XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1998
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge integra, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali
stabiliti dalle leggi statali per i seguenti settori:
bonifica, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e delle
risorse idriche, ferme restando le funzioni in materia
trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 2.
(Finalità).
1. Ai fini di una più concreta ed efficace attuazione
delle autonomie locali, in conformità ai princìpi dettati dal
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
riconosce alle province anche le funzioni di interesse nel
territorio di competenza nei settori della difesa del suolo,
della tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione
delle calamità naturali, nonché della tutela e valorizzazione
delle risorse idriche ed energetiche, la presente legge
disciplina il conferimento alle province stesse di tutte le
funzioni pubbliche inerenti alla bonifica.
2. In particolare, il conferimento di cui al comma 1 è
finalizzato:
a) ad assicurare pienezza, omogeneità e unitarietà
alla responsabilità e all'attività amministrativa delle
province nei complessi e delicati interventi di salvaguardia
del territorio, allo scopo di riunificare le competenze
esistenti in materia;
b) ad attribuire la gestione del territorio ad
amministratori che siano espressione dell'intera società
civile, poiché le attività di bonifica coinvolgono preminenti
interessi pubblici di carattere generale che devono far capo
alle comunità territoriali nel loro complesso;
c) ad eliminare il contenzioso conseguente alla
imposizione di ingiustificati contributi di bonifica.
Art. 3.
(Conferimento di funzioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono ad attribuire alle
province, in attuazione dell'articolo 19 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in
conformità ai princìpi fissati dagli articoli 2 e 4 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dagli articoli 1, 3 e 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le seguenti
funzioni amministrative pubbiche già esercitate dai consorzi
di bonifica e di irrigazione:
a) programmazione, progettazione, esecuzione,
esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere di bonifica
previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni, e dalla legge 25 luglio 1952, n.
991, e successive modificazioni;
b) conservazione e polizia delle opere di bonifica
e delle loro pertinenze, previste dal regolamento di cui al
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
c) realizzazione delle opere pubbliche e
partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del suolo, ai sensi di quanto stabilito
dagli articoli 1, comma 4, e 11 della legge 18 maggio 1989, n.
183;
d) utilizzo per usi produttivi delle acque irrigue
e di bonifica e rilascio di autorizzazioni per l'uso delle
reti idrauliche, disciplinati dall'articolo 27 della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
2. Sono altresì trasferite alle province tutte le altre
funzioni pubbliche di competenza, ai sensi della legislazione
vigente, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, ad
esclusione delle funzioni di cui all'articolo 5.
3. Il conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione e le attività connesse e strumentali
all'esercizio delle funzioni conferite.
4. Le regioni provvedono inoltre alla consegna alle
province delle opere, dei manufatti e degli impianti di
bonifica facenti parte del demanio pubblico e dei beni mobili
ed immobili acquistati con fondi pubblici.
5. Restano ferme le competenze delle comunità montane in
materia di bonifica montana stabilite dalla legge 3 dicembre
1971, n. 1102, e successive modificazioni.
6. Qualora le funzioni di cui ai commi 1 e 2 debbano
essere esercitate nell'ambito di un comprensorio di bonifica,
costituito da uno o più bacini idrografici, comprendente il
territorio di più province, all'esercizio delle stesse
provvede la provincia nel cui territorio rientra la maggior
parte del comprensorio stesso, sentito il parere, per le
funzioni di programmazione, per la realizzazione di interventi
e per la prima fase di attuazione della presente legge, delle
altre province interessate, che devono pronunciarsi nel
termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta. La
mancata pronuncia nel predetto termine equivale ad assenso.
7. Per le opere aventi carattere interregionale, la
provincia esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo d'intesa con gli organi e gli enti
competenti delle altre regioni, ai sensi dell'articolo 73,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
Art. 4.
(Inventario delle opere di bonifica).
1. Alla specifica individuazione delle opere pubbliche di
bonifica, nonché di tutti gli altri beni pubblici accatastati
al demanio accidentale statale o regionale esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge e da consegnare alle
province per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
3, nonché per acquisire dati e notizie sulla vigente gestione
consortile, si provvede mediante la compilazione, da parte dei
consorzi di bonifica e di irrigazione già usuari dei beni
citati, di un apposito questionario.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i consorzi di bonifica e di irrigazione devono
consegnare alle competenti regioni i questionari dabitamente
compilati.
3. La mancata compilazione dei questionari da parte dei
consorzi di bonifica e di irrigazione comporta la nomina di
commissari regionali per l'acquisizione, presso gli uffici
consorziali, dei dati e delle notizie non forniti.
Art. 5.
(Consorzi di bonifica e di irrigazione).
1. Ai consorzi di bonifica e di irrigazione restano
riservate le attività di natura privata previste dal piano
generale di bonifica di cui agli articoli 4 e da 38 a 42 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni, nonché le attività indipendenti da tale piano
disciplinate dagli articoli da 43 a 47 del medesimo regio
decreto n. 215 del 1933, e successive modificazioni, in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 12 febbraio
1942, n. 183, ivi compresa la facoltà, di cui all'articolo 3
della legge stessa, di imporre alla proprietà agricola
contributi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio
delle opere di miglioramento fondiario.
2. Salva la ricorrenza delle ipotesi previste
dall'articolo 863, secondo comma, del codice civile, le
regioni dispongono la revoca del riconoscimento della
personalità giuridica pubblica ai consorzi di bonifica e di
irrigazione operanti nell'ambito regionale ed attribuiscono
agli stessi personalità giuridica privata.
