XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1998




        Onorevoli Colleghi! - La sentenza 24 luglio 1998, n. 326, della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l'impianto unitario della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30, relativa alla soppressione dei consorzi di bonifica, ha statuito contestualmente l'inesistenza di esclusività di funzioni pubbliche a favore dei consorzi stessi. In argomento, sono punti salienti della sentenza:

            a) i consorzi di bonifica appartengono alla categoria degli "enti amministrativi dipendenti della Regione (...) della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa";

            b) "Non possono ritenersi far parte dei princìpi fondamentali della legislazione statale nella materia né la norma che prevede la preferenza a favore dei Consorzi ai fini della concessione per l'esecuzione delle opere di bonifica "di competenza statale" che l'amministrazione pubblica non esegue direttamente, né la norma che (...) attribuisce di regola ai consorzi di bonifica la manutenzione e l'esercizio delle medesime opere (...)";

            c) "(...) oggi le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione ed il corretto uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio, azione che per la sua natura coinvolge preminenti interessi pubblici, facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso, più che a singole categorie di soggetti privati. Il legislatore statale, pur non avendo provveduto a dettare nuove norme di principio in tema di bonifica, ha però disciplinato un articolato sistema di programmazione complessiva degli interventi per la difesa del suolo, incentrata nel ruolo dei piani di bacino per i bacini di rilievo nazionale (legge 18 maggio 1989, n. 183), nel cui ambito ha fra l'altro previsto l'adeguamento ai piani di bacino anche dei piani generali di bonifica; (...) e ha, per altro verso, dettato nuove norme in materia di risorse idriche (legge 5 gennaio 1994, n. 36) prevedendo, nell'ambito di un principio generale di pubblicità di tutte le acque (articolo 1, comma 1, legge citata) una organizzazione territoriale del servizio idrico integrato fondata sulla delimitazione di ambiti territoriali ottimali e sul ruolo di organizzazione e di gestione del servizio attribuito a comuni e province (articoli 8 e 9 legge citata";

            d) "In questo quadro le leggi dello Stato (...) non pongono vincoli alle Regioni in ordine all'assetto e alla distribuzione delle funzioni amministrative incidenti in questa materia. Sicché, non può ritenersi precluso al legislatore regionale di dar vita ad un nuovo assetto di tali funzioni e così di attribuire funzioni pubbliche, già esercitate dai consorzi di bonifica, ad altri enti pubblici, in specie territoriali, anche in attuazione e in coerenza con i princìpi dell'ordinamento delle autonomie locali dettati dalla legge n. 142 del 1990, che riconosce come di spettanza delle province le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, fra l'altro nei settori della difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità e tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche (articolo 14, comma 1, lettere a) e b), legge citata)".

        Con la stessa sentenza la Corte costituzionale ha puntualizzato altresì che "solo il legislatore statale potrebbe sciogliere l'intreccio di pubblico e privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici espressi a tali enti dal legislatore pre-costituzionale".
        Alle norme di legge richiamate nella citata sentenza sono da aggiungere quelle fissate dagli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni, dagli articoli 1, 3 e 7 del conseguente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha riunificato le norme vigenti in materia abrogando, altresì, la citata legge n. 140 del 1990.
        Per quanto concerne il decreto legislativo n. 112 del 1998:

            a) l'articolo 1, comma 2, riafferma il potere degli enti cui sono conferite le funzioni di stabilire le relative modalità di organizzazione;

            b) l'articolo 3, comma 2, prevede l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative alle province, ai comuni e alle comunità montane, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale;

            c) l'articolo 7 precisa che sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutti i compiti e le funzioni non espressamente riservati allo Stato, e in tema di territorio ed urbanistica e di risorse idriche e difesa del suolo, conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente in capo allo Stato, tra cui non rientrano quelle relative alla bonifica.

