XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1579
Onorevoli Deputati! - Il Trattato firmato a Nizza il 26
febbraio scorso risolve le questioni istituzionali lasciate in
sospeso nel 1997 ad Amsterdam, apre finalmente la strada
all'ampliamento e definisce un percorso da qui alla prossima
Conferenza del 2004. Su alcuni punti, ed in particolar modo
sull'estensione del voto a maggioranza qualificata, le
soluzioni adottate non sono al livello delle attese.
Ciononostante, il risultato ottenuto nel "varcare la porta
stretta di Nizza" è importante e rappresenta una tappa
fondamentale di un processo in corso di realizzazione.
Nella "maratona" di Nizza vi sono stati certamente dei
momenti di tensione tra i Paesi membri. Ma non va
disconosciuto l'evento storico straordinario: l'aver trovato
un accordo sulla riforma delle istituzioni e sul peso di
ciascuno Stato, attraverso il confronto negoziale e non, come
nella storia europea del passato, attraverso l'uso della
forza.
Si illustrano di seguito i risultati raggiunti sui
left-overs di Amsterdam (composizione e struttura della
Commissione, riponderazione del voto, estensione del voto a
maggioranza qualificata, altre istituzioni), sulle
cooperazioni rafforzate, sulle modifiche istituzionali in
materia di difesa e sul "dopo-Nizza". Su ognuno di questi
punti l'Italia ha presentato alla Conferenza intergovernativa
un documento di riflessione (sulle cooperazioni rafforzate e
sul "dopo-Nizza" insieme alla Germania) che ci ha permesso di
mantenere un profilo negoziale molto alto e talvolta
decisivo.
Commissione.
L'accordo (articolo 4 del Protocollo sull'allargamento
allegato al Trattato) prevede il mantenimento dell'attuale
composizione fino al termine della Commissione in carica (31
dicembre 2004), la fissazione del principio di un commissario
per Stato membro a decorrere dal 2005, e l'impegno, al momento
in cui l'Unione avrà raggiunto i 27 Stati membri, a fissare,
con decisione del Consiglio all'unanimità, un numero di
commissari inferiore a 27 con l'applicazione di un criterio di
rotazione su base paritaria. La soluzione individuata
costituisce un compromesso fra la tesi (sostenuta
essenzialmente dai Paesi "grandi") favorevole ad una
Commissione a composizione ridotta e con un numero di membri
inferiore comunque a quello degli Stati membri, e quella
(tenacemente sostenuta da alcuni Paesi meno popolati)
contraria alla rinuncia al principio di un commissario per
Stato membro. Essa comporta la rinuncia al secondo commissario
da parte dei Paesi "grandi" a decorrere dal 2005, che è stata
in parte compensata con la riponderazione dei voti in
Consiglio. Sono da segnalare inoltre come elementi integranti
dell'accordo la previsione di maggiori poteri per il
presidente della Commissione in materia di organizzazione
interna del collegio (il Presidente potrà esigere le
dimissioni di un singolo commissario, assegnare competenze,
ridistribuirle in corso di mandato ed esercitare un più
esplicito ruolo di indirizzo dell'esecutivo: articolo 217 del
Trattato che istituisce la Comunità europea) e l'introduzione
del principio innovativo che la designazione del Presidente
verrà d'ora in poi decisa a maggioranza qualificata dal
Consiglio, riunito in formazione di Capi di Stato e di Governo
(articolo 214, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la
Comunità europea).
Riponderazione del voto.
La soluzione su cui si è pervenuti ad un'intesa prevede
che ai "quattro grandi" vengano attribuiti 29 voti ciascuno;
27 a Spagna e Polonia, 14 alla Romania, 13 ai Paesi Bassi, 12
a Belgio, Grecia, Portogallo, Ungheria e Repubblica ceca, 10 a
Svezia, Austria e Bulgaria, 7 a Danimarca, Finlandia, Irlanda,
Slovacchia e Lituania, 4 a Lussemburgo, Estonia, Lettonia,
Slovenia e Cipro, 3 a Malta (si vedano l'articolo 3 del citato
Protocollo sull'allargamento e le dichiarazioni n. 20 e n.
21).
