XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2000




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione della professione
di pedagogista).

        1. L'esercizio della professione di pedagogista comprende:

            a l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di assistenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo e pedagogico rivolte alla persona, alle famiglie, al gruppo, agli organismi sociali ed alle comunità;

            b) le attività di consulenza tecnico-scientifica sugli indirizzi e le modalità gestionali proprie del settore socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo e culturale;

            c) le attività di orientamento scolastico e professionale;

            d) le attività di assistenza educativa e di consulenza psicopedagogica alle famiglie e alle istituzioni, soprattutto in relazione ai problemi familiari, all'educazione dei figli, a stati di abbandono, adozione, tutela e affido di minori;

            e) le attività di progettazione, coordinamento e direzione di progetti di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale nell'ambito dei settori socio-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale, rieducativo, culturale ed aziendale;

            f) la formulazione di progetti destinati a persone in condizione di grave difficoltà o disagio, in particolare, handicappati, disabili, tossicodipendenti, minori ed emarginati sociali;

            g) le attività di progettazione e coordinamento metodologico e didattico in ambito educativo, rieducativo e scolastico;
            h) le attività di progettazione, sperimentazione, ricerca, didattica, formazione e verifica nello specifico ambito professionale.


Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione
di pegagogista).

        1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione in pedagogia dopo avere superato un apposito esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale di cui all'articolo 3.
        2. L'esame di Stato di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i laureati in pedagogia e in scienze dell'educazione.


Art. 3.

(Istituzione dell'albo professionale
dei pedagogisti).

        1. E' istituito presso il Ministero della giustizia l'albo professionale dei pedagogisti.
        2. Agli iscritti all'albo professionale dei pedagogisti si applica l'articolo 622 del codice penale.


Art. 4.

(Istituzione dell'ordine nazionale
dei pedagogisti).

        1. Il Ministro della giustizia emana, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni nazionali rappresentative della categoria, le norme per l'istituzione dell'ordine nazionale dei pedagogisti, assicurando che esso abbia un'articolazione su base regionale e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
        2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate le condizioni per l'ammissione all'ordine da parte degli interessati, l'ordinamento interno dell'ordine e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
        3. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei pedagogisti.


Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione
all'albo professionale dei pedagogisti).

        1. Per essere iscritti all'albo professionale dei pedagogisti è necessario:

            a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale viga in materia la condizione di reciprocità;

            b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione;

            c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.


Art. 6.

(Norme transitorie).

        1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'albo di cui all'articolo 3 i soci iscritti all'albo professionale interno della professione di pedagogista istituito dall'Associazione nazionale dei pedagogisti (ANPE) che siano in possesso del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 2.



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