XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1579




        Onorevoli Deputati! - Il Trattato firmato a Nizza il 26 febbraio scorso risolve le questioni istituzionali lasciate in sospeso nel 1997 ad Amsterdam, apre finalmente la strada all'ampliamento e definisce un percorso da qui alla prossima Conferenza del 2004. Su alcuni punti, ed in particolar modo sull'estensione del voto a maggioranza qualificata, le soluzioni adottate non sono al livello delle attese. Ciononostante, il risultato ottenuto nel "varcare la porta stretta di Nizza" è importante e rappresenta una tappa fondamentale di un processo in corso di realizzazione.
        Nella "maratona" di Nizza vi sono stati certamente dei momenti di tensione tra i Paesi membri. Ma non va disconosciuto l'evento storico straordinario: l'aver trovato un accordo sulla riforma delle istituzioni e sul peso di ciascuno Stato, attraverso il confronto negoziale e non, come nella storia europea del passato, attraverso l'uso della forza.
        Si illustrano di seguito i risultati raggiunti sui left-overs di Amsterdam (composizione e struttura della Commissione, riponderazione del voto, estensione del voto a maggioranza qualificata, altre istituzioni), sulle cooperazioni rafforzate, sulle modifiche istituzionali in materia di difesa e sul "dopo-Nizza". Su ognuno di questi punti l'Italia ha presentato alla Conferenza intergovernativa un documento di riflessione (sulle cooperazioni rafforzate e sul "dopo-Nizza" insieme alla Germania) che ci ha permesso di mantenere un profilo negoziale molto alto e talvolta decisivo.


Commissione.

        L'accordo (articolo 4 del Protocollo sull'allargamento allegato al Trattato) prevede il mantenimento dell'attuale composizione fino al termine della Commissione in carica (31 dicembre 2004), la fissazione del principio di un commissario per Stato membro a decorrere dal 2005, e l'impegno, al momento in cui l'Unione avrà raggiunto i 27 Stati membri, a fissare, con decisione del Consiglio all'unanimità, un numero di commissari inferiore a 27 con l'applicazione di un criterio di rotazione su base paritaria. La soluzione individuata costituisce un compromesso fra la tesi (sostenuta essenzialmente dai Paesi "grandi") favorevole ad una Commissione a composizione ridotta e con un numero di membri inferiore comunque a quello degli Stati membri, e quella (tenacemente sostenuta da alcuni Paesi meno popolati) contraria alla rinuncia al principio di un commissario per Stato membro. Essa comporta la rinuncia al secondo commissario da parte dei Paesi "grandi" a decorrere dal 2005, che è stata in parte compensata con la riponderazione dei voti in Consiglio. Sono da segnalare inoltre come elementi integranti dell'accordo la previsione di maggiori poteri per il presidente della Commissione in materia di organizzazione interna del collegio (il Presidente potrà esigere le dimissioni di un singolo commissario, assegnare competenze, ridistribuirle in corso di mandato ed esercitare un più esplicito ruolo di indirizzo dell'esecutivo: articolo 217 del Trattato che istituisce la Comunità europea) e l'introduzione del principio innovativo che la designazione del Presidente verrà d'ora in poi decisa a maggioranza qualificata dal Consiglio, riunito in formazione di Capi di Stato e di Governo (articolo 214, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea).


Riponderazione del voto.

