XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1998




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per i seguenti settori: bonifica, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e delle risorse idriche, ferme restando le funzioni in materia trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 2.

(Finalità).

        1. Ai fini di una più concreta ed efficace attuazione delle autonomie locali, in conformità ai princìpi dettati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce alle province anche le funzioni di interesse nel territorio di competenza nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità naturali, nonché della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la presente legge disciplina il conferimento alle province stesse di tutte le funzioni pubbliche inerenti alla bonifica.
        2. In particolare, il conferimento di cui al comma 1 è finalizzato:

            a) ad assicurare pienezza, omogeneità e unitarietà alla responsabilità e all'attività amministrativa delle province nei complessi e delicati interventi di salvaguardia del territorio, allo scopo di riunificare le competenze esistenti in materia;

            b) ad attribuire la gestione del territorio ad amministratori che siano espressione dell'intera società civile, poiché le attività di bonifica coinvolgono preminenti interessi pubblici di carattere generale che devono far capo alle comunità territoriali nel loro complesso;

            c) ad eliminare il contenzioso conseguente alla imposizione di ingiustificati contributi di bonifica.


Art. 3.

(Conferimento di funzioni).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad attribuire alle province, in attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità ai princìpi fissati dagli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dagli articoli 1, 3 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le seguenti funzioni amministrative pubbiche già esercitate dai consorzi di bonifica e di irrigazione:

            a) programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere di bonifica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni;

            b) conservazione e polizia delle opere di bonifica e delle loro pertinenze, previste dal regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

            c) realizzazione delle opere pubbliche e partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 1, comma 4, e 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

            d) utilizzo per usi produttivi delle acque irrigue e di bonifica e rilascio di autorizzazioni per l'uso delle reti idrauliche, disciplinati dall'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
        2. Sono altresì trasferite alle province tutte le altre funzioni pubbliche di competenza, ai sensi della legislazione vigente, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, ad esclusione delle funzioni di cui all'articolo 5.
        3. Il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite.
        4. Le regioni provvedono inoltre alla consegna alle province delle opere, dei manufatti e degli impianti di bonifica facenti parte del demanio pubblico e dei beni mobili ed immobili acquistati con fondi pubblici.
        5. Restano ferme le competenze delle comunità montane in materia di bonifica montana stabilite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni.
        6. Qualora le funzioni di cui ai commi 1 e 2 debbano essere esercitate nell'ambito di un comprensorio di bonifica, costituito da uno o più bacini idrografici, comprendente il territorio di più province, all'esercizio delle stesse provvede la provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del comprensorio stesso, sentito il parere, per le funzioni di programmazione, per la realizzazione di interventi e per la prima fase di attuazione della presente legge, delle altre province interessate, che devono pronunciarsi nel termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta. La mancata pronuncia nel predetto termine equivale ad assenso.
        7. Per le opere aventi carattere interregionale, la provincia esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo d'intesa con gli organi e gli enti competenti delle altre regioni, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 4.

(Inventario delle opere di bonifica).

        1. Alla specifica individuazione delle opere pubbliche di bonifica, nonché di tutti gli altri beni pubblici accatastati al demanio accidentale statale o regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e da consegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, nonché per acquisire dati e notizie sulla vigente gestione consortile, si provvede mediante la compilazione, da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione già usuari dei beni citati, di un apposito questionario.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica e di irrigazione devono consegnare alle competenti regioni i questionari dabitamente compilati.
        3. La mancata compilazione dei questionari da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione comporta la nomina di commissari regionali per l'acquisizione, presso gli uffici consorziali, dei dati e delle notizie non forniti.


Art. 5.

(Consorzi di bonifica e di irrigazione).

        1. Ai consorzi di bonifica e di irrigazione restano riservate le attività di natura privata previste dal piano generale di bonifica di cui agli articoli 4 e da 38 a 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, nonché le attività indipendenti da tale piano disciplinate dagli articoli da 43 a 47 del medesimo regio decreto n. 215 del 1933, e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1942, n. 183, ivi compresa la facoltà, di cui all'articolo 3 della legge stessa, di imporre alla proprietà agricola contributi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario.
        2. Salva la ricorrenza delle ipotesi previste dall'articolo 863, secondo comma, del codice civile, le regioni dispongono la revoca del riconoscimento della personalità giuridica pubblica ai consorzi di bonifica e di irrigazione operanti nell'ambito regionale ed attribuiscono agli stessi personalità giuridica privata.

Art. 6.

(Adduzione di acque fognarie
al recapito finale).

