XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2000
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione della professione
di pedagogista).
1. L'esercizio della professione di pedagogista
comprende:
a l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e
di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
assistenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in
ambito educativo e pedagogico rivolte alla persona, alle
famiglie, al gruppo, agli organismi sociali ed alle
comunità;
b) le attività di consulenza tecnico-scientifica
sugli indirizzi e le modalità gestionali proprie del settore
socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale,
rieducativo e culturale;
c) le attività di orientamento scolastico e
professionale;
d) le attività di assistenza educativa e di
consulenza psicopedagogica alle famiglie e alle istituzioni,
soprattutto in relazione ai problemi familiari, all'educazione
dei figli, a stati di abbandono, adozione, tutela e affido di
minori;
e) le attività di progettazione, coordinamento e
direzione di progetti di formazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale nell'ambito dei settori
socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale,
rieducativo, culturale ed aziendale;
f) la formulazione di progetti destinati a persone
in condizione di grave difficoltà o disagio, in particolare,
handicappati, disabili, tossicodipendenti, minori ed
emarginati sociali;
g) le attività di progettazione e coordinamento
metodologico e didattico in ambito educativo, rieducativo e
scolastico;
h) le attività di progettazione, sperimentazione,
ricerca, didattica, formazione e verifica nello specifico
ambito professionale.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio della professione
di pegagogista).
1. Per esercitare la professione di pedagogista è
necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo
avere superato un apposito esame di Stato ed essere iscritto
nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 3.
2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i
laureati in pedagogia e in scienze dell'educazione.
Art. 3.
(Istituzione dell'albo professionale
dei pedagogisti).
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia l'albo
professionale dei pedagogisti.
2. Agli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti si
applica l'articolo 622 del codice penale.
Art. 4.
(Istituzione dell'ordine nazionale
dei pedagogisti).
1. Il Ministro della giustizia emana, con proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previa consultazione delle associazioni nazionali
rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione
dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso
abbia un'articolazione su base regionale e, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le
condizioni per l'ammissione all'ordine da parte degli
interessati, l'ordinamento interno dell'ordine e le norme
necessarie per la prima applicazione della presente legge.
3. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza
sull'ordine nazionale dei pedagogisti.
Art. 5.
(Condizioni per l'iscrizione
all'albo professionale dei pedagogisti).
1. Per essere iscritti all'albo professionale dei
pedagogisti è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al
quale viga in materia la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in
giudicato per delitti che comportino l'interdizione
dall'esercizio della professione;
c) essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione.
Art. 6.
(Norme transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge
sono iscritti di diritto all'albo di cui all'articolo 3 i soci
iscritti all'albo professionale interno della professione di
pedagogista istituito dall'Associazione nazionale dei
pedagogisti (ANPE) che siano in possesso del requisito di cui
al comma 3 dell'articolo 2.