XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1700




        Onorevoli deputati! - Il presente decreto-legge reca una serie di disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, di opzione in materia pensionistica, nonché di regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana.
        L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale ultima norma dispone che le clausole dei contratti collettivi in materia di "lavoro supplementare" nei rapporti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 100 del 2001, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001.
        Pertanto, alla scadenza del predetto termine la materia del lavoro supplementare verrebbe disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di legge, ove non sia intervenuta medio tempore una nuova disposizione contrattuale.
        Premesso che la ratio della normativa in esame tendeva a demandare agli accordi contrattuali la disciplina in materia, occorre tuttavia prendere atto che manca a tutt'oggi il previsto riscontro in sede contrattuale, posto che sono pochi quei contratti che, in adesione alla facoltà concessa dalla legge, sono intervenuti sulla materia disciplinando il lavoro supplementare.
        La previsione di cui all'articolo 1 intende consentire alla futura contrattazione collettiva di disciplinare il lavoro supplementare anche secondo quelle che saranno le nuove disposizioni di legge in materia di part-time.
        Qualora non intervenga lo slittamento del termine, gli eventuali accordi contrattuali che dovessero concludersi sul tema dopo la data del 30 settembre 2001, finirebbero per essere condizionati dalla rigida e vincolistica disciplina dettata dalla legge in materia e superati, a breve, dalle nuove disposizioni che si adotteranno in materia.
        Inoltre, l'iniziativa in esame lascia aperto lo spazio per un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di una nuova disciplina sul part-time più coerente anche con le disposizioni comunitarie.
        L'articolo 2 è inteso a dare soluzione ai problemi interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
        Con il comma 1, quindi, si stabilisce che tale opzione è esercitabile esclusivamente dai soggetti che, al 31 dicembre 1995, avevano meno di diciotto anni di anzianità contributiva, mentre il comma 2 prevede che, comunque, la facoltà di opzione è concessa a tutti coloro che l'hanno esercitata entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.
        Tale ultima previsione viene soprattutto incontro alle legittime aspettative di coloro che, in possesso di almeno diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, pur in presenza delle suddette problematiche interpretative, hanno già esercitato l'opzione in questione, rimanendo, in taluni casi, senza retribuzione e senza trattamento pensionistico, essendosi già dimessi dal posto di lavoro.
        L'articolo 3, infine, dispone in ordine alla regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana. Tale ultima disposizione è particolarmente attesa dalla popolazione interessata.




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