        1. Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e dalle relative disposizioni tecniche di cui all'allegato 4 annesso alla deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, e successive modificazioni, il trasporto e l'adduzione al recapito finale costituito da fiumi, torrenti, laghi, mari ed altri corpi idrici naturali pubblici, delle acque fognarie, meteoriche e reflue, defluenti dagli insediamenti urbani e periurbani, competono esclusivamente, quali specifiche funzioni istituzionali, agli enti gestori individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o-bis), del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, e successive modificazioni.
        2. Gli enti gestori degli impianti fognari che, per scelta od per altre ragioni e previo conseguimento della concessione prevista dall'articolo 134, lettera g), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, nonché delle autorizzazioni previste dal capo II del titolo IV del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, ricorrono al servizio idraulico assicurato dalle opere di bonifica gestite dalle province per il completamento del servizio di fognatura, ovvero per l'adduzione al recapito finale delle acque fognarie meteoriche o reflue, contribuiscono, in modo esclusivo, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese di gestione delle opere pubbliche interessate, in proporzione al beneficio ottenuto.
        3. Gli enti gestori di cui al comma 2 concorrono anche alle spese derivanti dall'eventuale, necessario adeguamento funzionale delle opere pubbliche interessate allo scarico delle acque fognarie.
        4. I contributi ed i concorsi alle spese di cui ai commi 2 e 3 sono riscossi mediante ruoli esecutivi.


Art. 7.

(Contributi dei privati).

        1. A decorrere dalla data di operatività del conferimento di funzioni e della consegna delle opere stabiliti dal comma 2 dell'articolo 10, è soppressa la contribuzione a carico dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica, ad esclusione del contributo relativo alla fornitura, diretta ed indiretta, dell'acqua irrigua.
        2. Per fornitura indiretta si intende, di norma, l'immissione di acqua irrigua nelle canalizzazioni di scolo per il ravvenamento della falda superficiale.
        3. Il contributo irriguo è applicato secondo criteri e modalità stabiliti dalle regioni ed è riscosso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.


Art. 8.

(Aziende speciali).

        1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite e delle altre ad esse connesse già di loro competenza, quali quelle della difesa ambientale, le province istituiscono, anche al fine di favorirne l'esercizio associato con i comuni, un'ente strumentale ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        2. L'ente di cui al comma 1, denominato "azienda speciale acqua, suolo e ambiente", svolge le proprie attività sotto la vigilanza e la tutela della provincia competente per territorio.
        3. Ai fini di garantire l'uniformità di normativa in ambito regionale, le regioni provvedono a redigere lo schema dello statuto delle aziende di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Trasferimento di personale).

        1. In relazione al conferimento di funzioni disposto dall'articolo 3, tutto o parte del personale dei consorzi di bonifica e di irrigazione è trasferito, su richiesta degli interessati, alle dipendenze delle competenti province e conserva la posizione giuridica ed economica acquisita nel consorzio di provenienza.
        2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli provinciali in conformità ad una apposita tabella di equiparazione stabilita dalle regioni.
        3. Eventuali trattamenti economici in godimento più elevati rispetto a quelli tabellari costituiscono assegno ad personam, riassorbibile in sede di successivi miglioramenti economici.


Art. 10.

(Decorrenza del conferimento).

        1. Il conferimento delle funzioni alle province disposto dalla presente legge deve essere attuato dalle regioni, con appositi provvedimenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        2. I conferimenti, i trasferimenti delle competenze, dei beni e delle necessarie risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, nonché la consegna delle opere divengono operativi con l'inizio dell'anno successivo a quello in cui sono stati assunti i provvedimenti regionali di cui al comma 1.


Art. 11.

(Norme finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con risorse finanziarie delle regioni, da determinare annualmente con le leggi di approvazione del bilancio preventivo regionale.
        2. Nella determinazione delle disponibilità finanziarie occorrenti, ai sensi del comma 1, si tiene conto dei corrispettivi di entrata spettanti alle province per i servizi di allontanamento e di adduzione al recapito finale di acque fognarie e per i servizi di fornitura di acqua irrigua di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7, nonché di ogni altro provento derivante dallo svolgimento dei servizi relativi alle funzioni conferite dalle regioni.


Art. 12.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Con il conferimento alle province, le funzioni di cui all'articolo 3 passano dall'ambito del settore agricoltura al settore del territorio ed ambiente.
        2. Nel caso in cui, per le funzioni conferite alle province, leggi statali prevedano la competenza di organi ed uffici statali o la partecipazione di dipendenti statali all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti delle province, ai sensi di quanto disposto dagli ordinamenti delle province medesime.


Art. 13.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati:

            a) l'articolo 9 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni;

            b) l'articolo 862 del codice civile.



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