XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2014
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).
1. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178, nella parte in cui dispone che il personale
docente non universitario in servizio presso l'ISEF di Roma e
presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore
della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale
data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione
di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti
mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove
facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto
dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo
ordinamento, si interpreta nel senso che hanno comunque
diritto al mantenimento delle funzioni didattiche anche coloro
che abbiano maturato il triennio di insegnamento sulla base di
contratti di diritto privato, conferiti ai sensi degli
articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
2. Ai fini di cui al comma 1, per mantenimento delle
funzioni didattiche deve intendersi l'affidamento di funzioni
didattiche corrispondenti, per competenze disciplinari e per
livello di prestazioni, a quelle esercitate presso gli
ISEF.
Art. 2.
(Disposizioni per agevolare la definizione del contenzioso
insorto per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178).
1. L'obbligo di garantire il mantenimento delle funzioni
didattiche, di cui all'articolo 1, può essere soddisfatto, da
parte delle università che hanno istituito facoltà, corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, utilizzando la
procedura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8
maggio 1998, n. 178, anche mediante l'affidamento di tali
funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 5 del medesimo
decreto legislativo n. 178 del 1998, presso altre facoltà,
corsi di laurea o di diploma, previo consenso del docente
interessato.
2. I docenti non universitari che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non siano stati ancora utilizzati
dalla università subentrata all'ISEF di appartenenza, possono
fare richiesta di mantenere le funzioni didattiche anche
presso altre università che abbiano istituito facoltà, corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie. Queste ultime
università, dopo avere soddisfatto gli eventuali diritti dei
docenti dell'ISEF incorporato, possono affidare le funzioni
didattiche ancora disponibili a coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8
maggio 1998, n. 178, come interpretato dall'articolo 1 della
presente legge, e che ne facciano richiesta. In caso di più
aspiranti, ciascun ateneo procederà all'affidamento
dell'incarico sulla base della valutazione dei titoli
didattici, scientifici e professionali degli aspiranti.