XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2008
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ogni comune provvede alla realizzazione di locali, o
alla destinazione di spazi in sua disponibilità, denominati
"casa funeraria", destinati alla celebrazione delle esequie
civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose
che nel terriotorio del comune non dispongano di locali adatti
a tale scopo.
2. Laddove il comune disponga la realizzazione della casa
funeraria all'interno degli spazi cimiteriali, la stessa deve
essere realizzata preferibilmente in prossimità dell'alloggio
del custode, ove esista.
Art. 2.
1. La casa funeraria è realizzata con materiali che
garantiscano il decoro degli ambienti e con arredi che
consentano l'accoglimento del feretro e dei partecipanti alle
esequie.
Art. 3.
1. La gestione della casa funeraria è esercitata
nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 51 del regolamento
di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.