XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1700
Onorevoli deputati! - Il presente decreto-legge reca
una serie di disposizioni urgenti in materia di lavoro
supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, di
opzione in materia pensionistica, nonché di regolarizzazione
degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti
colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune
province della Regione siciliana.
L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3,
comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100,
in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale ultima
norma dispone che le clausole dei contratti collettivi in
materia di "lavoro supplementare" nei rapporti di lavoro a
tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo n. 100 del 2001, continuano a
produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non
oltre il 30 settembre 2001.
Pertanto, alla scadenza del predetto termine la materia
del lavoro supplementare verrebbe disciplinata esclusivamente
dalle disposizioni di legge, ove non sia intervenuta medio
tempore una nuova disposizione contrattuale.
Premesso che la ratio della normativa in esame
tendeva a demandare agli accordi contrattuali la disciplina in
materia, occorre tuttavia prendere atto che manca a tutt'oggi
il previsto riscontro in sede contrattuale, posto che sono
pochi quei contratti che, in adesione alla facoltà concessa
dalla legge, sono intervenuti sulla materia disciplinando il
lavoro supplementare.
La previsione di cui all'articolo 1 intende consentire
alla futura contrattazione collettiva di disciplinare il
lavoro supplementare anche secondo quelle che saranno le nuove
disposizioni di legge in materia di part-time.
Qualora non intervenga lo slittamento del termine, gli
eventuali accordi contrattuali che dovessero concludersi sul
tema dopo la data del 30 settembre 2001, finirebbero per
essere condizionati dalla rigida e vincolistica disciplina
dettata dalla legge in materia e superati, a breve, dalle
nuove disposizioni che si adotteranno in materia.
Inoltre, l'iniziativa in esame lascia aperto lo spazio per
un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di una
nuova disciplina sul part-time più coerente anche con le
disposizioni comunitarie.
L'articolo 2 è inteso a dare soluzione ai problemi
interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 1,
comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
concernente il diritto di opzione per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del
sistema contributivo.
Con il comma 1, quindi, si stabilisce che tale opzione è
esercitabile esclusivamente dai soggetti che, al 31 dicembre
1995, avevano meno di diciotto anni di anzianità contributiva,
mentre il comma 2 prevede che, comunque, la facoltà di opzione
è concessa a tutti coloro che l'hanno esercitata entro la data
di entrata in vigore del decreto-legge.
Tale ultima previsione viene soprattutto incontro alle
legittime aspettative di coloro che, in possesso di almeno
diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, pur in
presenza delle suddette problematiche interpretative, hanno
già esercitato l'opzione in questione, rimanendo, in taluni
casi, senza retribuzione e senza trattamento pensionistico,
essendosi già dimessi dal posto di lavoro.
L'articolo 3, infine, dispone in ordine alla
regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi
per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990
in talune province della Regione siciliana. Tale ultima
disposizione è particolarmente attesa dalla popolazione
interessata.