        L'attribuzione alle province di funzioni pubbliche già esercitate dai consorzi di bonifica di irrigazione, che la Corte costituzionale prospetta come possibile, costituisce invero una esigenza ormai ineludibile per una pluralità di considerazioni.
        La fase di bonifica, intesa come acquisizione di nuove terre per l'agricoltura o di trasformazione delle condizioni agricole dei terreni, ossia come attività prettamente rurale, deve considerarsi ultimata.
        E' la stessa evoluzione delle esigenze originarie che porta a questa conclusione. Dalla valutazione come problema eminentemente igienico-idraulico contro il paludismo, si è successivamente passati a considerare la bonifica, mediante il concetto dell'integralità (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni), quale problema, oltre che tecnico, economico e sociale.
        Con la bonifica integrale si è sempre mirato all'utilizzazione agraria ottimale dei terreni prosciugati o, in genere, sistemati idraulicamente; e ciò mediante il concorso dei privati nella esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, ovvero unificando l'impresa di bonificazione, nei suoi aspetti pubblico e privato.
        Adesso, invece, dopo la bonifica di grandi estensioni di terre (a volte anche troppe, poiché in diverse zone ne è conseguita una indubbia, non sempre benefica modifica del microclima e una eliminazione di casse naturali di espansione delle piene delle reti idrauliche con gli effetti dannosi da tempo e frequentemente lamentati nelle competenti superiori sedi tecniche), è emersa una più vasta esigenza di difesa del territorio, di gran lunga travalicante l'obiettivo della produttività dei terreni, esigenza che si pone nel quadruplice aspetto di:

            1) mantenimento e valorizzazione di un ambiente fisico idoneo ad un processo produttivo plurimo (attività agricole, industriali, turistiche, sociali);

            2) tutela delle acque, le quali costituiscono risorsa primaria, comportante anche una corretta utilizzazione delle acque stesse;

            3) tutela dell'ambiente, per la difesa degli ecosistemi e per limitare il degrado nei territori a forte densità urbana ed industriale;

            4) difesa del suolo, per la tutela di una pluralità di interessi socio-economici.