        La soluzione su cui si è pervenuti ad un'intesa prevede che ai "quattro grandi" vengano attribuiti 29 voti ciascuno; 27 a Spagna e Polonia, 14 alla Romania, 13 ai Paesi Bassi, 12 a Belgio, Grecia, Portogallo, Ungheria e Repubblica ceca, 10 a Svezia, Austria e Bulgaria, 7 a Danimarca, Finlandia, Irlanda, Slovacchia e Lituania, 4 a Lussemburgo, Estonia, Lettonia, Slovenia e Cipro, 3 a Malta (si vedano l'articolo 3 del citato Protocollo sull'allargamento e le dichiarazioni n. 20 e n. 21).
        Questo modello di riponderazione sostanziale segue la logica e la struttura del documento presentato dall'Italia alla Conferenza intergovernativa. Esso ha il grande merito di impedire un ulteriore deterioramento della quota degli Stati membri più popolati a seguito del prossimo allargamento e di garantire la legittimità democratica e la rappresentatività delle decisioni.
        Vengono previste due "reti di sicurezza".
        Anzitutto, viene stabilito che una decisione debba sempre essere sostenuta dalla maggioranza degli Stati membri. Ciò per evitare il verificarsi di un caso specifico (l'accordo tra i "quattro grandi" e gli altri Stati più popolati), frutto della riponderazione sostanziale, in cui una minoranza di Stati disporrebbe dei voti sufficienti per assumere una decisione.
        Inoltre, per conciliare la richiesta della Germania di un riconoscimento del proprio peso demografico con l'esigenza francese di mantenere inalterata la parità dei "quattro grandi", si è convenuto che ogni Stato possa chiedere di verificare, prima dell'assunzione della decisione, che essa rappresenti almeno il 62 per cento della popolazione dell'Unione. Dal momento che la Germania rappresenta il 17,05 per cento della popolazione dell'Europa a 27, a fronte del 12,31 del Regno Unito, del 12,24 della Francia e dell'11,97 dell'Italia, il differente peso demografico della Germania nella formazione di una minoranza di blocco in termini demografici ne risulta riconosciuto.
        Il negoziato sulla riponderazione del voto si è intrecciato con quello sull'attribuzione dei seggi al Parlamento europeo (articolo 2 del Protocollo sull'allargamento). I piccoli Stati membri hanno ottenuto qualche compensazione, così come la Germania che mantiene il numero attuale di 99 parlamentari; ad Italia, Francia e Gran Bretagna ne vengono attribuiti 72, nonostante la demografia sia leggermente in favore degli ultimi due Stati, cui, fin quasi al termine del negoziato, si era inclini a darne un paio in più.


Estensione del voto a maggioranza.

        La posizione intransigente di alcuni Stati membri ha impedito di raggiungere tutti i risultati auspicati dall'Italia, in particolar modo nelle materie sensibili che sono state oggetto delle battute finali del negoziato (fiscalità e sicurezza sociale anzitutto, ma anche, in misura minore, giustizia ed affari interni e politica commerciale).
        Passano a maggioranza qualificata una trentina di disposizioni rispetto alle 75 esistenti. Restano all'unanimità le disposizioni di carattere costituzionale ed istituzionale oppure le norme relative a materie, come la fiscalità o la sicurezza sociale, di grande sensibilità politica.
        Tra i casi di passaggio alla maggioranza qualificata vi sono: la tutela dei diritti fondamentali (articolo 7 del Trattato sull'Unione europea) con l'introduzione di un primo paragrafo che consente, con una maggioranza dei quattro quinti, di attivare un meccanismo di "allerta" precoce, che rispetta, come chiesto da parte italiana ed austriaca, i princìpi fondamentali del contraddittorio e del riesame (la rimanente parte della precedente versione dell'articolo 7 è rimasta invariata); la nomina dei rappresentanti speciali per la politica estera e la conclusione di alcuni accordi dell'Unione con i Paesi terzi (articoli 23 e 24); la lotta alle discriminazioni (articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea); la cooperazione giudiziaria in materia civile, con l'eccezione del diritto di famiglia (articolo 65 del Trattato che istituisce la Comunità europea); la solidarietà comunitaria in caso di catastrofi (articolo 100); la rappresentanza esterna dell'Unione economica e monetaria (articolo 111, paragrafo 4); le modalità di introduzione dell'euro nei nuovi Paesi aderenti (articolo 123); il commercio internazionale dei servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale (articolo 133), con l'eccezione dei servizi culturali ed audiovisivi, dei servizi legati all'istruzione e dei servizi sociali e sanitari; la politica industriale (articolo 157); lo statuto dei partiti politici europei (articolo 191), lo statuto dei parlamentari europei (articolo 190), con l'eccezione della parte relativa al trattamento fiscale; la nomina del presidente della Commissione, del segretario generale e del suo vice (articoli 214 e 207, paragrafo 2) e le modifiche al regolamento di procedura della Corte di giustizia (articolo 223) e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (articolo 225).
        Per altre disposizioni di grande sensibilità viene previsto il passaggio a maggioranza qualificata, differito ad una data successiva predeterminata oppure sulla base di una delibera successiva del Consiglio. E' il caso dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione; della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro e delle condizioni di impiego dei cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti; delle regole di funzionamento dei fondi strutturali e del fondo di coesione.
        Il giudizio complessivo è nel senso di un accordo non esaltante ma più che accettabile. A grandi e significativi passi in avanti come per la nomina del presidente della Commissione (articolo 214) e del segretario generale e del suo vice (articolo 207, paragrafo 2) corrisponde la delusione per l'esclusione della fiscalità (articolo 93) e della sicurezza sociale (articolo 42) e per la "soluzione cosmetica" approvata per lo Statuto del parlamentare europeo: la mancata estensione della maggioranza qualificata agli aspetti relativi al trattamento fiscale (imposta da due Stati membri, che pretendono di applicare l'imposizione nazionale sull'indennità, comunitaria, del parlamentare) non facilita il raggiungimento di un accordo con il Parlamento europeo.


