XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1579




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il Trattato di Nizza riguarda la riforma istituzionale dell'Unione europea in previsione dell'allargamento e non attiene quindi a decisioni di spese rilevanti.
          Le spese previste saranno comunque finanziate sul bilancio comunitario (si pensi per esempio all'aumento del numero dei Parlamentari europei, che sale a 732, all'incremento del numero dei commissari almeno fino a quando non verrà fissato un plafond, o alla possibilità per il Consiglio di creare in futuro sezioni o camere giurisdizionali competenti a giudicare su taluni ricorsi di legittimità in settori specifici).
          In un solo caso le spese sono a carico degli Stati membri, e cioè in materia di cooperazione rafforzata. L'articolo 44 precisa che "Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti". Ma una tale norma era già contenuta nel Trattato di Amsterdam (articolo 44, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea) ed a Nizza è stata soltanto rinumerata.


RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


          L'unica forma di recepimento possibile nell'ordinamento interno del Trattato in parola è la ratifica parlamentare ex articolo 80 della Costituzione, in quanto si tratta di una modifica di legge, nonché di un atto internazionale a forte valenza politica.
          Il Trattato modifica in particolare sia il Trattato istitutivo dell'Unione europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, sia il successivo Trattato di Amsterdam, del 1997, di cui alla legge n. 209 del 1998, sia gli altri Trattati istitutivi delle Comunità, dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre l957, n. 1203, ai successivi atti modificativi della composizione e delle attribuzioni delle Comunità europee.
          Trattandosi di un atto redatto in sede comunitaria esso è naturalmente in linea con le disposizioni dell'Unione europea. Nulla del Trattato, inoltre, attiene alle competenze delle regioni o delle autonomie locali.
          Va soltanto segnalato, per quanto riguarda le collettività regionali e locali, che (articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea e punto 4 della Dichiarazione n. 20) rivede la composizione del Comitato delle Regioni. L'Italia, la Germania, la Francia ed il Regno Unito mantengono 24 delegati, su di un totale di 344.
          All'articolo 263 viene poi previsto, per colmare una lacuna che aveva dato adito a numerosi problemi, che "I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile (...). Alla scadenza del mandato di cui al primo comma (secondo cui i rappresentanti delle collettività regionali e locali devono essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale oppure politicamente responsabili dinanzi ad un'Assemblea eletta), il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura".
          Va segnalato infine che le modifiche al Trattato di Maastricht sono state apportate con la tecnica della modifica testuale, cosiddetta "novella". Manca al momento un testo consolidato che consenta una lettura organica dei testi, di cui si auspica una sollecita redazione.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

          Non vi è alcun impatto diretto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese.
          Va soltanto citato l'articolo 229-A del Trattato che istituisce la Comunità europea.
          L'articolo prevede che "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale".
          Pertanto, qualora tali disposizioni venissero adottate, i cittadini e le imprese, per tutte le questioni attinenti ai titoli comunitari di proprietà industriale, dovrebbero adire o comparire davanti ad una giurisdizione comunitaria. Le modalità procedurali dovranno in tale caso essere definite con atto del Consiglio.
          Verrebbe quindi a mutare "il giudice naturale precostituito per legge" (articolo 25 della Costituzione), con indubbi vantaggi per le possibilità di difesa dei cittadini e delle imprese di fronte, ad esempio, ad atti di pirateria industriale a livello comunitario.




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