XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1999
Onorevoli Colleghi! - La sempre più frequente sequenza
di episodi di cronaca che riporta nelle nostre case le
immagini inquietanti degli abusi perpetrati nei confronti dei
cittadini più deboli e indifesi, i bambini, produce un allarme
sociale che non ha precedenti nella nostra storia recente.
Le statistiche riportano numeri drammatici che,
soprattutto sul versante degli abusi a sfondo sessuale
assistiti oggi dall'ausilio delle nuove tecnologie
informatiche, creano nella pubblica opinione la sensazione di
trovarci tutti di fronte ad una "nuova stagione di Erode".
Ma la dimensione dell'abuso sessuale, anche se la più
abominevole e raccapricciante, non è purtroppo l'unica
dimensione attraverso cui si manifesta il "furto"
dell'infanzia che talvolta viene effettuato dagli adulti nei
confronti dei bambini. Pensiamo ai maltrattamenti, che con
eufemismo leguleio vengono definiti "abuso di mezzi di
correzione", pensiamo al lavoro minorile, all'abbandono
scolastico, allo sfruttamento dei piccoli compiuto dai
malavitosi e dai rom, episodi tutti di un variegato catalogo
di violazione dei diritti dell'infanzia sanciti dalla Carta
dell'ONU, seppure con gradazioni di diversa intensità di
riprovazione sociale.
La proposta di legge che viene portata alla vostra
attenzione tende a disegnare un percorso di interventi da
parte del potere pubblico che, partendo dal territorio, deve
farsi carico dei problemi relativi alla tutela dell'infanzia,
operando concretamente nel senso della prevenzione e
dell'intervento tempestivo volto a porre riparo al danno
eventualmente subìto.
Il principio fondamentale cui si ispira la proposta di
legge, infatti, tende ad insediare presìdi di tutela
dell'infanzia nel territorio, a partire dalla dimensione
(articolo 3) dei distretti scolastici. Tali presìdi, definiti
"centri per la tutela dell'infanzia" (articolo 3) e composti
da un'equipe di operatori scolastici, psicopedagoghi,
esperti di diritto familiare e assistenti sociali, hanno
soprattutto il compito di monitorare, attraverso la scuola
dell'obbligo, i comportamenti dei giovani allievi, traendo da
essi, dal rapporto con le famiglie (o anche dalle assenze
sospette dalle sedi scolastiche), elementi per tempestivi
interventi di prevenzione volti ad evitare il verificarsi di
peggiori danni.
La proposta di legge istituisce anche la figura del tutore
pubblico dell'infanzia (articolo 1), fortemente radicato nel
territorio a livello di circoscrizione provinciale. Il tutore
pubblico dell'infanzia, eletto dal consiglio provinciale
(articolo 2) sulla base di regolamenti emanati dalle
istituzioni locali in ossequio all'autonomia riconosciuta loro
dall'ordinamento, rappresenta l'ombudsman dell'infanzia
nel territorio, fungendo da terminale per le indicazioni
emerse dall'attività istruttoria dei centri per la tutela
dell'infanzia (articolo 4), da collettore delle istanze
emergenti dai privati cittadini e dalla istituzioni, da utile
stimolo all'azione positiva per le istituzioni politiche, per
l'attività giudiziaria eventuale, per le diverse competenze
impegnate nelle politiche della tutela dell'infanzia. Il
Governo è chiamato a, provvedere, per la competenza parziale
(articolo 5) riservata ai Ministeri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche
sociali, con apposite risorse a carico del bilancio statale.
Le autorità locali provvedono alla logistica (articolo 6).