XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1996
Onorevoli Colleghi! - La materia delle immunità
parlamentari ha avuto un percorso tormentato negli ultimi otto
anni, da quando cioè l'articolo 68 della Costituzione è stato
novellato per venire incontro a legittime aspettative
dell'opinione pubblica.
In tale contesto, particolarmente tribolata è stata la
tematica dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai
membri del Parlamento. Si sono contrapposte al riguardo, da un
lato, una linea interpretativa delle Camere (competenti a
pronunciarsi sui singoli casi secondo quanto stabilito dalla
nota sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del 1988)
talora troppo ampia e - in qualche caso - persino
sgradevolmente licenziosa e, dall'altro, un'impostazione
ermeneutica della Corte costituzionale troppo ristretta,
specialmente a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del
2000.
Più precisamente, le Camere hanno ritenuto che dovesse
essere ricondotta all'esercizio delle funzioni parlamentari
ogni esternazione che avesse anche la più vaga coloritura
politica, a prescindere da ogni connotazione offensiva delle
parole adoperate e dall'identità del destinatario
dell'invettiva e dalla possibilità di questi di replicare. La
Corte costituzionale ha invece, all'estremo opposto, adottato
un criterio rigido, ai sensi del quale le uniche esternazioni
dei parlamentari che possono godere della prerogativa
dell'insindacabilità, al di fuori delle formali sedi della
discussione parlamentare, sono quelle volte a divulgare tra il
pubblico il contenuto esatto di atti tipici della funzione già
svolti intra moenia.
La presente proposta di legge è volta a superare la
contrapposizione tra queste due linee radicalmente
confliggenti. Occorre infatti prendere definitivamente atto
dell'impossibilità per un membro del Parlamento di
circoscrivere la sua attività di critica, denuncia e
propaganda all'ambito spaziale delle Camere e alla
divulgazione di quanto in esse ha compiuto. Non da oggi nelle
maggiori democrazie occidentali l'agone politico trova i suoi
momenti più significativi sui mass media (carta stampata
e televisione in primis, ma adesso anche INTERNET).
Peraltro, occorre aggiungere che i livelli dell'attività del
parlamentare come homo publicus sono spesso intrecciati
l'uno nell'altro, a livello istituzionale e di partito, a
livello nazionale e locale. Né si può trascurare che nella
concitazione delle polemiche politiche e dei frequenti periodi
elettorali può accadere che un membro del Parlamento pronunci
una parola di troppo.
Per altro verso, è necessario ribadire che
l'insindacabilità parlamentare non può in nessun caso
prestarsi ad abusi e diventare lo scudo al riparo del quale è
concessa una licenza d'insulto e di contumelia. Occorre
pertanto fissare il principio che comunque non ricadono sotto
la protezione dell'insindacabilità le espressioni
intrinsecamente ingiuriose e sconvenienti, se queste siano non
rigorosamente pertinenti al tema di natura politica oggetto
dell'intervento, oltre che quelle di contesto puramente
privato.