Questo modello di riponderazione sostanziale segue la
logica e la struttura del documento presentato dall'Italia
alla Conferenza intergovernativa. Esso ha il grande merito di
impedire un ulteriore deterioramento della quota degli Stati
membri più popolati a seguito del prossimo allargamento e di
garantire la legittimità democratica e la rappresentatività
delle decisioni.
Vengono previste due "reti di sicurezza".
Anzitutto, viene stabilito che una decisione debba sempre
essere sostenuta dalla maggioranza degli Stati membri. Ciò per
evitare il verificarsi di un caso specifico (l'accordo tra i
"quattro grandi" e gli altri Stati più popolati), frutto della
riponderazione sostanziale, in cui una minoranza di Stati
disporrebbe dei voti sufficienti per assumere una
decisione.
Inoltre, per conciliare la richiesta della Germania di un
riconoscimento del proprio peso demografico con l'esigenza
francese di mantenere inalterata la parità dei "quattro
grandi", si è convenuto che ogni Stato possa chiedere di
verificare, prima dell'assunzione della decisione, che essa
rappresenti almeno il 62 per cento della popolazione
dell'Unione. Dal momento che la Germania rappresenta il 17,05
per cento della popolazione dell'Europa a 27, a fronte del
12,31 del Regno Unito, del 12,24 della Francia e dell'11,97
dell'Italia, il differente peso demografico della Germania
nella formazione di una minoranza di blocco in termini
demografici ne risulta riconosciuto.
Il negoziato sulla riponderazione del voto si è
intrecciato con quello sull'attribuzione dei seggi al
Parlamento europeo (articolo 2 del Protocollo
sull'allargamento). I piccoli Stati membri hanno ottenuto
qualche compensazione, così come la Germania che mantiene il
numero attuale di 99 parlamentari; ad Italia, Francia e Gran
Bretagna ne vengono attribuiti 72, nonostante la demografia
sia leggermente in favore degli ultimi due Stati, cui, fin
quasi al termine del negoziato, si era inclini a darne un paio
in più.
Estensione del voto a maggioranza.
La posizione intransigente di alcuni Stati membri ha
impedito di raggiungere tutti i risultati auspicati
dall'Italia, in particolar modo nelle materie sensibili che
sono state oggetto delle battute finali del negoziato
(fiscalità e sicurezza sociale anzitutto, ma anche, in misura
minore, giustizia ed affari interni e politica
commerciale).
Passano a maggioranza qualificata una trentina di
disposizioni rispetto alle 75 esistenti. Restano all'unanimità
le disposizioni di carattere costituzionale ed istituzionale
oppure le norme relative a materie, come la fiscalità o la
sicurezza sociale, di grande sensibilità politica.
Tra i casi di passaggio alla maggioranza qualificata vi
sono: la tutela dei diritti fondamentali (articolo 7 del
Trattato sull'Unione europea) con l'introduzione di un primo
paragrafo che consente, con una maggioranza dei quattro
quinti, di attivare un meccanismo di "allerta" precoce, che
rispetta, come chiesto da parte italiana ed austriaca, i
princìpi fondamentali del contraddittorio e del riesame (la
rimanente parte della precedente versione dell'articolo 7 è
rimasta invariata); la nomina dei rappresentanti speciali per
la politica estera e la conclusione di alcuni accordi
dell'Unione con i Paesi terzi (articoli 23 e 24); la lotta
alle discriminazioni (articolo 13 del Trattato che istituisce
la Comunità europea); la cooperazione giudiziaria in materia
civile, con l'eccezione del diritto di famiglia (articolo 65
del Trattato che istituisce la Comunità europea); la
solidarietà comunitaria in caso di catastrofi (articolo 100);
la rappresentanza esterna dell'Unione economica e monetaria
(articolo 111, paragrafo 4); le modalità di introduzione
dell'euro nei nuovi Paesi aderenti (articolo 123); il
commercio internazionale dei servizi e degli aspetti
commerciali della proprietà intellettuale (articolo 133), con
l'eccezione dei servizi culturali ed audiovisivi, dei servizi
legati all'istruzione e dei servizi sociali e sanitari; la
politica industriale (articolo 157); lo statuto dei partiti
politici europei (articolo 191), lo statuto dei parlamentari
europei (articolo 190), con l'eccezione della parte relativa
al trattamento fiscale; la nomina del presidente della
Commissione, del segretario generale e del suo vice (articoli
214 e 207, paragrafo 2) e le modifiche al regolamento di
procedura della Corte di giustizia (articolo 223) e del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (articolo
225).