Altre istituzioni: Corte di giustizia e Tribunale di primo grado.

        Il sistema giurisdizionale comunitario viene ridisegnato nella prospettiva di distinguere ulteriormente la funzione della Corte di giustizia, quale giudice "costituzionale" dell'ordinamento comunitario, rispetto a quella del Tribunale di prima istanza quale giudice di merito. Viene inoltre prevista la possibilità di creare delle camere di ricorso specializzate per determinati tipi di contenzioso (ad esempio il contenzioso della funzione pubblica comunitaria ed il contenzioso in materia di proprietà intellettuale). In particolare, il Trattato (si vedano gli articoli 220 e seguenti) ha modificato la maggior parte degli articoli relativi al funzionamento della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado ed alla ripartizione di competenza tra questi due organi giurisdizionali nonché tra tali organi e le istituende sezioni giurisdizionali "specializzate", lasciando tuttavia pressoché immutato, nella sostanza, l'attuale regime delle procedure giurisdizionali (tipologia di ricorsi, soggetti legittimati ad adire gli organi giurisdizionali, atti impugnabili). Parallelamente alle modifiche apportate agli articoli del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Trattato ha inoltre modificato in più punti, lo Statuto della Corte di giustizia, nonché la procedura prevista per la modifica delle disposizioni dello Statuto stesso (ai sensi del nuovo articolo 245 il Consiglio potrà in futuro modificare, all'unanimità, le disposizioni dello Statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso).
        Tra le diverse modifiche introdotte, relativamente alla Corte di giustizia, si segnalano quelle che avranno probabilmente un maggior impatto sull'attuale sistema giurisdizionale:

            la possibilità per il Consiglio di creare in futuro sezioni o camere giurisdizionali competenti a giudicare su taluni ricorsi di legittimità in settori specifici (articoli 220 e 225-bis del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad esempio in materia di pubblico impiego o di proprietà intellettuale);

            il riconoscimento di una competenza primaria del Tribunale su tutti i ricorsi diretti (articolo 225 del Trattato che istituisce la Comunità europea, anche se poi nella sostanza non si è voluto modificare fin da subito l'attuale ripartizione di competenza con la Corte di giustizia);

            la possibile attribuzione al Tribunale di una competenza anche per i rinvii pregiudiziali ex articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea in talune materie specifiche (articolo 225, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità europea);

            la possibilità che il Consiglio attribuisca in futuro alla Corte di giustizia la competenza, del tutto nuova nel quadro giurisdizionale comunitario, a statuire sulle controversie tra privati connesse all'applicazione dei regolamenti relativi alla proprietà industriale (articolo 229-bis del Trattato che istituisce la Comunità europea).

