XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2008




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ogni comune provvede alla realizzazione di locali, o alla destinazione di spazi in sua disponibilità, denominati "casa funeraria", destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che nel terriotorio del comune non dispongano di locali adatti a tale scopo.
        2. Laddove il comune disponga la realizzazione della casa funeraria all'interno degli spazi cimiteriali, la stessa deve essere realizzata preferibilmente in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista.


Art. 2.

        1. La casa funeraria è realizzata con materiali che garantiscano il decoro degli ambienti e con arredi che consentano l'accoglimento del feretro e dei partecipanti alle esequie.


Art. 3.

        1. La gestione della casa funeraria è esercitata nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 51 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.



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