        Questi quattro indirizzi sono tra loro interdipendenti sul piano concettuale, sul piano economico e su quello operativo.
        Nel momento in cui il nostro Paese si riorganizza, approfondendo lo studio delle rassegne di necessità primarie con adeguate azioni riformatrici, tali valutazioni pongono l'esigenza di pervenire anche nel campo della bonifica a significative innovazioni, segnatamente nel conferimento agli enti locali delle funzioni pubbliche sinora attribuite ai consorzi di bonifica e di irrigazione, che derivano da una legislazione di settore riferentesi ad una realtà storica, sociale ed istituzionale radicalmente diversa da quella attuale.
        Non è di certo possibile ricondurre i predetti indirizzi entro il ristretto ambito dell'istituto consortile di bonifica, perché le gestioni delle opere di bonifica connesse agli indirizzi stessi travalicano in larghissima parte, a motivo della loro intersettorialità e interdisciplinarietà, gli interessi della sola proprietà consorziata, per investire quelli dell'intera collettività.
        Deve essere anche sfatato il tuttora sostenuto aspetto valutante i consorzi di bonifica e di irrigazione quali forme democratiche di "partecipazione e di autogoverno", in quanto se tale caratteristica poteva sussistere nel momento in cui, generalmente da parte di pochi latifondisti, sono stati proposti i medesimi enti, a distanza di molti decenni, con il frazionamento della proprietà agricola e l'arbitrario, generalizzato inserimento tra i consorziati della proprietà extra-agricola, questa situazione si è progressivamente modificata, sino a raggiungere, per ogni singolo ente, le decine di migliaia di consorziati.
        Oggi, pertanto, non si può definire espressione di "autogoverno" un consorzio in cui domina il monopolio amministrativo accentrato in poche persone, dato che (come dimostrano le molteplici risultanze elettorali registrate in ogni parte del territorio nazionale) anche oltre il 95 per cento dei consorziati si disinteressa totalmente della vita dell'ente, che è inteso ormai soltanto quale impositore - sovente arbitrario - specie nei confronti dei proprietari degli immobili urbani - di un onere contributivo, per non dire balzello.
        In merito alle opere pubbliche di bonifica (canali di scolo ed irrigui argini, briglie e sbarramenti, impianti idrovori e di sollevamento delle acque, manufatti, invasi per uso prevalentemente irriguo, acquedotti rurali) è da considerare che esse appartengono al demanio pubblico accidentale (Stato o regioni) e che i consorzi di bonifica non hanno su tali beni alcun rapporto in qualche modo assimilabile all'usufrutto e ad altro diritto reale di godimento, avendone essi soltanto la detenzione necessaria per procedere al pubblico servizio già loro demandato (sentenza della Corte di cassazione n. 683 del 29 gennaio 1980).
        Inoltre, le opere idrauliche e i corsi d'acqua affidati per la manutenzione e l'esercizio ai consorzi di bonifica, spesso riguardano territori che sono divenuti oggetto di insediamenti urbani o di attività industriali di rilevanti proporzioni.
        Trattasi, quindi, di servizi di pubblica utilità ed il loro buon funzionamento diventa determinante non solo per gli interessi degli agricoltori, ma per tutta la comunità, cioè per la generalità dei cittadini. Pertanto sono problemi che hanno assunto notevole rilievo politico, della cui soluzione devono rispondere le forze politiche generalmente intese, mediante una puntuale attribuzione di funzioni alle pubbliche amministrazioni, segnatamente alle province.
        Il proposto conferimento alle province delle funzioni pubbliche stabilite in materia di bonifica da leggi dello Stato e delle regioni, considera altresì che è la mano pubblica ad essere chiamata a investire rilevanti risorse per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, per la difesa del suolo e per la tutela delle acque e dell'ambiente e che la relativa gestione deve essere prerogativa di persone che siano espressione della volontà di maggioranze democraticamente elette.
        Le province, a loro volta, provvederanno ad istituire le aziende speciali previste dall'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da gestire in forma associata con i comuni operanti nel comprensorio di bonifica, data la loro più specifica e minuta conoscenza del territorio.
        Questa nuova forma di gestione della bonifica - non più privilegio anacronistico di poteri oligarchici di una singola categoria di soggetti privati - consente di assicurare una moderna, efficace, omogenea e coordinata azione degli interventi e dei servizi sul territorio, azione che deve essere integrata e poggiante, da un lato, su una razionale programmazione più generale e, dall'altro, su un vasto circuito di esperienze, alimentato in continuazione dalla ricerca e dalla sperimentazione, nonché sostenuta da strumenti idonei e strutture più razionali.
        Circa la razionalità, è da sottolineare nuovamente che con il conferimento alle province delle funzioni pubbliche in materia di bonifica possono essere concentrate in un solo ente le attività pubbliche che, nell'ambito territoriale di una sola provincia, sono ora ripartite anche in una pluralità di consorzi di bonifica e di irrigazione e di enti pubblici, da cui può derivare, sotto l'aspetto economico, una intuibile attivazione di economie di scala mediante la razionalizzazione della spesa corrente.
        Con il conferimento alle province può essere risolto anche l'immane, ormai generalizzato, contenzioso relativo all'imposto contributo di bonifica, pretestuosamente trasformato dai consorzi, mediante un arbitrario auto-allargamento di poteri, da imposizione correlata all'effettivo incremento del reddito tratto da ogni singolo immobile, in balzello sul reddito o sul valore di tutti indistintamente gli immobili, agricoli ed extragricoli, soltanto perché rientranti nel comprensorio consortile (sentenze della Corte di cassazione n. 5520 del 1991, nn. 7322 e 7511 del 1993 e nn. 8957 e 8960 del 1996).