        Tutte e quattro le riforme sopra citate non saranno comunque immediatamente operative in quanto necessitano a tale fine di una successiva decisione unanime del Consiglio (la gran parte delle modifiche si presentano, dunque, sotto forma di clausole abilitanti in favore del Consiglio).
        Anche la devoluzione di nuove competenze in favore del Tribunale richiederà, per diventare sostanziale, una modifica dello Statuto della Corte di giustizia e segnatamente del nuovo articolo 51, che riserva alla Corte tutti i ricorsi proposti dalle istituzioni, dalla Banca centrale europea e dagli Stati membri (per tale modifica occorrerà, ai sensi del nuovo articolo 245 del Trattato che istituisce la Comunità europea, una decisione unanime del Consiglio). A riguardo gli Stati membri si sono, tuttavia, impegnati (con una Dichiarazione allegata al Trattato in corrispondenza dell'articolo 225 del Trattato che istituisce la Comunità europea) ad accelerare l'adozione di proposte appropriate per definire una nuova ripartizione di competenze tra il Tribunale e la Corte, in particolare in materia di ricorsi diretti. L'intento dovrebbe essere quello, come precedentemente indicato, di consacrare per il Tribunale il ruolo di principale giudice del merito e per la Corte di giustizia il ruolo per così dire costituzionale, cui spettino essenzialmente la funzione di interpretazione del diritto e quella di soluzione del contenzioso di rilevanza costituzionale.
        L'attribuzione al Tribunale anche di una competenza pregiudiziale circoscritta a materie molto specifiche (che coincideranno con quelle attribuite alle sezioni giurisdizionali le cui decisioni sono, infatti, impugnabili davanti al Tribunale) non dovrebbe minare l'unità e la coerenza del diritto comunitario garantita essenzialmente dalla Corte. Comunque, per il caso in cui un tale rischio si verifichi, è stato previsto, su impulso italiano, un meccanismo che consente alla Corte, su iniziativa del primo avvocato generale, di riesaminare la decisione interpretativa del Tribunale (articolo 225, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 62 dello Statuto). Si segnala, infine, la definitiva parificazione del ruolo del Parlamento europeo alle altre istituzioni in relazione alla possibilità di presentare ricorsi di legittimità avverso atti comunitari (articolo 230 del Trattato che istituisce la Comunità europea) nonché alla possibilità di domandare un parere alla Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo internazionale con le disposizioni del Trattato (articolo 300, paragrafo 6 del Trattato che istituisce la Comunità europea).


Cooperazioni rafforzate.

