XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1579
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il Trattato di Nizza riguarda la riforma istituzionale
dell'Unione europea in previsione dell'allargamento e non
attiene quindi a decisioni di spese rilevanti.
Le spese previste saranno comunque finanziate sul
bilancio comunitario (si pensi per esempio all'aumento del
numero dei Parlamentari europei, che sale a 732,
all'incremento del numero dei commissari almeno fino a quando
non verrà fissato un plafond, o alla possibilità per il
Consiglio di creare in futuro sezioni o camere giurisdizionali
competenti a giudicare su taluni ricorsi di legittimità in
settori specifici).
In un solo caso le spese sono a carico degli Stati
membri, e cioè in materia di cooperazione rafforzata.
L'articolo 44 precisa che "Le spese derivanti dall'attuazione
di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese
amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a
carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il
Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri
previa consultazione del Parlamento europeo, decida
altrimenti". Ma una tale norma era già contenuta nel Trattato
di Amsterdam (articolo 44, paragrafo 2, del Trattato
sull'Unione europea) ed a Nizza è stata soltanto
rinumerata.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
L'unica forma di recepimento possibile nell'ordinamento
interno del Trattato in parola è la ratifica parlamentare ex
articolo 80 della Costituzione, in quanto si tratta di una
modifica di legge, nonché di un atto internazionale a forte
valenza politica.
Il Trattato modifica in particolare sia il Trattato
istitutivo dell'Unione europea, fatto a Maastricht il 7
febbraio 1992, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 3
novembre 1992, n. 454, sia il successivo Trattato di
Amsterdam, del 1997, di cui alla legge n. 209 del 1998, sia
gli altri Trattati istitutivi delle Comunità, dal Trattato di
Roma del 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14
ottobre l957, n. 1203, ai successivi atti modificativi della
composizione e delle attribuzioni delle Comunità europee.
Trattandosi di un atto redatto in sede comunitaria esso è
naturalmente in linea con le disposizioni dell'Unione europea.
Nulla del Trattato, inoltre, attiene alle competenze delle
regioni o delle autonomie locali.
Va soltanto segnalato, per quanto riguarda le
collettività regionali e locali, che (articolo 263 del
Trattato che istituisce la Comunità europea e punto 4 della
Dichiarazione n. 20) rivede la composizione del Comitato delle
Regioni. L'Italia, la Germania, la Francia ed il Regno Unito
mantengono 24 delegati, su di un totale di 344.
All'articolo 263 viene poi previsto, per colmare una
lacuna che aveva dato adito a numerosi problemi, che "I membri
del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono
nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro
anni. Il loro mandato è rinnovabile (...). Alla scadenza del
mandato di cui al primo comma (secondo cui i rappresentanti
delle collettività regionali e locali devono essere titolari
di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività
regionale oppure politicamente responsabili dinanzi ad
un'Assemblea eletta), il mandato dei membri del Comitato
termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante
durata di detto mandato secondo la medesima procedura".
Va segnalato infine che le modifiche al Trattato di
Maastricht sono state apportate con la tecnica della modifica
testuale, cosiddetta "novella". Manca al momento un testo
consolidato che consenta una lettura organica dei testi, di
cui si auspica una sollecita redazione.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Non vi è alcun impatto diretto sull'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese.
Va soltanto citato l'articolo 229-A del Trattato che
istituisce la Comunità europea.
L'articolo prevede che "il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, può adottare
disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia,
nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi
su controversie connesse con l'applicazione degli atti
adottati in base al presente trattato che creano titoli
comunitari di proprietà industriale".
Pertanto, qualora tali disposizioni venissero adottate, i
cittadini e le imprese, per tutte le questioni attinenti ai
titoli comunitari di proprietà industriale, dovrebbero adire o
comparire davanti ad una giurisdizione comunitaria. Le
modalità procedurali dovranno in tale caso essere definite con
atto del Consiglio.
Verrebbe quindi a mutare "il giudice naturale
precostituito per legge" (articolo 25 della Costituzione), con
indubbi vantaggi per le possibilità di difesa dei cittadini e
delle imprese di fronte, ad esempio, ad atti di pirateria
industriale a livello comunitario.