XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1544




Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001.


Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

          Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di casi di encefalopatia spongiforme bovina;

          Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

          Visto il Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il predetto Regolamento (CE) n. 999/2001;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sottoporre al test di diagnosi rapida per il controllo della encefalopatia spongiforme bovina anche tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;


emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

          1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è sostituita dalla seguente:

              "a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;".


Articolo 2.

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 4 settembre 2001.


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.


Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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