XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1996




        Onorevoli Colleghi! - La materia delle immunità parlamentari ha avuto un percorso tormentato negli ultimi otto anni, da quando cioè l'articolo 68 della Costituzione è stato novellato per venire incontro a legittime aspettative dell'opinione pubblica.
        In tale contesto, particolarmente tribolata è stata la tematica dell'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento. Si sono contrapposte al riguardo, da un lato, una linea interpretativa delle Camere (competenti a pronunciarsi sui singoli casi secondo quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del 1988) talora troppo ampia e - in qualche caso - persino sgradevolmente licenziosa e, dall'altro, un'impostazione ermeneutica della Corte costituzionale troppo ristretta, specialmente a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000.
        Più precisamente, le Camere hanno ritenuto che dovesse essere ricondotta all'esercizio delle funzioni parlamentari ogni esternazione che avesse anche la più vaga coloritura politica, a prescindere da ogni connotazione offensiva delle parole adoperate e dall'identità del destinatario dell'invettiva e dalla possibilità di questi di replicare. La Corte costituzionale ha invece, all'estremo opposto, adottato un criterio rigido, ai sensi del quale le uniche esternazioni dei parlamentari che possono godere della prerogativa dell'insindacabilità, al di fuori delle formali sedi della discussione parlamentare, sono quelle volte a divulgare tra il pubblico il contenuto esatto di atti tipici della funzione già svolti intra moenia.
        La presente proposta di legge è volta a superare la contrapposizione tra queste due linee radicalmente confliggenti. Occorre infatti prendere definitivamente atto dell'impossibilità per un membro del Parlamento di circoscrivere la sua attività di critica, denuncia e propaganda all'ambito spaziale delle Camere e alla divulgazione di quanto in esse ha compiuto. Non da oggi nelle maggiori democrazie occidentali l'agone politico trova i suoi momenti più significativi sui mass media (carta stampata e televisione in primis, ma adesso anche INTERNET). Peraltro, occorre aggiungere che i livelli dell'attività del parlamentare come homo publicus sono spesso intrecciati l'uno nell'altro, a livello istituzionale e di partito, a livello nazionale e locale. Né si può trascurare che nella concitazione delle polemiche politiche e dei frequenti periodi elettorali può accadere che un membro del Parlamento pronunci una parola di troppo.
        Per altro verso, è necessario ribadire che l'insindacabilità parlamentare non può in nessun caso prestarsi ad abusi e diventare lo scudo al riparo del quale è concessa una licenza d'insulto e di contumelia. Occorre pertanto fissare il principio che comunque non ricadono sotto la protezione dell'insindacabilità le espressioni intrinsecamente ingiuriose e sconvenienti, se queste siano non rigorosamente pertinenti al tema di natura politica oggetto dell'intervento, oltre che quelle di contesto puramente privato.




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