XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1544




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Al fine di verificare la possibilità di sostenere dal punto di vista finanziario l'effettuazione dei test rapidi su bovini regolarmente macellati di età superiore ai 24 mesi, sono state richieste agli assessorati alla sanità delle regioni stime sul numero dei bovini appartenenti a tale categoria che dovrebbero essere sottoposti a macellazione nei prossimi sei mesi.
          I dati fino ad ora raccolti, provenienti da gran parte delle regioni centro-settentrionali, indicano una stima complessiva di 64.000 capi eventualmente da testare nel semestre luglio-dicembre 2001.
          Altri assessorati hanno notificato che in base ai dati in loro possesso il numero previsto di bovini appartenente a tale categoria risulterebbe estremamente basso se non irrisorio.
          Rimangono al momento sconosciute informazioni relative alle regioni meridionali, ma si ha motivo di ritenere che il numero complessivo di bovini compreso in questo arco di età, da sottoporre a test, non dovrebbe alterare in maniera sostanziale il computo complessivo.
          Si ritiene quindi che il carico totale annuo di test da effettuare si aggiri (effettuando una stima per eccesso) intorno alle 150.000 unità all'anno per un costo complessivo di 11.250.000.000 di lire.
          Si sottolinea inoltre che i bovini di età compresa tra i 24 e i 30 mesi non costituiscono una categoria produttiva tipica nel nostro settore zootecnico, tenuto conto che il grosso della produzione di soggetti da carne è costituito da animali che normalmente vengono macellati intorno ai 18-20 mesi di età. Si tratta quindi di bovini che appartengono a particolari categorie produttive oppure soggetti indirizzati alla produzione di latte che per vari motivi vengono ad essere riformati.
          Considerato quanto sopra, i costi relativi all'effettuazione di questi test non comportano lo sforamento del budget previsto dal decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, in quanto i fondi dallo stesso stanziati non sono stati interamente spesi.
          Al dato sopra riportato occorre aggiungere la stima relativa al numero di test che dovranno essere obbligatoriamente effettuati in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001 sui soggetti di età superiore ai 24 mesi sottoposti a macellazione d'urgenza, differita o morti.
          Pur non essendo al momento in possesso di dati precisi si può ragionevolmente affermare che il numero complessivo di bovini appartenente a tale categoria sia irrilevante sul totale.



Allegato


(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127).



Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge


          Decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3:

          Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

                a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai trenta mesi; (omissis).




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