XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2015
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'Ordine dei Cavalieri della Patria
comprendente l'unica classe di cavaliere.
2. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è conferita ai
cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di
ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad
operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale,
compresi coloro che operarono sui fronti contrapposti del nord
e del sud d'Italia, e che posseggano i seguenti requisiti:
a) siano stati decorati della croce al merito di
guerra o si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a
tale decorazione;
b) non abbiano già usufruito di riconoscimenti,
diplomi o altri titoli onorifici per i servizi prestati nella
guerra 1940-1945.
3. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è conferita
altresì ai mutilati, agli invalidi di guerra e agli invalidi
civili di guerra rientranti in una categoria pensionistica
tabellare di guerra.
4. L'onorificenza è conferita anche alla memoria.
5. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce
metallica e da un nastrino, le cui caratteristiche sono
stabilite con decreto del Ministro della difesa.
Art. 2.
1. Capo dell'Ordine dei Cavalieri della Patria è il
Presidente della Repubblica.
2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da:
a) un generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, in qualità di presidente;
b) quattro membri, ufficiali generali o ammiragli
delle Forze armate;
c) il presidente dell'Associazione nazionale per
il conferimento del titolo di Cavaliere della Patria;
d) il presidente dell'Associazione nazionale
combattenti e reduci;
e) il presidente dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi di guerra;
f) il presidente dell'Associazione nazionale
vittime civili di guerra.
3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro della difesa.
Art. 3.
1. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa.
2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli
interessati o i congiunti dei caduti presentano domanda al
consiglio dell'Ordine, tramite il distretto militare di
appartenenza.
3. La domanda è esente da tassa di bollo e da qualunque
altro diritto.
Art. 4.
1. Agli insigniti dell'onorificenza di Cavaliere della
Patria non spetta alcun assegno o altro beneficio
economico.