Per altre disposizioni di grande sensibilità viene
previsto il passaggio a maggioranza qualificata, differito ad
una data successiva predeterminata oppure sulla base di una
delibera successiva del Consiglio. E' il caso dei visti,
dell'asilo e dell'immigrazione; della protezione dei
lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro e
delle condizioni di impiego dei cittadini dei Paesi terzi
legalmente residenti; delle regole di funzionamento dei fondi
strutturali e del fondo di coesione.
Il giudizio complessivo è nel senso di un accordo non
esaltante ma più che accettabile. A grandi e significativi
passi in avanti come per la nomina del presidente della
Commissione (articolo 214) e del segretario generale e del suo
vice (articolo 207, paragrafo 2) corrisponde la delusione per
l'esclusione della fiscalità (articolo 93) e della sicurezza
sociale (articolo 42) e per la "soluzione cosmetica" approvata
per lo Statuto del parlamentare europeo: la mancata estensione
della maggioranza qualificata agli aspetti relativi al
trattamento fiscale (imposta da due Stati membri, che
pretendono di applicare l'imposizione nazionale
sull'indennità, comunitaria, del parlamentare) non facilita il
raggiungimento di un accordo con il Parlamento europeo.
Altre istituzioni: Corte di giustizia e Tribunale di primo
grado.
Il sistema giurisdizionale comunitario viene ridisegnato
nella prospettiva di distinguere ulteriormente la funzione
della Corte di giustizia, quale giudice "costituzionale"
dell'ordinamento comunitario, rispetto a quella del Tribunale
di prima istanza quale giudice di merito. Viene inoltre
prevista la possibilità di creare delle camere di ricorso
specializzate per determinati tipi di contenzioso (ad esempio
il contenzioso della funzione pubblica comunitaria ed il
contenzioso in materia di proprietà intellettuale). In
particolare, il Trattato (si vedano gli articoli 220 e
seguenti) ha modificato la maggior parte degli articoli
relativi al funzionamento della Corte di giustizia e del
Tribunale di primo grado ed alla ripartizione di competenza
tra questi due organi giurisdizionali nonché tra tali organi e
le istituende sezioni giurisdizionali "specializzate",
lasciando tuttavia pressoché immutato, nella sostanza,
l'attuale regime delle procedure giurisdizionali (tipologia di
ricorsi, soggetti legittimati ad adire gli organi
giurisdizionali, atti impugnabili). Parallelamente alle
modifiche apportate agli articoli del Trattato che istituisce
la Comunità europea, il Trattato ha inoltre modificato in più
punti, lo Statuto della Corte di giustizia, nonché la
procedura prevista per la modifica delle disposizioni dello
Statuto stesso (ai sensi del nuovo articolo 245 il Consiglio
potrà in futuro modificare, all'unanimità, le disposizioni
dello Statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso).
Tra le diverse modifiche introdotte, relativamente alla
Corte di giustizia, si segnalano quelle che avranno
probabilmente un maggior impatto sull'attuale sistema
giurisdizionale:
la possibilità per il Consiglio di creare in futuro
sezioni o camere giurisdizionali competenti a giudicare su
taluni ricorsi di legittimità in settori specifici (articoli
220 e 225-bis del Trattato che istituisce la Comunità
europea, ad esempio in materia di pubblico impiego o di
proprietà intellettuale);
il riconoscimento di una competenza primaria del
Tribunale su tutti i ricorsi diretti (articolo 225 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, anche se poi
nella sostanza non si è voluto modificare fin da subito
l'attuale ripartizione di competenza con la Corte di
giustizia);
la possibile attribuzione al Tribunale di una competenza
anche per i rinvii pregiudiziali ex articolo 234 del Trattato
che istituisce la Comunità europea in talune materie
specifiche (articolo 225, paragrafo 3 del Trattato che
istituisce la Comunità europea);
la possibilità che il Consiglio attribuisca in futuro
alla Corte di giustizia la competenza, del tutto nuova nel
quadro giurisdizionale comunitario, a statuire sulle
controversie tra privati connesse all'applicazione dei
regolamenti relativi alla proprietà industriale (articolo
229-bis del Trattato che istituisce la Comunità
europea).
