XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1999
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti del tutore pubblico
dell'infanzia).
1. E' istituito presso ogni provincia il tutore pubblico
dell'infanzia, con lo scopo di assicurare l'attuazione dei
diritti dell'infanzia, in conformità alla Dichiarazione dei
diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1959, ed alla Commissione sui
diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Il tutore pubblico dell'infanzia ha il compito, di
intesa con i centri per la tutela dell'infanzia di cui
all'articolo 3, di promuovere e sviluppare programmi di
prevenzione dei danni all'integrità psicofisica dei cittadini
in età infantile. Il tutore pubblico dell'infanzia ha,
inoltre, il compito di intervenire in caso di danno o abuso
fisico o mentale, o di trattamento negligente, maltrattamento
o sfruttamento, inclusi l'abuso sessuale ed ogni altro atto
che possa arrecare pregiudizio al minore di anni 14, compiuti
da chiunque ai suoi danni.
3. Il tutore pubblico dell'infanzia agisce su iniziativa
propria, su segnalazione dei centri per la tutela
dell'infanzia o su istanza di cittadini, enti ed associazioni,
effettuando:
a) interventi diretti attraverso i centri per la
tutela dell'infanzia e le strutture sociali e sanitarie
presenti nel territorio;
b) segnalazioni e raccomandazioni agli organi
istituzionalmente preposti, nell'ambito delle specifiche
competenze, all'attuazione dei diritti del bambino;
c) denunce all'autorità giudiziaria;
d) relazioni inviate alle istituzioni elettive
locali sull'attuazione dei programmi di tutela
dell'infanzia;
e) comunicazioni sull'esito degli interventi
effettuati nei confronti di cittadini, enti o associazioni che
abbiano formulato istanza.
4. Il tutore pubblico dell'infanzia può disporre che le
risultanze degli interventi effettuati siano divulgate a mezzo
di avvisi da pubblicare sulla stampa. Nei casi di gravi e
ripetute irregolarità, negligenze od omissioni da parte di
pubblici uffici, il tutore pubblico dell'infanzia invia una
relazione al presidente della provincia, che è tenuto a darne
notizia nel primo consiglio provinciale utile.
Art. 2.
(Nomina e revoca).
1. Il tutore pubblico dell'infanzia, previa adozione di
apposite norme da parte degli organi competenti e nel rispetto
dell'autonomia locale, è eletto dal consiglio provinciale, con
votazione a scrutinio segreto a maggioranza di tre quinti dei
suoi componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta.
2. Il tutore pubblico dell'infanzia dura in carica quattro
anni e può essere riconfermato una sola volta. Può essere
revocato per gravi motivi morali o connessi alle sue funzioni,
con deliberazione del consiglio provinciale a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti.
3. Il tutore pubblico dell'infanzia è scelto di regola,
tra i magistrati, anche a riposo, i professori universitari in
materie giuridiche e psicopedagogiche, gli avvocati e gli
psicoterapeuti con almeno cinque anni di esercizio
dell'attività professionale. Il tutore pubblico dell'infanzia
può essere eletto, altresì, tra i cittadini che dimostrino di
possedere, attraverso l'esperienza maturata, particolari
competenze in materia di tutela dell'infanzia.
Art. 3.
(Centri per la tutela dell'infanzia).
1. Strumenti operativi del tutore pubblico dell'infanzia
sono i centri per la tutela dell'infanzia istituiti presso
ogni distretto scolastico, con il compito di accertare
eventuali casi di violenze, maltrattamenti ed abbandono
concernenti i minori iscritti nelle leve scolastiche dalla
scuola materna fino al compimento dell'obbligo scolastico, e
di intervenire positivamente su impulso del tutore pubblico
dell'infanzia.
2. Il personale dei centri di cui al comma 1 è costituito
da:
a) quattro docenti comandati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) tre medici del servizio sanitario nazionale,
designati dalla azienda sanitaria locale competente;
c) almeno quattro assistenti sociali designati dal
consiglio provinciale;
d) due rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato operanti nel territorio ed aventi un'esperienza
riconosciuta nel settore della tutela dell'infanzia, nominati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) uno psicologo designato dai competenti organi
della provincia;
f) un legale specializzato in materia di minori,
designato dai competenti organi della provincia.
3. Il centro per la tutela dell'infanzia riferisce
mensilmente al tutore pubblico dell'infanzia sulle attività
svolte e sulle proposte delle iniziative da intraprendere.
4. E' fatto obbligo agli operatori scolastici che abbiano
comunque conoscenza di eventuali violenze, maltrattamenti o
stati di abbandono nei confronti degli allievi, di segnalare
tempestivamente il caso al tutore pubblico dell'infanzia o al
centro per la tutela di competenza.
5. Su incarico del tutore pubblico dell'infanzia, il
centro per la tutela dell'infanzia provvede ad effettuare
un'indagine sui casi segnalati, attraverso gli operatori del
centro che, accertate, anche mediante sopralluoghi autorizzati
dal tutore pubblico, le condizioni socio-ambientali in cui si
sviluppa la personalità del minore, hanno la facoltà di
convocare ed interrogare i familiari o i responsabili della
comunità ospitante o chiunque possa fornire utili elementi
all'indagine.
Art. 4.
(Relazione annuale).
1. Il tutore pubblico dell'infanzia presenta una relazione
annuale sull'attività svolta e sulla condizione dell'infanzia
nell'ambito della provincia. Una parte della relazione deve
avere contenuto programmatico riferito alle iniziative e alle
proposte che il tutore pubblico dell'infanzia avanza in
relazione all'evolversi della condizione dell'infanzia.
2. In occasione della presentazione della relazione è
convocata dal presidente della provincia una sessione
straordinaria del consiglio, allargata ai rappresentanti di
tutti i centri per la tutela dell'infanzia esistenti nel
territorio, al presidente del tribunale per i minorenni, ai
sindaci dei comuni interessati, al questore, al dirigente
dell'ufficio scolastico regionale ed ai direttori generali
delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, al
fine di concorrere a definire le linee fondamentali
dell'azione del tutore pubblico dell'infanzia.
Art. 5.
(Oneri finanziari e gratuità dell'ufficio).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando, in parti uguali,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. L'esercizio dell'ufficio di tutore dell'infanzia è
gratuito. E' stabilita, con decreto del Ministro dell'interno,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un'indennità speciale a titolo di rimborso
spese.
Art. 6.
(Personale e locali).
1. Il tutore pubblico dell'infanzia si avvale per
l'espletamento dei suoi compiti, del personale e dei locali ad
esso assegnati dall'amministrazione provinciale.