XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1700




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).


          L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3, comma 15, del del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale.
          La disposizione è diretta a spostare dal 30 settembre 2001 al 30 settembre 2002 il termine entro il quale le clausole dei contratti collettivi vigenti in materia di lavoro supplementare continuano a produrre effetti. In tali termini la norma non determina oneri per la finanza pubblica.
          L'articolo 2 è diretto a dare soluzione ai problemi interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
          La norma in oggetto chiarisce che la possibilità di esercitare l'opzione è limitata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995.
          Pertanto, rimanendo confermate le modalità di calcolo della prestazione stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, come da ultimo modificato dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, la norma risolve i dubbi interpretativi restringendo il numero dei soggetti interessati all'esercizio dell'opzione, e quindi non determina sostanziali effetti sulla finanza pubblica.
          L'articolo 3 dispone circa la regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, spostando i termini previsti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dal 30 settembre al 28 dicembre 2001. In tale senso si limita ad un breve differimento del termine previsto per la predetta regolarizzazione, senza quindi effetti sostanziali sulla finanza pubblica.



Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge


          Articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100:

          Art. 3. (Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche). (omissis).

          
15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001.

          Articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

          Art. 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi). 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001. (omissis).




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