Tutte e quattro le riforme sopra citate non saranno
comunque immediatamente operative in quanto necessitano a tale
fine di una successiva decisione unanime del Consiglio (la
gran parte delle modifiche si presentano, dunque, sotto forma
di clausole abilitanti in favore del Consiglio).
Anche la devoluzione di nuove competenze in favore del
Tribunale richiederà, per diventare sostanziale, una modifica
dello Statuto della Corte di giustizia e segnatamente del
nuovo articolo 51, che riserva alla Corte tutti i ricorsi
proposti dalle istituzioni, dalla Banca centrale europea e
dagli Stati membri (per tale modifica occorrerà, ai sensi del
nuovo articolo 245 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, una decisione unanime del Consiglio). A riguardo gli
Stati membri si sono, tuttavia, impegnati (con una
Dichiarazione allegata al Trattato in corrispondenza
dell'articolo 225 del Trattato che istituisce la Comunità
europea) ad accelerare l'adozione di proposte appropriate per
definire una nuova ripartizione di competenze tra il Tribunale
e la Corte, in particolare in materia di ricorsi diretti.
L'intento dovrebbe essere quello, come precedentemente
indicato, di consacrare per il Tribunale il ruolo di
principale giudice del merito e per la Corte di giustizia il
ruolo per così dire costituzionale, cui spettino
essenzialmente la funzione di interpretazione del diritto e
quella di soluzione del contenzioso di rilevanza
costituzionale.
L'attribuzione al Tribunale anche di una competenza
pregiudiziale circoscritta a materie molto specifiche (che
coincideranno con quelle attribuite alle sezioni
giurisdizionali le cui decisioni sono, infatti, impugnabili
davanti al Tribunale) non dovrebbe minare l'unità e la
coerenza del diritto comunitario garantita essenzialmente
dalla Corte. Comunque, per il caso in cui un tale rischio si
verifichi, è stato previsto, su impulso italiano, un
meccanismo che consente alla Corte, su iniziativa del primo
avvocato generale, di riesaminare la decisione interpretativa
del Tribunale (articolo 225, paragrafo 3, in combinato
disposto con l'articolo 62 dello Statuto). Si segnala, infine,
la definitiva parificazione del ruolo del Parlamento europeo
alle altre istituzioni in relazione alla possibilità di
presentare ricorsi di legittimità avverso atti comunitari
(articolo 230 del Trattato che istituisce la Comunità europea)
nonché alla possibilità di domandare un parere alla Corte di
giustizia circa la compatibilità di un accordo internazionale
con le disposizioni del Trattato (articolo 300, paragrafo 6
del Trattato che istituisce la Comunità europea).
Cooperazioni rafforzate.
Sulla base del documento congiunto italo-tedesco, si sono
ottenuti dei risultati importanti. La cooperazione rafforzata
diviene un ponte tra il presente ed il futuro. Un'avanguardia
di Stati, sempre aperta ad ingressi successivi da parte di
altri Stati membri, potrà avanzare come alfiere
dell'integrazione, nel rispetto delle regole dei Trattati e
del quadro istituzionale unico.
Sono state introdotte una serie di modifiche sia agli
articoli del Trattato sull'Unione europea che disciplinano gli
aspetti generali delle cooperazioni rafforzate sia agli
articoli che disciplinano le cooperazioni rafforzate nei
singoli pilastri.
Tra le modifiche principali della parte generale si
segnala la fissazione di un numero minimo di otto Stati membri
partecipanti. La fissazione di tale cifra ridurrà, nella
prospettiva di un'Unione a 27 Stati membri, il numero minimo
di Stati necessario per applicare il meccanismo della
cooperazione rafforzata per la cui attivazione il Trattato di
Amsterdam prevede, invece, la maggioranza degli Stati
membri.
E' rimasto, invece, inalterato il principio secondo il
quale le cooperazioni rafforzate possono intervenire solo in
"ultima istanza" (articolo 43 A, cioè previo esperimento delle
"procedure ordinarie" dei trattati) e solo nell'ambito delle
competenze già conferite alla Comunità europea dal Trattato.
