XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2019
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di accertare:
a) lo stato dei rapporti tra forze politiche e
magistratura;
b) se esistano correnti interne alla magistratura
organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o
ideologici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni
politiche sia parlamentari sia extra parlamentari;
c) l'influenza, diretta o indiretta, delle
correnti politiche esistenti all'interno della magistratura
sui comportamenti delle autorità giudiziarie sia inquirenti
sia giudicanti;
d) l'esistenza di casi concreti di esercizio
mirato dell'azione penale o di direzione o organizzazione dei
dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo,
discriminatorio ed inusuale;
e) l'esistenza di casi concreti di mancato o
ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari,
in violazione del principio costituzionale di obbligatorietà
dell'azione penale;
f) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi
organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto
attività in contrasto con il principio costituzionale della
separazione dei poteri, in special modo dirette a interferire
con l'attività parlamentare e di governo;
g) se e in quale direzione vada riformato il
quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e le
procedure penali e civili, al fine di garantire il
funzionamento equo, celere ed imparziale della giustizia.
2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno
dalla sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione
finale entro tale data.
Art. 2.
(Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Acquisizione di testimonianze,
atti e documenti).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria.
3. La Commissione ha il potere di:
a) acquisire copia di atti e documenti relativi a
procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri enti pubblici nonché copia di atti e
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche
se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione
garantisce il mantenimento del regime di segretezza;
b) ordinare, quando occorra, il sequestro di atti
e documenti nonché accertamenti tecnici;
c) esaminare le persone che possano fornire
notizie utili ai fini dell'inchiesta.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile
alla Commissione il segreto di Stato.
5. Per le testimonianze davanti la Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali é
stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni
e consulenze che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizioni dai Presidenti della Camere, di intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.