XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2014




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).

        1. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, nella parte in cui dispone che il personale docente non universitario in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, si interpreta nel senso che hanno comunque diritto al mantenimento delle funzioni didattiche anche coloro che abbiano maturato il triennio di insegnamento sulla base di contratti di diritto privato, conferiti ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
        2. Ai fini di cui al comma 1, per mantenimento delle funzioni didattiche deve intendersi l'affidamento di funzioni didattiche corrispondenti, per competenze disciplinari e per livello di prestazioni, a quelle esercitate presso gli ISEF.


Art. 2.

(Disposizioni per agevolare la definizione del contenzioso
insorto per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178).

        1. L'obbligo di garantire il mantenimento delle funzioni didattiche, di cui all'articolo 1, può essere soddisfatto, da parte delle università che hanno istituito facoltà, corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, utilizzando la procedura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, anche mediante l'affidamento di tali funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 178 del 1998, presso altre facoltà, corsi di laurea o di diploma, previo consenso del docente interessato.
        2. I docenti non universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora utilizzati dalla università subentrata all'ISEF di appartenenza, possono fare richiesta di mantenere le funzioni didattiche anche presso altre università che abbiano istituito facoltà, corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. Queste ultime università, dopo avere soddisfatto gli eventuali diritti dei docenti dell'ISEF incorporato, possono affidare le funzioni didattiche ancora disponibili a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, e che ne facciano richiesta. In caso di più aspiranti, ciascun ateneo procederà all'affidamento dell'incarico sulla base della valutazione dei titoli didattici, scientifici e professionali degli aspiranti.



Frontespizio Relazione