Invariato è rimasto anche il principio secondo il quale le
cooperazioni rafforzate non possono essere utilizzate nei
settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva
della Comunità (come ad esempio la Politica agricola comune).
E' stato inoltre precisato che tale meccanismo non deve
pregiudicare il mercato interno e la politica di coesione
economica e sociale.
La cooperazione rafforzata è stata estesa anche al secondo
pilastro, con esclusione del settore della difesa (a causa
dell'opposizione britannica), sia pure limitatamente
all'attuazione delle azioni e delle posizioni comuni. E'
stato, infatti, introdotto ex novo l'articolo 27-A ai
sensi del quale le "cooperazioni rafforzate in uno dei settori
di cui al presente titolo (1) sono dirette a salvaguardare i
valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme,
affermando la sua identità come forza coerente sulla scena
internazionale. Esse rispettano: i princìpi, gli obiettivi,
gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera
e di sicurezza comune, nonché le decisioni adottate nel quadro
di tale politica; le competenze della Comunità europea; la
coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione
esterna della stessa".
(1) Politica estera e di sicurezza comune.
Rimanendo sul contenuto delle norme, si fa presente che la
cittadinanza non è più esclusa dal campo di applicazione della
cooperazione rafforzata nel primo pilastro.
Venendo ora alle disposizioni di carattere procedurale per
l'attivazione del meccanismo delle cooperazioni rafforzate in
ciascun pilastro, si osserva che esse sono state semplificate
per quanto concerne il primo e il terzo pilastro.
In particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 11 del
Trattato che istituisce la Comunità europea (cooperazioni
rafforzate nel "primo pilastro") è così modificato:
"L'autorizzazione di procedere ad una cooperazione rafforzata
è concessa (...) dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione
rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato (2), è
richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.
(2) Procedura di codecisione.
Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia
sottoposta al Consiglio europeo. Una volta sollevata la
questione in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi
del primo comma del presente paragrafo".
La stessa procedura è prevista per le materie del terzo
pilastro attinenti alla "giustizia ed agli affari interni"
(articolo 40 del Trattato sull'Unione europea); per il
Parlamento europeo è però prevista la sola consultazione.
In entrambi i casi, pertanto, uno Stato membro non può più
"bloccare" la procedura di autorizzazione.
Per quanto attiene, invece, alla procedura di
autorizzazione del meccanismo di cooperazione nel secondo
pilastro, il nuovo articolo 27-A del Trattato sull'Unione
europea richiama l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, che prevede
come noto il "diritto di blocco" (che si applicava prima di
Nizza al primo e al terzo pilastro) da parte di uno Stato
membro che dichiari di opporsi all'autorizzazione della
cooperazione rafforzata per specificati ed importanti motivi
di politica nazionale.
Modifiche istituzionali in materia di politica comune di
difesa.
A seguito dell'azione dell'Italia e del Benelux, si è
riusciti ad ottenere l'inserimento di quelle pur limitate
revisioni degli articoli 17 e 25 del Trattato sull'Unione
europea, che consentono di tenere conto delle innovazioni di
natura istituzionale introdotte nell'Unione come conseguenza
delle decisioni assunte in materia di difesa comune e di
capacità comune di gestione di situazioni di crisi con
strumenti militari e civili. Le novità comportano
essenzialmente l'eliminazione dal corpo dell'articolo 17 del
Trattato sull'Unione europea dei riferimenti alla UEO, resi
obsoleti dai più recenti sviluppi, l'individuazione,
nell'articolo 25 del Trattato sull'Unione europea, del
comitato politico e di sicurezza quale nuovo organo
responsabile in materia di controllo politico e di direzione
strategica nelle operazioni di gestione di crisi, ed infine il
principio che il Consiglio possa delegare al comitato politico
e di sicurezza i poteri necessari per la gestione di
situazioni di crisi (articolo 25: "Fatto salvo l'articolo 207
del Trattato che istituisce la Comunità europea (3), un
comitato politico e di sicurezza controlla la situazione
internazionale nei settori che rientrano nella politica estera
e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche
formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questi o di
propria iniziativa (...). Ai fini di un'operazione di gestione
delle crisi e per la durata della stessa, quali sono
determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il
comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al
controllo politico e alla direzione strategica delle
operazioni di gestione delle crisi".