        Sulla base del documento congiunto italo-tedesco, si sono ottenuti dei risultati importanti. La cooperazione rafforzata diviene un ponte tra il presente ed il futuro. Un'avanguardia di Stati, sempre aperta ad ingressi successivi da parte di altri Stati membri, potrà avanzare come alfiere dell'integrazione, nel rispetto delle regole dei Trattati e del quadro istituzionale unico.
        Sono state introdotte una serie di modifiche sia agli articoli del Trattato sull'Unione europea che disciplinano gli aspetti generali delle cooperazioni rafforzate sia agli articoli che disciplinano le cooperazioni rafforzate nei singoli pilastri.
        Tra le modifiche principali della parte generale si segnala la fissazione di un numero minimo di otto Stati membri partecipanti. La fissazione di tale cifra ridurrà, nella prospettiva di un'Unione a 27 Stati membri, il numero minimo di Stati necessario per applicare il meccanismo della cooperazione rafforzata per la cui attivazione il Trattato di Amsterdam prevede, invece, la maggioranza degli Stati membri.
        E' rimasto, invece, inalterato il principio secondo il quale le cooperazioni rafforzate possono intervenire solo in "ultima istanza" (articolo 43 A, cioè previo esperimento delle "procedure ordinarie" dei trattati) e solo nell'ambito delle competenze già conferite alla Comunità europea dal Trattato. Invariato è rimasto anche il principio secondo il quale le cooperazioni rafforzate non possono essere utilizzate nei settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità (come ad esempio la Politica agricola comune). E' stato inoltre precisato che tale meccanismo non deve pregiudicare il mercato interno e la politica di coesione economica e sociale.
        La cooperazione rafforzata è stata estesa anche al secondo pilastro, con esclusione del settore della difesa (a causa dell'opposizione britannica), sia pure limitatamente all'attuazione delle azioni e delle posizioni comuni. E' stato, infatti, introdotto ex novo l'articolo 27-A ai sensi del quale le "cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo (1) sono dirette a salvaguardare i valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme, affermando la sua identità come forza coerente sulla scena internazionale. Esse rispettano: i princìpi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera e di sicurezza comune, nonché le decisioni adottate nel quadro di tale politica; le competenze della Comunità europea; la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione esterna della stessa".


(1) Politica estera e di sicurezza comune.


        Rimanendo sul contenuto delle norme, si fa presente che la cittadinanza non è più esclusa dal campo di applicazione della cooperazione rafforzata nel primo pilastro.
        Venendo ora alle disposizioni di carattere procedurale per l'attivazione del meccanismo delle cooperazioni rafforzate in ciascun pilastro, si osserva che esse sono state semplificate per quanto concerne il primo e il terzo pilastro.
        In particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 11 del Trattato che istituisce la Comunità europea (cooperazioni rafforzate nel "primo pilastro") è così modificato: "L'autorizzazione di procedere ad una cooperazione rafforzata è concessa (...) dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato (2), è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.


        (2) Procedura di codecisione.


        Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta sollevata la questione in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo".
        La stessa procedura è prevista per le materie del terzo pilastro attinenti alla "giustizia ed agli affari interni" (articolo 40 del Trattato sull'Unione europea); per il Parlamento europeo è però prevista la sola consultazione.
        In entrambi i casi, pertanto, uno Stato membro non può più "bloccare" la procedura di autorizzazione.
        Per quanto attiene, invece, alla procedura di autorizzazione del meccanismo di cooperazione nel secondo pilastro, il nuovo articolo 27-A del Trattato sull'Unione europea richiama l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, che prevede come noto il "diritto di blocco" (che si applicava prima di Nizza al primo e al terzo pilastro) da parte di uno Stato membro che dichiari di opporsi all'autorizzazione della cooperazione rafforzata per specificati ed importanti motivi di politica nazionale.


Modifiche istituzionali in materia di politica comune di difesa.

        A seguito dell'azione dell'Italia e del Benelux, si è riusciti ad ottenere l'inserimento di quelle pur limitate revisioni degli articoli 17 e 25 del Trattato sull'Unione europea, che consentono di tenere conto delle innovazioni di natura istituzionale introdotte nell'Unione come conseguenza delle decisioni assunte in materia di difesa comune e di capacità comune di gestione di situazioni di crisi con strumenti militari e civili. Le novità comportano essenzialmente l'eliminazione dal corpo dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea dei riferimenti alla UEO, resi obsoleti dai più recenti sviluppi, l'individuazione, nell'articolo 25 del Trattato sull'Unione europea, del comitato politico e di sicurezza quale nuovo organo responsabile in materia di controllo politico e di direzione strategica nelle operazioni di gestione di crisi, ed infine il principio che il Consiglio possa delegare al comitato politico e di sicurezza i poteri necessari per la gestione di situazioni di crisi (articolo 25: "Fatto salvo l'articolo 207 del Trattato che istituisce la Comunità europea (3), un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questi o di propria iniziativa (...). Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi".


