XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2003
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato, al fine di favorire la conciliazione tra le
esigenze della famiglia e quelle del lavoro, promuove e
favorisce l'istituzione e il funzionamento di asili nido e
scuole materne presso i luoghi di lavoro.
Art. 2.
(Contributo per le spese di funzionamento).
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a concedere ai datori di lavoro che istituiscono,
all'interno dei luoghi di lavoro o in locali situati nelle
immediate vicinanze, servizi di asilo nido o di scuola materna
in favore dei figli dei dipendenti, contributi fino
all'ammontare del 50 per cento delle spese di funzionamento
dei servizi medesimi.
2. La parte residua delle spese di cui al comma 1 è
ripartita in parti uguali tra il datore di lavoro, il
lavoratore che fruisce del servizio ed il comune di residenza
del lavoratore medesimo.
Art. 3.
(Contributo per le spese di primo impianto).
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui al comma 1
un contributo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo
delle spese di primo impianto dei servizi di cui alla presente
legge.
2. Le spese di primo impianto riguardano l'acquisto, la
costruzione, la ristrutturazione e l'adattamento dei locali,
nonché l'acquisto di arredi ed attrezzature.
Art. 4.
(Requisiti e standard).
1. I requisiti e gli standard degli asili nido e
delle scuole materne di cui alla presente legge sono quelli
previsti dalla normativa ordinaria vigente in materia.
Art. 5.
(Partecipazione dei comuni alla spesa).
1. I comuni devono iscrivere nei propri bilanci la spesa
di cui all'articolo 2 come spesa obbligatoria.
Art. 6.
(Orari di lavoro e dei servizi).
1. Gli orari di apertura e funzionamento degli asili nido
e delle scuole materne di cui alla presente legge devono
adeguarsi agli orari di lavoro dei dipendenti i cui figli sono
ammessi al servizio.
Art. 7.
(Integrazione con il territorio).
1. Compatibilmente con il numero dei posti disponibili, ai
servizi di asilo nido e di scuola materna istituiti presso i
luoghi di lavoro ai sensi della presente legge, possono
accedere anche famiglie i cui componenti non rivestono la
qualità di lavoratori dell'azienda presso cui i suddetti
servizi sono stati istituiti, con priorità per le famiglie
residenti nel territorio in cui è ubicata l'azienda
medesima.