XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2003




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Lo Stato, al fine di favorire la conciliazione tra le esigenze della famiglia e quelle del lavoro, promuove e favorisce l'istituzione e il funzionamento di asili nido e scuole materne presso i luoghi di lavoro.


Art. 2.

(Contributo per le spese di funzionamento).

        1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a concedere ai datori di lavoro che istituiscono, all'interno dei luoghi di lavoro o in locali situati nelle immediate vicinanze, servizi di asilo nido o di scuola materna in favore dei figli dei dipendenti, contributi fino all'ammontare del 50 per cento delle spese di funzionamento dei servizi medesimi.
        2. La parte residua delle spese di cui al comma 1 è ripartita in parti uguali tra il datore di lavoro, il lavoratore che fruisce del servizio ed il comune di residenza del lavoratore medesimo.


Art. 3.

(Contributo per le spese di primo impianto).

        1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui al comma 1 un contributo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di primo impianto dei servizi di cui alla presente legge.
        2. Le spese di primo impianto riguardano l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'adattamento dei locali, nonché l'acquisto di arredi ed attrezzature.

Art. 4.

(Requisiti e standard).

        1. I requisiti e gli standard degli asili nido e delle scuole materne di cui alla presente legge sono quelli previsti dalla normativa ordinaria vigente in materia.


Art. 5.

(Partecipazione dei comuni alla spesa).

        1. I comuni devono iscrivere nei propri bilanci la spesa di cui all'articolo 2 come spesa obbligatoria.


Art. 6.

(Orari di lavoro e dei servizi).

        1. Gli orari di apertura e funzionamento degli asili nido e delle scuole materne di cui alla presente legge devono adeguarsi agli orari di lavoro dei dipendenti i cui figli sono ammessi al servizio.


Art. 7.

(Integrazione con il territorio).

        1. Compatibilmente con il numero dei posti disponibili, ai servizi di asilo nido e di scuola materna istituiti presso i luoghi di lavoro ai sensi della presente legge, possono accedere anche famiglie i cui componenti non rivestono la qualità di lavoratori dell'azienda presso cui i suddetti servizi sono stati istituiti, con priorità per le famiglie residenti nel territorio in cui è ubicata l'azienda medesima.



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