        (3) Relativo al Comitato dei rappresentanti permanenti, "responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna".


        L'intesa su queste pur limitate modifiche dei Trattati, che l'Italia aveva sostenuto da tempo pur da posizione minoritaria, e che si erano fino all'ultimo scontrate contro l'opposizione di vari Stati membri, consente di incorporare nei Trattati alcuni aspetti di uno degli sviluppi più politicamente rilevanti registrati recentemente nell'Unione, di assicurare la necessaria trasparenza nei confronti dei Parlamenti nazionali e delle opinioni pubbliche e di garantire la coerenza del quadro istituzionale dell'Unione.


Dopo-Nizza.

        Il Consiglio europeo ha recepito una proposta italo-tedesca relativa ai seguiti del dibattito istituzionale dopo Nizza. La relativa dichiarazione, che figura come allegato al Trattato di Nizza, consente fin d'ora di avviare, prima sotto Presidenza svedese e poi belga, un dibattito approfondito sul futuro dell'Europa, che dovrà coinvolgere, secondo modalità da individuare in una fase successiva, le istituzioni dell'Unione, i Parlamenti nazionali, ma anche le varie articolazioni della società civile. I temi principali di questa riflessione saranno la questione della ripartizione delle competenze fra Unione e Stati membri, la questione della semplificazione e riorganizzazione delle disposizioni dei Trattati, lo status della Carta dei diritti fondamentali (4) e quindi l'ipotesi di una sua integrazione nei Trattati ed il ruolo dei Parlamenti nazionali nelle attività dell'Unione. Al temine di questo ampio processo di maturazione del dibattito istituzionale, nel 2004, una Conferenza degli Stati membri dovrà tradurre i risultati di questa riflessione in revisioni dei Trattati.


        (4) Il Consiglio europeo di Nizza va anche ricordato per la proclamazione da parte delle tre principali istituzioni comunitarie (Consiglio, Commissione e Parlamento europeo) della Carta dei diritti fondamentali (per il momento non inserita nei Trattati), organizzata intorno ai sei valori fondamentali: la dignità, le libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, la giustizia. Il catalogo dei diritti nuovi - che ruota intorno alla bioetica, all'informatica, al consumo, ai doveri dell'amministrazione, alla condizione minorile - ne esalta il valore aggiunto rispetto alle tradizioni nazionali.


        Si tratta di un successo importante, reso possibile dall'azione congiunta condotta a Nizza da Italia e Germania, che ha permesso di superare le resistenze di alcuni Stati membri. Sarà così possibile mantenere aperto il dibattito su alcuni essenziali aspetti istituzionali, che non era evidentemente possibile risolvere a Nizza, ma che, secondo la nostra valutazione, dovranno impegnare l'Unione nei prossimi anni, nel quadro di quel processo ormai permanente di riforma istituzionale che consentirà all'Europa di adattarsi ad un contesto geo-politico in costante evoluzione.


Conclusioni.

        Con la firma del Trattato di Nizza e la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali a Nizza, l'Unione è sempre più uno spazio di diritti e non un mero spazio economico, un attore di livello mondiale costruito attorno ai valori di libertà, eguaglianza e solidarietà.
        Sta ora agli Stati membri, che lo vogliano, sviluppare in massimo grado le potenzialità presenti nel Trattato di Nizza ed il dinamismo insito nella costruzione europea, per comporre le "tessere del mosaico" della nuova Europa, ormai tutte visibili davanti a noi.
        L'Italia, che, durante il negoziato per il nuovo Trattato, ha mantenuto un profilo molto alto nella ricerca delle soluzioni più avanzate, è chiamata a rinnovare il suo impegno, in primis con una ratifica in tempi brevi, affinché la nuova stagione di dibattito che si apre all'indomani della firma possa produrre i migliori risultati per un'Europa dotata di sempre maggiori poteri su questioni di diretto interesse per i suoi cittadini.




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