XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2019




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

        1. E' istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

            a) lo stato dei rapporti tra forze politiche e magistratura;

            b) se esistano correnti interne alla magistratura organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o ideologici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni politiche sia parlamentari sia extra parlamentari;

            c) l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti delle autorità giudiziarie sia inquirenti sia giudicanti;

            d) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione o organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio ed inusuale;

            e) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale;

            f) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio costituzionale della separazione dei poteri, in special modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di governo;

            g) se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e le procedure penali e civili, al fine di garantire il funzionamento equo, celere ed imparziale della giustizia.

        2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro tale data.


Art. 2.

(Composizione della Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.


Art. 3.

(Acquisizione di testimonianze,
atti e documenti).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
        3. La Commissione ha il potere di:

            a) acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri enti pubblici nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza;

            b) ordinare, quando occorra, il sequestro di atti e documenti nonché accertamenti tecnici;
            c) esaminare le persone che possano fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta.

        4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
        5. Per le testimonianze davanti la Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali é stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizioni dai Presidenti della Camere, di intesa tra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.



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