(3) Relativo al Comitato dei rappresentanti permanenti,
"responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e
dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli
assegna".
L'intesa su queste pur limitate modifiche dei Trattati,
che l'Italia aveva sostenuto da tempo pur da posizione
minoritaria, e che si erano fino all'ultimo scontrate contro
l'opposizione di vari Stati membri, consente di incorporare
nei Trattati alcuni aspetti di uno degli sviluppi più
politicamente rilevanti registrati recentemente nell'Unione,
di assicurare la necessaria trasparenza nei confronti dei
Parlamenti nazionali e delle opinioni pubbliche e di garantire
la coerenza del quadro istituzionale dell'Unione.
Dopo-Nizza.
Il Consiglio europeo ha recepito una proposta
italo-tedesca relativa ai seguiti del dibattito istituzionale
dopo Nizza. La relativa dichiarazione, che figura come
allegato al Trattato di Nizza, consente fin d'ora di avviare,
prima sotto Presidenza svedese e poi belga, un dibattito
approfondito sul futuro dell'Europa, che dovrà coinvolgere,
secondo modalità da individuare in una fase successiva, le
istituzioni dell'Unione, i Parlamenti nazionali, ma anche le
varie articolazioni della società civile. I temi principali di
questa riflessione saranno la questione della ripartizione
delle competenze fra Unione e Stati membri, la questione della
semplificazione e riorganizzazione delle disposizioni dei
Trattati, lo status della Carta dei diritti fondamentali
(4) e quindi l'ipotesi di una sua integrazione nei Trattati ed
il ruolo dei Parlamenti nazionali nelle attività dell'Unione.
Al temine di questo ampio processo di maturazione del
dibattito istituzionale, nel 2004, una Conferenza degli Stati
membri dovrà tradurre i risultati di questa riflessione in
revisioni dei Trattati.
(4) Il Consiglio europeo di Nizza va anche ricordato per
la proclamazione da parte delle tre principali istituzioni
comunitarie (Consiglio, Commissione e Parlamento europeo)
della Carta dei diritti fondamentali (per il momento non
inserita nei Trattati), organizzata intorno ai sei valori
fondamentali: la dignità, le libertà, l'uguaglianza, la
solidarietà, la cittadinanza, la giustizia. Il catalogo dei
diritti nuovi - che ruota intorno alla bioetica,
all'informatica, al consumo, ai doveri dell'amministrazione,
alla condizione minorile - ne esalta il valore aggiunto
rispetto alle tradizioni nazionali.
Si tratta di un successo importante, reso possibile
dall'azione congiunta condotta a Nizza da Italia e Germania,
che ha permesso di superare le resistenze di alcuni Stati
membri. Sarà così possibile mantenere aperto il dibattito su
alcuni essenziali aspetti istituzionali, che non era
evidentemente possibile risolvere a Nizza, ma che, secondo la
nostra valutazione, dovranno impegnare l'Unione nei prossimi
anni, nel quadro di quel processo ormai permanente di riforma
istituzionale che consentirà all'Europa di adattarsi ad un
contesto geo-politico in costante evoluzione.
Conclusioni.
Con la firma del Trattato di Nizza e la proclamazione
della Carta dei diritti fondamentali a Nizza, l'Unione è
sempre più uno spazio di diritti e non un mero spazio
economico, un attore di livello mondiale costruito attorno ai
valori di libertà, eguaglianza e solidarietà.
Sta ora agli Stati membri, che lo vogliano, sviluppare in
massimo grado le potenzialità presenti nel Trattato di Nizza
ed il dinamismo insito nella costruzione europea, per comporre
le "tessere del mosaico" della nuova Europa, ormai tutte
visibili davanti a noi.
L'Italia, che, durante il negoziato per il nuovo Trattato,
ha mantenuto un profilo molto alto nella ricerca delle
soluzioni più avanzate, è chiamata a rinnovare il suo impegno,
in primis con una ratifica in tempi brevi, affinché la
nuova stagione di dibattito che si apre all'indomani della
firma possa produrre i migliori risultati per un'Europa dotata
di sempre maggiori poteri su questioni di diretto interesse
per i suoi cittadini.