XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1544
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Al fine di verificare la possibilità di sostenere dal
punto di vista finanziario l'effettuazione dei test
rapidi su bovini regolarmente macellati di età superiore ai 24
mesi, sono state richieste agli assessorati alla sanità delle
regioni stime sul numero dei bovini appartenenti a tale
categoria che dovrebbero essere sottoposti a macellazione nei
prossimi sei mesi.
I dati fino ad ora raccolti, provenienti da gran parte
delle regioni centro-settentrionali, indicano una stima
complessiva di 64.000 capi eventualmente da testare nel
semestre luglio-dicembre 2001.
Altri assessorati hanno notificato che in base ai dati in
loro possesso il numero previsto di bovini appartenente a tale
categoria risulterebbe estremamente basso se non irrisorio.
Rimangono al momento sconosciute informazioni relative
alle regioni meridionali, ma si ha motivo di ritenere che il
numero complessivo di bovini compreso in questo arco di età,
da sottoporre a test, non dovrebbe alterare in maniera
sostanziale il computo complessivo.
Si ritiene quindi che il carico totale annuo di
test da effettuare si aggiri (effettuando una stima per
eccesso) intorno alle 150.000 unità all'anno per un costo
complessivo di 11.250.000.000 di lire.
Si sottolinea inoltre che i bovini di età compresa tra i
24 e i 30 mesi non costituiscono una categoria produttiva
tipica nel nostro settore zootecnico, tenuto conto che il
grosso della produzione di soggetti da carne è costituito da
animali che normalmente vengono macellati intorno ai 18-20
mesi di età. Si tratta quindi di bovini che appartengono a
particolari categorie produttive oppure soggetti indirizzati
alla produzione di latte che per vari motivi vengono ad essere
riformati.
Considerato quanto sopra, i costi relativi
all'effettuazione di questi test non comportano lo
sforamento del budget previsto dal decreto-legge 21
novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 3, in quanto i fondi dallo stesso
stanziati non sono stati interamente spesi.
Al dato sopra riportato occorre aggiungere la stima
relativa al numero di test che dovranno essere
obbligatoriamente effettuati in base a quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 999/2001 sui soggetti di età superiore ai
24 mesi sottoposti a macellazione d'urgenza, differita o
morti.
Pur non essendo al momento in possesso di dati precisi si
può ragionevolmente affermare che il numero complessivo di
bovini appartenente a tale categoria sia irrilevante sul
totale.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127).
Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge
Decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3:
Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei
consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza
correlate a malattie infettive e diffusive degli animali,
nelle more della riconversione del sistema zootecnico a
parametri etologicamente compatibili, il Ministero della
sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in
particolare il sistema di controlli per la encefalopatia
spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro
l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al
test di diagnosi rapida per la malattia, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di tutti i bovini, bufalini e bisonti
macellati in età superiore ai trenta mesi; (omissis).