        E' necessario intervenire tempestivamente, considerato che dall'anno 2000 si è dato avvio, per quanto concerne le unità immobiliari abitative, alla riforma del catasto urbano, con sostituzione del sistema riferito al numero dei vani catastali con quello dei metri quadrati, secondo la logica del calcolo della superficie commerciale che include lo spessore delle murature, e ciò sta determinando un'ulteriore, illegittima imposizione di oneri a carico dei proprietari dei fabbricati ricadenti in aree urbane.
        L'intervento del legislatore statale in materia di contribuzione deve tenere conto che la bonifica è divenuta componente generalizzata dei servizi relativi alla difesa idraulica del territorio, alla tutela delle risorse naturali, specie di quelle idriche, alla tutela dell'ambiente, che rispondono ad un interesse pubblico generale, servizi che rientrano tra i doveri fondamentali e le competenze specifiche dello Stato e delle regioni, ai cui adempimenti si deve provvedere con il gettito della imposizione fiscale che grava su tutti i cittadini.
        La stessa legge n. 183 del 1989, con l'articolo 25, pone a carico della finanza pubblica gli oneri discendenti dagli interventi di difesa del suolo.
        Inoltre, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 326 del 1998, ha stabilito altresì che il dettato dell'articolo l7 del regio decreto n. 215 del 1933, che pone a carico dei soli consorziati la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, neppure costituisce principio fondamentale costituzionalmente protetto.
Per quanto concerne, invece, i servizi diretti ed indiretti di irrigazione dei terreni, dato che in luogo del parametro correlato all'incremento di reddito fondiario può essere utilizzato quello d'uso, considerando il beneficio proporzionale alla risorsa idrica utilizzata, il relativo onere, che supera quello attinente alla difesa idraulica dei terreni, non può essere trasferito a carico della finanza pubblica, al pari di quanto stabilito per i costi di fornitura dell'acqua potabile.
        E' incontestabile che i servizi di irrigazione dei terreni consentono il passaggio a colture più pregiate e redditizie. D'altronde, qualora venisse meno la possibilità di irrigare il fondo agricolo, ne conseguirebbe una perdita apprezzabile del suo valore patrimoniale, per la riduzione del reddito e del valore di scambio dei beni.
        Peraltro, la fornitura gratuita dell'acqua irrigua è incompatibile con le norme stabilite dagli accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, tra i quali il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
        Costituisce, infatti, inottemperanza alle norme comunitarie non soltanto la corresponsione di sovvenzioni finanziarie, ma anche l'adozione, da parte del settore pubblico, di misure di protezionismo mediante la riduzione degli oneri che normalmente gravano sui bilanci delle imprese, suscettibile di dare luogo ad effetti equivalenti a quelli ricollegabili alle sovvenzioni.
        In altri termini, si determinerebbe un finanziamento surrettizio a favore delle imprese e delle produzioni agricole, con conseguente falsificazione del gioco della concorrenza e pregiudizio del commercio tra gli Stati membri.
        In argomento, è altresì da considerare che sarebbe violato anche il principio stabilito dall'articolo l3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, in tema di servizio idrico integrato, secondo il quale la relativa tariffa deve essere determinata tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere stesse, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Per gli usi irrigui, rientra nei costi di gestione l'onere relativo al canone annuo demaniale per la concessione di derivazione di acque pubbliche, nella misura fissata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della citata legge n. 36 del 1994.
        Relativamente alla gestione delle opere di competenza privata, ossia di interesse particolare dei fondi agricoli inclusi nel comprensorio di bonifica, questa gestione deve permanere riservata ai consorzi di bonifica di irrigazione; ciò in conformità agli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione che dettano princìpi di libera iniziativa economica, di garanzia della proprietà, ma anche di sottoposizione della proprietà terriera privata ad obblighi e vincoli di legge.
        Pertanto, le funzioni afferenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica di competenza privata continuano ad essere prerogativa dei proprietari dei fondi agricoli, che sono tenuti ad esercitarle direttamente o attraverso il consorzio (articolo 41, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933), il quale in caso di inadempienza dei proprietari stessi deve provvedervi d'ufficio (articolo 42, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667).
        Infine, altra questione di grande rilievo è rappresentata dal fatto che con il conferimento alle province delle funzioni pubbliche relative alla gestione della bonifica, gli aspetti amministrativi di tale gestione saranno finalmente sottoposti al controllo della Corte dei conti, controllo che i consorzi di bonifica di irrigazione hanno avversato costantemente, riuscendo sempre ad impedire la statuizione di una espressa previsione normativa che li facesse rientrare nella competenza giurisdizionale della Corte stessa.
        Ai predetti postulati si ritiene possa rispondere la presente proposta di legge, costituita dai seguenti articoli:

