XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1700
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3,
comma 15, del del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100,
in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale.
La disposizione è diretta a spostare dal 30 settembre
2001 al 30 settembre 2002 il termine entro il quale le
clausole dei contratti collettivi vigenti in materia di lavoro
supplementare continuano a produrre effetti. In tali termini
la norma non determina oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 2 è diretto a dare soluzione ai problemi
interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 1,
comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di opzione per la liquidazione della pensione
esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
La norma in oggetto chiarisce che la possibilità di
esercitare l'opzione è limitata ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995.
Pertanto, rimanendo confermate le modalità di calcolo
della prestazione stabilite dal decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180, come da ultimo modificato dal decreto-legge 3
maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n.
248, la norma risolve i dubbi interpretativi restringendo il
numero dei soggetti interessati all'esercizio dell'opzione, e
quindi non determina sostanziali effetti sulla finanza
pubblica.
L'articolo 3 dispone circa la regolarizzazione degli
adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti
dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, spostando i
termini previsti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre
2000, n.388, dal 30 settembre al 28 dicembre 2001. In tale
senso si limita ad un breve differimento del termine previsto
per la predetta regolarizzazione, senza quindi effetti
sostanziali sulla finanza pubblica.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge
Articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001,
n. 100:
Art. 3. (Modalità del rapporto di lavoro a tempo
parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole
elastiche). (omissis).
15. Ferma restando l'applicabilità immediata della
disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti
collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre
effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30
settembre 2001.
Articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388:
Art. 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi).
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21
dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme
dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare
la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a
prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza,
versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato
di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre
2001. (omissis).