XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2020




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità generali).

        1. La Repubblica, a garanzia del godimento dei diritti sociali e civili su tutto il territorio nazionale, riconosce e tutela la famiglia quale nucleo fondamentale della società e ne esalta il ruolo determinante nella formazione e nello sviluppo educativo dei figli; protegge e promuove la maternità in quanto valore ed evento di grande rilevanza personale e sociale.
        2. La presente legge, in relazione agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, determina i livelli essenziali che devono essere assicurati negli asili nido quali servizi di interesse pubblico per la prima infanzia, finalizzati a favorire la cura, la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a fornire azioni di sostegno ai bisogni sociali dei genitori.
        3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, inteso anche in senso orizzontale, le attività inerenti i servizi degli asili nido sono svolte anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini, come singoli e attraverso le loro formazioni sociali.


Art. 2.

(Funzioni degli asili nido).

        1. Negli asili nido sono garantiti in particolare:

                a) l'offerta alle bambine ed ai bambini di una sede di cura, di formazione, di socializzazione e di ricreazione, al fine di favorire il loro benessere psico-fisico e la promozione delle loro potenzialità cognitive e affettive;
                b) il sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli, anche allo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e comunque di promuovere la conciliazione tra scelte professionali e familiari;

                c) il rispetto e la valorizzazione del ruolo educativo attivo dei genitori mediante una completa informazione sulla gestione dei servizi e, se necessario, la loro partecipazione alle scelte organizzative e formative;

                d) il diritto all'inserimento delle bambine e dei bambini portatori di svantaggi psico-fisici e sociali;

                e) la conciliazione delle esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori mediante l'eventuale istituzione di micro-nidi nei luoghi di lavoro.


Art. 3.

(Cooperazione tra Stato,
regioni ed enti locali).

        1. Lo Stato può contribuire alla realizzazione e alla gestione di asili nido, assegnando annualmente alle regioni le risorse finanziarie di cui all'articolo 9.
        2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di favorire lo sviluppo in modo equilibrato dei servizi degli asili nido sull'intero territorio nazionale e di garantire standard minimi qualitativi e organizzativi, concordano, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

                a) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo degli asili nido da parte delle regioni e dei comuni, sulla base di strumenti unitari di rilevazione delle esigenze sociali presenti nella varie aree del territorio nazionale;

                b) i requisiti minimi organizzativi, con riferimento alle dimensioni strutturali ed al personale, per autorizzare il funzionamento degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, intesi questi ultimi come strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti del medesimo datore di lavoro e aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi;

                c) gli orientamenti nazionali circa gli obiettivi di formazione e di socializzazione da perseguire negli asili nido;

                d) la ripartizione delle risorse finanziarie statali disponibili sulla base dei seguenti criteri:

                1) tasso di natalità;

                2) tasso di occupazione delle donne con figli in età minorile;

                3) presenza di comuni ad alta densità abitativa;

                4) carenza di servizi generali per la prima infanzia;

                5) domanda non soddisfatta di servizi per la prima infanzia.

        3. In caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attiva i poteri sostitutivi, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        4. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, nell'ambito del proprio ordinamento e della propria organizzazione, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire micro-nidi al proprio interno.


Art. 4.

(Funzioni delle regioni).

        1. Le regioni esercitano la competenza legislativa in materia di asili nido.
        2. Nell'ambito della competenza di cui al comma 1, le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della presente legge, provvedono in particolare alla promozione, anche mediante eventuali sostegni finanziari, di interventi per la creazione di micro-nidi all'interno dei luoghi di lavoro.

Art. 5.

(Funzioni dei comuni).

        1. I comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni amministrative in materia di asili nido, secondo i criteri definiti dalle leggi regionali.
        2. Al fine di promuovere la realizzazione del maggior numero di asili nido nel quinquiennio i comuni prevedono nei nuovi piani regolatori di edilizia pubblica l'edificazione degli asili nido e il recupero di edifici dismessi da destinare a tale utilizzo.


Art. 6.

(Funzioni dei privati).

        1. I privati, ivi comprese le famiglie, in forma individuale o associata, possono presentare ai comuni progetti per la organizzazione e la gestione di servizi inerenti gli asili nido, anche sostitutivi integralmente di quelli pubblici, chiedendone il finanziamento totale o parziale.


Art. 7.

(Personale degli asili nido).

        1. Presso gli asili nido prestano attività operatori con competenze psico-pedagogiche e unità di personale con compiti ausiliari.
        2. Al fine di garantire standard minimi, nonché di indirizzare e coordinare l'attività del personale degli asili nido, gestiti dai comuni, in forma singola od associata, la contrattazione collettiva delle aree non dirigenziali individua figure professionali di coordinamento delle attività educative ed organizzative, che comunque devono essere in possesso di un adeguato titolo universitario.
        3. In via transitoria, al fine di garantire l'immediata attivazione dei servizi degli asili nido, i comuni possono ricorrere alle figure professionali in possesso di idonea abilitazione.


Art. 8.

(Concessione di mutui).

        1. Per il finanziamento delle opere necessarie alla realizzazione degli asili nido, nonché per l'eventuale acquisto dell'area necessaria, i comuni sono autorizzati, anche in deroga al limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità attuative relative alla concessione dei mutui chiesti in deroga al limite di indebitamento di cui al medesimo articolo 204 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.


Art. 9.

(Disposizioni finali).

        1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 25,82 milioni di euro per l'anno 2002, di 51,65 milioni di euro per l'anno 2003 e di 77,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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