Art. 6.
(Adduzione di acque fognarie
al recapito finale).
1. Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, e dalle relative disposizioni tecniche di cui
all'allegato 4 annesso alla deliberazione del Comitato dei
ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4
febbraio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, e
successive modificazioni, il trasporto e l'adduzione al
recapito finale costituito da fiumi, torrenti, laghi, mari ed
altri corpi idrici naturali pubblici, delle acque fognarie,
meteoriche e reflue, defluenti dagli insediamenti urbani e
periurbani, competono esclusivamente, quali specifiche
funzioni istituzionali, agli enti gestori individuati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera o-bis), del citato
decreto legislativo n. 152 del 1999, e successive
modificazioni.
2. Gli enti gestori degli impianti fognari che, per scelta
od per altre ragioni e previo conseguimento della concessione
prevista dall'articolo 134, lettera g), del regolamento
di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, nonché delle
autorizzazioni previste dal capo II del titolo IV del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, ricorrono al servizio idraulico assicurato
dalle opere di bonifica gestite dalle province per il
completamento del servizio di fognatura, ovvero per
l'adduzione al recapito finale delle acque fognarie meteoriche
o reflue, contribuiscono, in modo esclusivo, ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
alle spese di gestione delle opere pubbliche interessate, in
proporzione al beneficio ottenuto.
3. Gli enti gestori di cui al comma 2 concorrono anche
alle spese derivanti dall'eventuale, necessario adeguamento
funzionale delle opere pubbliche interessate allo scarico
delle acque fognarie.
4. I contributi ed i concorsi alle spese di cui ai commi 2
e 3 sono riscossi mediante ruoli esecutivi.
Art. 7.
(Contributi dei privati).
1. A decorrere dalla data di operatività del conferimento
di funzioni e della consegna delle opere stabiliti dal comma 2
dell'articolo 10, è soppressa la contribuzione a carico dei
proprietari dei beni situati entro il perimetro del
comprensorio di bonifica, ad esclusione del contributo
relativo alla fornitura, diretta ed indiretta, dell'acqua
irrigua.
2. Per fornitura indiretta si intende, di norma,
l'immissione di acqua irrigua nelle canalizzazioni di scolo
per il ravvenamento della falda superficiale.
3. Il contributo irriguo è applicato secondo criteri e
modalità stabiliti dalle regioni ed è riscosso ai sensi
dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e
successive modificazioni.
Art. 8.
(Aziende speciali).
1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite e delle
altre ad esse connesse già di loro competenza, quali quelle
della difesa ambientale, le province istituiscono, anche al
fine di favorirne l'esercizio associato con i comuni, un'ente
strumentale ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'ente di cui al comma 1, denominato "azienda speciale
acqua, suolo e ambiente", svolge le proprie attività sotto la
vigilanza e la tutela della provincia competente per
territorio.
3. Ai fini di garantire l'uniformità di normativa in
ambito regionale, le regioni provvedono a redigere lo schema
dello statuto delle aziende di cui al presente articolo.
Art. 9.
(Trasferimento di personale).
1. In relazione al conferimento di funzioni disposto
dall'articolo 3, tutto o parte del personale dei consorzi di
bonifica e di irrigazione è trasferito, su richiesta degli
interessati, alle dipendenze delle competenti province e
conserva la posizione giuridica ed economica acquisita nel
consorzio di provenienza.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli
provinciali in conformità ad una apposita tabella di
equiparazione stabilita dalle regioni.
3. Eventuali trattamenti economici in godimento più
elevati rispetto a quelli tabellari costituiscono assegno
ad personam, riassorbibile in sede di successivi
miglioramenti economici.
Art. 10.
(Decorrenza del conferimento).
1. Il conferimento delle funzioni alle province disposto
dalla presente legge deve essere attuato dalle regioni, con
appositi provvedimenti, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della medesima legge.
2. I conferimenti, i trasferimenti delle competenze, dei
beni e delle necessarie risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, nonché la consegna delle opere
divengono operativi con l'inizio dell'anno successivo a quello
in cui sono stati assunti i provvedimenti regionali di cui al
comma 1.
Art. 11.
(Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede con risorse finanziarie delle regioni, da
determinare annualmente con le leggi di approvazione del
bilancio preventivo regionale.
2. Nella determinazione delle disponibilità finanziarie
occorrenti, ai sensi del comma 1, si tiene conto dei
corrispettivi di entrata spettanti alle province per i servizi
di allontanamento e di adduzione al recapito finale di acque
fognarie e per i servizi di fornitura di acqua irrigua di cui,
rispettivamente, agli articoli 6 e 7, nonché di ogni altro
provento derivante dallo svolgimento dei servizi relativi alle
funzioni conferite dalle regioni.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Con il conferimento alle province, le funzioni di cui
all'articolo 3 passano dall'ambito del settore agricoltura al
settore del territorio ed ambiente.
2. Nel caso in cui, per le funzioni conferite alle
province, leggi statali prevedano la competenza di organi ed
uffici statali o la partecipazione di dipendenti statali
all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici
e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e
dipendenti delle province, ai sensi di quanto disposto dagli
ordinamenti delle province medesime.
Art. 13.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 9 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, e successive modificazioni;
b) l'articolo 862 del codice civile.