            articolo 1 (Oggetto);

            articolo 2 (Finalità);

            articolo 3 (Conferimento di funzioni);

            articolo 4 (Inventario delle opere di bonifica);

            articolo 5 (Consorzi di bonifica e di irrigazione);

            articolo 6 (Adduzione di acque fognarie al recapito finale);

            articolo 7 (Contributi dei privati);

            articolo 8 (Aziende speciali);

            articolo 9 (Trasferimento di personale);

            articolo 10 (Decorrenza del conferimento);

            articolo 11 (Norme finanziarie);

            articolo 12 (Disposizioni transitorie e finali);

            articolo 13 (Abrogazioni).

        L'articolo 1 individua, quale oggetto di integrazione dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, le materie relative ai seguenti settori: bonifica, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e delle risorse idriche.
        L'articolo 2 definisce le finalità della legge, in attuazione ed in conformità ai princìpi dettati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        L'articolo 3 demanda alle regioni il conferimento alle province delle funzioni amministrative pubbliche già esercitate dai consorzi di bonifica e di irrigazione.
        L'articolo 4 dispone l'acquisizione, mediante la compilazione di apposito questionario da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione, di notizie e dati in merito alle situazioni: amministrativa, economica e tecnica relative all'attività già esercitata dai consorzi stessi.
        L'articolo 5 mantiene ai consorzi di bonifica e di irrigazione le sole attività di natura privata e modifica la loro personalità giuridica trasformandola da pubblica a privata.
        L'articolo 6 disciplina i rapporti tra gli enti consegnatari delle opere pubbliche di bonifica e gli enti gestori degli impianti di fognatura, nei casi in cui sia fatto ricorso al servizio idraulico di scolo per l'adduzione al recapito finale delle acque fognarie, meteoriche e reflue.
        L'articolo 7 sopprime la contribuzione già a carico della proprietà immobiliare, ad esclusione di quella relativa alla fornitura, diretta ed indiretta, dell'acqua irrigua.
        L'articolo 8 stabilisce l'istituzione delle aziende speciali previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per assicurare lo svolgimento della gestione delle opere pubbliche di bonifica in forma associata con i comuni.
        L'articolo 9 disciplina il trasferimento alle province, su richiesta degli interessati, del personale alle dipendenze dei consorzi di bonifica e di irrigazione, che diviene esuberante in conseguenza del conferimento alle province delle funzioni pubbliche di bonifica.
        L'articolo 10 stabilisce la decorrenza del trasferimento alle province delle funzioni pubbliche in materia di bonifica e della consegna delle relative opere.
        L'articolo 11 dispone il finanziamento da parte delle regioni della parte di spesa non coperta dai corrispettivi di entrata spettanti alle province per la fornitura all'agricoltura dell'acqua irrigua, nonché per i servizi svolti a favore degli enti gestori degli impianti di fognatura per l'allontanamento e l'adduzione al recapito finale delle acque reflue.
        L'articolo 12 reca le disposizioni transitorie e finali.
        L'articolo 13 stabilisce l'abrogazione delle norme legislative incompatibili.




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