con figli in età
minorile;
3) presenza di comuni ad alta densità abitativa;
4) carenza di servizi generali per la prima
infanzia;
5) domanda non soddisfatta di servizi per la prima
infanzia.
3. In caso di inadempienza delle regioni e degli enti
locali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, attiva i poteri
sostitutivi, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, nell'ambito del proprio ordinamento e della propria
organizzazione, possono, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, istituire micro-nidi al proprio
interno.
Art. 4.
(Funzioni delle regioni).
1. Le regioni esercitano la competenza legislativa in
materia di asili nido.
2. Nell'ambito della competenza di cui al comma 1, le
regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di
bilancio e di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della
presente legge, provvedono in particolare alla promozione,
anche mediante eventuali sostegni finanziari, di interventi
per la creazione di micro-nidi all'interno dei luoghi di
lavoro.
Art. 5.
(Funzioni dei comuni).
1. I comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni
amministrative in materia di asili nido, secondo i criteri
definiti dalle leggi regionali.
2. Al fine di promuovere la realizzazione del maggior
numero di asili nido nel quinquiennio i comuni prevedono nei
nuovi piani regolatori di edilizia pubblica l'edificazione
degli asili nido e il recupero di edifici dismessi da
destinare a tale utilizzo.
Art. 6.
(Funzioni dei privati).
1. I privati, ivi comprese le famiglie, in forma
individuale o associata, possono presentare ai comuni progetti
per la organizzazione e la gestione di servizi inerenti gli
asili nido, anche sostitutivi integralmente di quelli
pubblici, chiedendone il finanziamento totale o parziale.
Art. 7.
(Personale degli asili nido).
1. Presso gli asili nido prestano attività operatori con
competenze psico-pedagogiche e unità di personale con compiti
ausiliari.
2. Al fine di garantire standard minimi, nonché di
indirizzare e coordinare l'attività del personale degli asili
nido, gestiti dai comuni, in forma singola od associata, la
contrattazione collettiva delle aree non dirigenziali
individua figure professionali di coordinamento delle attività
educative ed organizzative, che comunque devono essere in
possesso di un adeguato titolo universitario.
3. In via transitoria, al fine di garantire l'immediata
attivazione dei servizi degli asili nido, i comuni possono
ricorrere alle figure professionali in possesso di idonea
abilitazione.
Art. 8.
(Concessione di mutui).
1. Per il finanziamento delle opere necessarie alla
realizzazione degli asili nido, nonché per l'eventuale
acquisto dell'area necessaria, i comuni sono autorizzati,
anche in deroga al limite di indebitamento di cui all'articolo
204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti
limiti, condizioni e modalità attuative relative alla
concessione dei mutui chiesti in deroga al limite di
indebitamento di cui al medesimo articolo 204 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 9.
(Disposizioni finali).
1. Per le finalità di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di 25,82 milioni di euro per l'anno 2002,
di 51,65 milioni di euro per l'anno 2003 e di 77,47 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.