XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2004
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni emanano apposite norme per
garantire interventi diagnostici precoci, abilitativi,
riabilitativi e di integrazione scolastica per tutti i bambini
nati o divenuti sordi, in modo che essi imparino a parlare con
gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti, acquistino
autonomia nella comunicazione e raggiungano una piena
integrazione sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
2. Le regioni, nell'emanazione delle norme di cui al comma
1, provvedono in particolare:
a) ove non lo abbiano ancora effettuato, a
predisporre i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi
prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche, causa
di handicap, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
b) ad assicurare che tutti i nuovi nati siano
sottoposti ad immediati accertamenti audiologici;
c) a fornire ai genitori di bambini sordi
un'informazione immediata sugli impedimenti causati dalla
sordità all'apprendimento spontaneo del linguaggio orale e
sulla necessità e sulle modalità dell'abilitazione e
dell'educazione linguistica orale precoce indicando i centri
specializzati accreditati nel territorio dell'azienda
sanitaria locale più vicina ai soggetti interessati;
d) a garantire il funzionamento di strutture
accreditate per l'erogazione dei trattamenti logopedici adatte
per l'abilitazione e l'educazione linguistica orale fin dai
primi mesi di vita dei bambini, secondo stardard
quantitativi e qualitativi stabiliti con decreto del
Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
e) a stabilire che sia erogata l'assistenza
protesica in stretto collegamento con gli interventi
logopedici in coerenza con il progetto riabilitativo e la
necessità del singolo utente;
f) a fornire la possibilità per il bambino sordo,
su richiesta della famiglia, di apprendere anche la lingua
italiana dei segni;
g) a garantire, ove richiesto, il servizio di
traduzione in lingua italiana dei segni ovvero ogni altra
soluzione tecnica atta a favorire la comunicazione dei sordi
in ambito scolastico, universitario, e nei principali servizi
pubblici.
Art. 2.
1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi
precoci, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni, in particolare garantendo il diritto
alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso
l'assessorato competente, il registro dei mediatori della
comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei
segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli
stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici
idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria
alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per
l'iscrizione al registro sono posti a carico degli
interessati.
2. Le regioni possono altresì istituire corsi di
formazione professionale per mediatori della comunicazione
effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e
dell'istruzione, della università e della ricerca, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e
le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali
di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i
requisiti minimi necessari per l'iscrizione.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
promuove le opportune intese tra le associazioni professionali
dei mediatori della comunicazione, l'Ente nazionale sordomuti
e le associazioni dei sordi precoci e delle loro famiglie
maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini
della definizione di un codice deontologico per gli iscritti
al registro di cui al comma 1.
Art. 3.
1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili e
dello Stato e norme di esecuzione, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad istituire,
presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico
con addebito all'abbonato richiamato (numero verde)
raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile
mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire
analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico
servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.
2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono
effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte
nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non
rientrino tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è concesso, per le finalità
di cui al medesimo comma, un credito d'imposta fino a un terzo
della spesa sostenuta e comunque non superiore a 200 mila
euro.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3, che non
concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque
riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto
valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto anche in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è
rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso
di imposte ad altro titolo spettante.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo
in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e
contributiva, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza
dal diritto al credito d'imposta.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei
crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle
ordinarie disponibilità di bilancio.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è
cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il
beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c),
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 4.
1. Ai soggetti minorati dell'udito di cui al secondo comma
dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti
tali per cause diverse da quelle previste dal medesimo comma,
è concesso di portare in detrazione, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per i
servizi di interpretariato.
Art. 5.
1. Le stazioni televisive pubbliche e private nelle
programmazioni devono garantire l'uso di sottotitoli o della
lingua italiana dei segni.
2. I contratti di servizio definiscono le modalità di
attuazione della disposizione di cui al comma 1.
Art. 6.
1. L'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti
della legge 26 maggio 1970, n. 381, è equiparata all'indennità
di accompagnamento corrisposta agli invalidi civili.
Art. 7.
1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a
cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni
ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali,
portuali e marittime e sono predisposti verifiche e
aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno
triennale.
Art. 8.
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è
istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni
competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità
previste dalla presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a euro 25 milioni a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.